Gli ammortizzatori sociali per la mancata occupazione subiscono delle modifiche nel documento approvato martedì. Il decreto in materia di Tutela dell'occupazione include disposizioni relative a Naspi, Dis-Coll e Iscro. La novità principale è che risulta molto più arduo declinare un'offerta di impiego non desiderata o ritenuta inadatta. Il principio cardine delle disposizioni introdotte dal governo di destra è che la piattaforma digitale Siisl, lanciata inizialmente soltanto per i beneficiari di Assegno di Inclusione (Adi) e Supporto Formazione e Lavoro, debba acquisire una funzione centrale nelle strategie per l'occupazione.
I beneficiari di Naspi o degli altri sussidi dovranno registrarsi sulla piattaforma Siisl, caricare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale. Il reclutamento potrà infatti avvenire attraverso questo portale. Qualora tale adempimento non dovesse essere ottemperato, interviene l'automatica decurtazione di un quarto della prima mensilità, con una perdita pari al 25% del beneficio già dal mese iniziale. Se poi si persiste nell'inadempienza, può essere applicata anche la revoca dell'assegno.
Coloro che si registrano, invece, dispongono di 45 giorni di tempo per siglare il Patto di servizio personalizzato. I percettori di Naspi e Dis-Coll (esclusi quelli di Iscro) possono perdere il diritto all'assegno qualora non ottemperino a tale passaggio non presentandosi alla convocazione dell'ufficio e senza addurre una motivazione giustificata.
Proposte di Lavoro Non Rifiutabili
Quando e quante volte è ammesso declinare una proposta lavorativa? La disposizione introdotta dal decreto governativo risulta piuttosto restrittiva.
Non si può rifiutare (pena la perdita dell'assegno) se:
- L'impresa che presenta l'offerta opera nel medesimo settore o in ambiti affini a quello del disoccupato.
- L'offerta riguarda un ruolo in aree di attività equivalenti.
- La retribuzione proposta è uguale o superiore a quella dell’ultimo rapporto di lavoro.
- La sede di lavoro si trova nello stesso Comune dell'impiego precedente, o al massimo entro un raggio di 20 chilometri.
Si può rifiutare per massimo due volte (alla terza si decade dal beneficio) se:
- L'offerta di lavoro non è sufficientemente conveniente, ma l'impiego è coerente rispetto al titolo di studio.
- Lo stipendio è inferiore del 10% rispetto all'ultimo.
- La sede di lavoro è a non più di 50 chilometri dall'ultima.
È chiaro che contro queste determinazioni è possibile presentare ricorso, sebbene l'esito sia incerto. Coloro che perdono il beneficio possono inoltrare una nuova istanza trascorsi due mesi. 
Cos'è la NASPI
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 221-222), con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). Va segnalata, al riguardo, la circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2022.
È una prestazione erogata dall'INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti. Nel tempo, sono stati adottati numerosi provvedimenti recanti chiarimenti sulle modalità di accesso e su specifici profili relativi all'indennità: la circolare INPS n. 94/2015, la circolare INPS n. 174/2017, la circolare INPS n. 177/2017, il messaggio INPS n. 1162/2018, la circolare INPS n. 88/2019. 

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