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giovedì 22 aprile 2010

Sostegno al reddito e tutela dei lavoratori

A volte i problemi di un Paese possono contribuire ad avvicinare posizioni politiche contrastanti, favorendo il superamento delle proprie barricate di appartenenza partitica. Se ciò dovesse accadere si griderebbe al miracolo. Un mezzo prodigio, allora, si è verificato ieri a Montecitorio perché in Aula ha fatto esordio il progetto di legge con le misure straordinarie di sostegno al reddito e alla tutela dei lavoratori (pdl n. 2100 che riunisce le proposte di legge n. 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102).
La straordinarietà dell’evento sta nel fatto che la proposta di legge è frutto di un accordo tra Partito Democratico, Lega e Popolo della Libertà. Bisogna credere ai miracoli? E’ difficile. E infatti nella prima discussione in Aula, subito dopo la presentazione del provvedimento da parte del Relatore, Giuliano Cazzola, è subito riemerso l’istinto di appartenenza e conservazione soprattutto delle Opposizioni: messo da parte lo spirito di compartecipazione, hanno attaccato gratuitamente il Governo e, in particolare, il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi. Quale la colpa? Il torto starebbe nel fatto che il progetto di legge è approdato in Aula mezzo tronco rispetto al testo originario per via dello stralcio di due articoli, sui quali molto hanno pesato i soliti problemi di copertura finanziaria (molta eco sulla stampa c’è stata con riferimento alla disposizione che voleva prolungare da 52 a 78 settimane la durata massima del periodo di erogazione della cassa integrazione guadagni).
Non è bastato che il Relatore riconoscesse la “molta importanza per le forze politiche proponenti” (Opposizioni); né sottolineare che il governo aveva “portato degli argomenti di merito” sicuramente pregiudiziali di natura finanziaria; e neppure sostenere che lo stralcio dipendeva dal parere negativo della Commissione Bilancio. L’ex ministro del lavoro, Cesare Damiano, ha parlato “di disprezzo da parte del Governo non solo verso una legge parlamentare ma verso il nostro (delle opposizioni, ndr) lavoro”.
Al di là delle alchimie politiche ciò che resta importante, prioritariamente, per il Paese e soprattutto per i cittadini, sono i contenuti del progetto di legge. Vediamoli. Tre gli articoli in tutto.
La prima novità interessa i co.co.co. (e i lavoratori a progetto), perché riguarda l’una tantum loro riconosciuta in caso di perdita del contratto di lavoro. Se ne occupa il comma 1 dell’articolo 1 prevedendo che il ministero del lavoro debba svolgere, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio sull’attuazione di questa misura anticrisi per l’anno 2010 finalizzato alla revisione dei requisiti di accesso e all’eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto. Oggi, in via di principio, l’una tantum è fissata in misura pari al 30% del reddito percepito dal collaboratore l’anno precedente e comunque fino a 4 mila euro.
Il comma 2 dell’articolo 1 estende l’articolo 2116 del codice civile ai co.co.co. monocommittenti iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, a patto che non siano loro stessi tenuti a versare i contributi. Quando la norma verrà approvata, per i parasubordinati sarà parità di diritti previdenziali con i dipendenti. Il ddl stabilisce che l’articolo 2116 del codice civile si intende applicabile anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell’obbligazione contributiva. Si tratta dunque di una norma contenente un’interpretazione autentica sull’applicabilità dell’articolo 2216 del codice civile. Tale articolo disciplina il cosiddetto “principio dell’automaticità delle prestazioni”. Un principio in virtù del quale le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro (finora individuato nel lavoratore “dipendente”) anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi agli enti di previdenza.
Secondo la giurisprudenza della corte costituzionale «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi», rischio che si concretizza nella perdita del diritto alle prestazioni o nella fruizione di prestazioni ridotte. Finora, il principio ha rappresentato una prerogativa dei lavoratori dipendenti (soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato), mentre è stata sempre esclusa ogni possibilità di estensione ai lavoratori parasubordinati, nonostante anche per loro viga l’obbligatorietà alla contribuzione presso la gestione separata Inps.
Il ddl stabilisce che l’articolo 2116 si deve ritenere applicabile anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell’obbligazione contributiva. Ciò vuol dire, allora, che deve trattarsi di lavoratori con un unico rapporto di collaborazione, per il quale sia il committente il responsabile dell’obbligazione contributiva. Questa seconda condizione esclude dal novero dei beneficiari i titolari di partita Iva, anche se con un solo rapporto di collaborazione (in tal caso infatti non è il committente, bensì lo stesso lavoratore ad essere tenuto al pagamento dei contributi). Infine, la norma dispone che deve trattarsi di “collaboratori iscritti in via esclusiva” all’Inps. Allora restano fuori pensionati e collaboratori già titolari di altro rapporto di lavoro per il quale versano una contribuzione.
L’articolo 2 riguarda la disciplina degli “elenchi nominativi” in agricoltura. Stabilisce che fino al 31 maggio 2010 gli elenchi nominativi, annuali e trimestrali, funzionali all’accredito dei contributi previdenziali e valevoli per il 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità fissate dalla normativa vigente (affissione per 15 giorni all’albo pretorio del comune di residenza dei lavoratori). Innovando tale sistema, prevede che, a partire dalle giornate di occupazione del 2010, per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, l’elenco nominativo annuale verrà notificato ai lavoratori interessati dall’Inps in via telematica sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo, e che, a decorrere dal 1° giugno 2010, gli elenchi nominativi trimestrali saranno soppressi.
L’articolo 3, infine, prevede l’istituzione presso l’Inps di un Fondo di solidarietà al sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese assicuratrici (fondo già previsto dal contratto collettivo del 9 ottobre 2009 e alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese assicurative).

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