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giovedì 3 giugno 2010

Calcolo retributivo e contributivo

La legge 335/1995 (la cosiddetta riforma Dini), allo scopo di alleggerire, quanto meno per il futuro, l’incidenza della spesa previdenziale sui conti pubblici, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 1996 per il calcolo delle rendite previdenziali a carico dei maggiori Istituti previdenziali il metodo contributivo, rispetto a quello retributivo, il quale tuttavia non ne è stato completamente sostituito ma è rimasto ancora applicabile per le posizioni previdenziali in essere all’entrata in vigore della riforma, secondo le seguenti regole:

- gli iscritti che al pensionamento risulteranno in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di almeno 18 anni di contribuzione, avranno la pensione calcolata esclusivamente con il sistema retributivo;

- gli iscritti che alla stessa data risulteranno aver maturato una anzianità inferiore ai 18 anni, avranno la pensione calcolata con entrambi i metodi (retributivo fino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi);

- i nuovi iscritti, infine, assunti a partire dal 1° gennaio 1996 che non possono contare su anzianità riferibili ad anni precedenti tale data (ad esempio, per il riscatto di anni di laurea) avranno invece la pensione determinata esclusivamente con il metodo contributivo.

Ai fini dell’applicazione delle regole suddette, l’anzianità contributiva da valutare al 31 dicembre 1995 è quella che risulterà al momento del pensionamento. Ciò significa che la richiesta di riscattare ad esempio anni di studio (per laurea e specializzazione) che si collochino temporalmente prima della data limite (31 dicembre 1995), pur se presentata dopo il 1995, potrebbe determinare il raggiungimento dei 18 anni di anzianità necessari per il calcolo integralmente retributivo in luogo di quello misto, retributivo contributivo.

Le nuove regole fissate dalla legge 335 non riguardano però tutti gli Enti previdenziali, ma principalmente quelli che assicurano la tutela previdenziale del lavoro dipendente e, cioè, per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l’INPDAP (ospedalieri, funzionari ASL, dipendenti statali, professori universitari) e l’INPS ( dipendenti da strutture private, case di cura, cliniche, dipendenti da alcuni Enti Pubblici, quali l’INPS stesso, l’INAIL ecc.). L’ENPAM, che è la Cassa di previdenza a tutela del lavoro libero professionale dei medici e degli odontoiatri, non è quindi soggetta alle regole suddette anche perché ha adottato per i propri Fondi metodi di calcolo propri, assolutamente diversi da quelli previsti dalla riforma Dini.

Quali sono le differenze principali tra i due sistemi di calcolo e perché il metodo contributivo determinerà la formazione di rendite pensionistiche meno cospicue e quindi, dal punto di vista della spesa previdenziale generale, potrà risultare più virtuoso di quello finora applicato ?

Calcolo retributivo

Nel sistema retributivo la pensione è costituita da una percentuale, proporzionale agli anni di anzianità utile (per servizio effettivo ed anni riscattati), della retribuzione ultima percepita al momento della cessazione dell’attività oppure della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni precedenti tale cessazione. Fino al 1° gennaio 1993, data da cui con la riforma Amato si avviarono le prime modifiche di struttura al sistema pensionistico italiano (INPS e Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO), il medico ospedaliero con 40 anni o più di anzianità utile, andava in pensione con una rendita pari al 100% della retribuzione ultima percepita, e ciò, a prescindere dall’andamento più o meno brillante della sua carriera lavorativa (e quindi dalle retribuzioni percepite nel corso di essa e dai contributi man mano versati), nonché dall’età anagrafica (giovane o elevata) posseduta al termine del servizio. Nel sistema di calcolo retributivo infatti questi elementi (contributi ed età di fruizione della pensione) non determinano in alcun modo la misura della pensione e ad essi quindi non viene attribuito un rilievo diretto ed incisivo sull’onere della prestazione previdenziale. Per tale metodo, è infatti indifferente che la pensione costituisca una rendita pari al 10%, al 50% o al 100% di tutti i contributi versati ovvero che la identica rendita, a parità di anzianità contributiva e di contributi versati, sia attribuita ad un sessantacinquenne o a un cinquantasettenne, il quale in relazione alla maggiore speranza di vita residua, potrà goderne (statisticamente) per otto o nove annualità in più rispetto al collega meno giovane.

Calcolo contributivo

Il metodo contributivo della riforma Dini è diretto a correggere ed eliminare questi due risvolti negativi (dal punto di vista degli oneri a carico delle gestioni previdenziali) : col nuovo sistema, la pensione sarà costituita da una percentuale, variabile e crescente con l’elevarsi dell’età anagrafica al momento del pensionamento, del montante contributivo individuale formatosi con l’accumulo delle contribuzioni e delle relative rivalutazioni accreditate nella posizione dell’iscritto nel corso di tutti gli anni lavorativi.

In concreto, il metodo contributivo prevede che sulle retribuzioni percepite siano contabilizzati versamenti contributivi annuali pari al 33% delle retribuzioni percepite, rivalutati ogni anno in base alle variazioni quinquennali del Prodotto Interno Lordo (PIL), in modo che essi costituiscano, alla cessazione dell’attività lavorativa, un montante contributivo (contributi più rivalutazioni) del quale attribuire come pensione una percentuale più o meno elevata in relazione all’età anagrafica posseduta dall’iscritto. In realtà, l’accantonamento rivalutato dei contributi, in base a cui sarà determinata la rendita pensionistica ha soltanto valore contabile e virtuale, perché i contributi effettivamente versati saranno stati anno dopo anno utilizzati per corrispondere le rendite agli iscritti man mano pensionati.

Ad esempio, se ipotizziamo la formazione di un accantonamento complessivo (tra contributi e rivalutazioni) pari 500.000,00 euro, la pensione ottenibile a 57 anni (questa è l’età minima per il pensionamento con il metodo contributivo) sarà di Є. 23.600,00 annui lordi (4,72% di Є 500.000,00). Con un identico montante di Є 500.000,00, la pensione maturata all’età di 65 anni sarebbe invece di Є 30.680,00 annui lordi (6,136% di Є 500.000,00).

Nei due casi esemplificati, le percentuali, la minima e la massima, applicate all’accantonamento contributivo per determinare la pensione, sono quindi stabilite rispettivamente nel 4,72% e nel 6,136%. Valori intermedi sono previsti proporzionalmente per le età comprese tra i 57 e i 65 anni e ovviamente anche per le frazioni di età espresse in mesi.

Il sistema contributivo consente perciò di proporzionare l’entità della rendita pensionistica al concreto svolgimento della carriera lavorativa e retributiva, perché tiene conto della contribuzione man mano versata nel corso degli anni in base alle retribuzioni più o meno elevate percepite, a differenza del sistema retributivo in base al quale la pensione, come si è detto, è calcolata sull’ultima retribuzione o sulla media delle retribuzioni soltanto degli ultimi anni.

Ma, soprattutto, il metodo contributivo consente di proporzionare la rendita all’età anagrafica posseduta al momento del pensionamento, in modo che nel caso di trattamento anticipato, quale può essere considerato quello percepibile a 57 anni, il maggior costo della pensione, cioè mediamente l’erogazione di otto annualità di rendita in più rispetto all’età di 65 anni, sia sostenuto non dal sistema previdenziale (come è avvenuto ed avviene con il calcolo di tipo retributivo), ma dallo stesso interessato che ha scelto di anticipare il pensionamento e che riceverà quindi una rendita ridotta rispetto a quella piena ottenibile all’età di 65 anni

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