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giovedì 28 aprile 2022

REDDITO DI LIBERTÀ - in favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà

 INAIL: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ANNO 2022 (INAIL CIRCOLARE N. 13 DEL 02/03/2022)

L’Inail fornisce le indicazioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Sono pertanto esclusi dall’applicazione delle retribuzioni in esame:

Gli Stati dell’Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

o Liechtenstein, 

o Norvegia, 

o Islanda 

o Svizzera. 

Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: 

• Argentina, 

• Australia (Stato del Victoria), 

• Brasile, 

• Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec)

 • Capoverde,

 • Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),

 • ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo)

, • Principato di Monaco,

 • San Marino,

 • Santa Sede

, • Tunisia, 

• Turchia, 

• Uruguay, 

• Venezuela.

Le retribuzioni convenzionali sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore

corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento.

INPS: PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE – PRESTAZIONI INTEGRATIVE COVID (INPS, CIRCOLARE N.42/2022)


L'Inps, con circolare 19 marzo 2022, n. 42 , illustra la disciplina relativa ai trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e fornisce istruzioni in merito alla corretta gestione dell'iter relativo alla tutela integrativa in commento.


Tutela integrativa

La tutela integrativa è concessa:

– solo ai datori di lavoro che hanno unità produttive ubicate nella Provincia di Bolzano;

– relativamente a periodi per i quali si è verificata un'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I periodi, per i quali sussiste un'interruzione dell'attività produttiva, devono avere una durata massima di 8 settimane per singola unità produttiva e devono decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dell'emergenza stessa.

Va precisato che la tutela integrativa rispetto al trattamento di integrazione salariale può essere concessa in caso di esaurimento della tutela prevista dal legislatore nazionale relativamente alla cassa integrazione/assegno ordinario, riferito esclusivamente alle causali Covid-19, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo stato di necessità.


Decorrenza e durata

Il Comitato amministratore ha stabilito che le prestazioni integrative:

– riguarderanno esclusivamente l'anno 2022;

– potranno essere richieste per il periodo emergenziale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per i lavoratori in forza al datore di lavoro alla data del 1° gennaio 2022.


Trattamento economico

La prestazione è pari al trattamento di cassa integrazione ordinaria, comprensiva di contribuzione correlata e di assegno al nucleo familiare.


Beneficiari

Possono richiedere la tutela integrativa tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore economico, incluso quello dell'artigianato, in caso di esaurimento della cassa integrazione o assegno ordinario, anche di qualsiasi altro Fondo, riferiti esclusivamente alla emergenza Covid-19.

La tutela integrativa riguarda i lavoratori sospesi totalmente o parzialmente dalle prestazioni di lavoro per motivi legati a situazioni aziendali connesse all'emergenza da Covid-19.

È altresì importante che i lavoratori beneficiari siano in forza all'azienda alla data del 1° gennaio 2022.

La tutela integrativa può essere dunque concessa ai seguenti beneficiari:

– lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati o quadri, compresi gli apprendisti;

– soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

– dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento previsto;

– lavoratori intermittenti a condizione che abbiano "risposto alla chiamata" prima del verificarsi dell'evento sospensivo o riduttivo dell'attività lavorativa;

– lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, nel caso in cui l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria (Cisoa) per avere già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili.

Dal trattamento sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.


Modalità di accesso alla prestazione

I datori di lavoro interessati all'accesso alla prestazione di trattamento di tutela integrativa devono trasmettere istanza alla Direzione provinciale Inps di Bolzano.

I datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono inoltre inviare l'elenco dei lavoratori coinvolti e il relativo periodo oggetto della domanda alle OO.SS. firmatarie dell'accordo quadro locale del 10 giugno 2020.

È importante sottolineare che ai fini dell'accesso alla prestazione, non è necessaria la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, come ad esempio ferie e permessi.


Misura dell'intervento

La misura della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come definita dall'articolo 3 del decreto legislativo 148/2015, anche in relazione ai massimali. Per l'anno 2022 il massimale di riferimento è pari a 1.222,51 euro.


Autorizzazione

I trattamenti di integrazione salariale per periodi aggiuntivi riconosciuti dal Fondo bilaterale di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige sono concessi dall'Istituto, a domanda del datore di lavoro, previa verifica del rispetto dei previsti limiti di spesa.


Domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%

Unitamente alla richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps sarà possibile chiedere anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI".

Tale scelta porterà alla compilazione obbligatoria dei seguenti dati:

– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento integrativo;

– Iban dei lavoratori interessati;

– ore di trattamento integrativo, per ogni singolo lavoratore.



INPS: PRECISAZIONI SULL’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (INPS COMUNICATO STAMPA DEL 01/03/2022)

L’Inps fornisce alcune indicazioni in merito all ’Assegno per il nucleo familiare e per gli Assegni 

Familiari a decorrere dal 1° marzo 2022, in seguito all’entrata in vigore dell’assegno unico universale.

Pertanto dal 01 Marzo 2022:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico; 

b)continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18  anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Pertanto dal 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare. 

Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF. 

Di seguito uno schema riepilogativo:

ANF SINTESI DAL 01/03/2022

BENEFICIARI DAL 01/03/2022 a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;

  b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;

  c) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;

  d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;

  e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;

  f) Percettori di NASpI;

  g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;

  h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;

  i) Lavoratori in aspettativa sindacale;

  j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

  k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);

  l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

   

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE Il nucleo familiare del richiedente è composto:

  • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;

  • dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

CONDIZIONI Nel nucleo familiare non deve essere presente:

  a) un figlio minorenne a carico;

  b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

  2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

  3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

  4) svolga il servizio civile universale;

  c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età



INPS: PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, MATERNITÀ E TUBERCOLOSI - ANNO 2022 (INPS, CIRCOLARE N. 35/2022)

L'Inps, con la circolare 4 marzo 2022, n. 35, comunica la misura per l'anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti e indica gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2022, l'INPS comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all'indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2022, alla circolare n. 6/2022.

ANNO 2022 - Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi

Soci di cooperative

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2022, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2022, ad euro 48,91.

Lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2022, è pari a euro 44,40.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, i salari applicabili per l'anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili. Il reddito applicabile, per l'anno 2022, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2021 pari a 59,66 euro.

Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari

Per i lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2022 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2021 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2022).

Lavoratori domestici

Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

- euro 7,31 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,25;

- euro 8,25 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,25 e fino a euro 10,05;

- euro 10,05 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 10,05;

- euro 5,32 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata per l'anno 2022, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;

- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde a euro 72.138,50 (pari al 70% del massimale 2021, pari a euro 103.055,00).

La misura dell'indennità di malattia è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.


INPS: PERMESSI L.104 E CONGEDO STRAORDINARIO PER LE UNIONI CIVILI (INPS CIRCOLARE N. 36 DEL 07/03/2022)

L’Inps fornisce le indicazioni per la fruizione dei permessi previsti dalla L.104/1992 nel caso in cui la fruizione sia richiesta per l’assistenza di parenti dell’unito civilmente, in seguito ai chiarimenti e alla tutela antidiscriminatoria della consolidata giurisprudenza dell’Unione Europea.

In seguito alla L.76/2016 i permessi mensili della L. 104/1992 possono essere fruiti:

dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;

dal convivente di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.

Inoltre ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Pertanto per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.

Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Tuttavia il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il convivente di fatto e i parenti dell’altro partner.

Pertanto, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

Anche per quanto riguarda il diritto alla fruizione del congedo straordinario, per i lavoratori del settore privato, va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito.


INPS: DEPENALIZZAZIONE DEL REATO OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI (INPS CIRCOLARE N. 32 DEL 25/02/2022)

L’Inps fornisce i chiarimenti in merito alla depenalizzazione del reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali.

L’omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

Per le fattispecie di illecito amministrativo, l’articolo 16 della legge n. 689/1981 disciplina inoltre il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

La misura ridotta nel caso in trattazione è pari a 16.666 euro.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Dopo la fase istruttoria, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:

- insussistenza del fatto o della violazione legislativa;

- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità;

- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini previsti dalla legge;

- decorso del termine di prescrizione di cinque anni;

- incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni 

- violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore;

- morte di uno o più soggetti responsabili.

In caso di difficoltà economiche è possibile chiedere la rateazione del dovuto, con un minimo di tre ad un massimo di trenta rate.

A tal fine è stato predisposto il modello SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza-Ingiunzione pubblicato sul sito www.inps.it.

La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso non sospende automaticamente l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata.

Il pagamento, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo “SAMM”.


INPS: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNI FAMILIARI (INPS, CIRCOLARE N. 34 DEL 28/02/2022)

L'Inps, con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all'abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari.

L'assegno unico universale spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale a prescindere dalla condizione lavorativa ed è attribuito mensilmente, a partire dal mese di marzo 2022, ai nuclei familiari sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). A partire dal 1° gennaio 2022 possono essere presentate le domande di erogazione della misura, spettante ai nuclei familiari anche in assenza di ISEE.

L'assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

A partire dal 1° marzo 2022, si produrranno i seguenti effetti:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;

b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

In merito ai nuclei c.d. orfanili, l'Inps puntualizza che la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 8, del D.L. n. 69/1988 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l'esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l'Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l'Assegno unico, tenendo conto dei limiti di età previsti dal D.Lgs. n. 230/2021, nonché della condizione di figlio a carico che deve essere verificata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Laddove, invece, il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l'ANF.

Infine, in relazione all'Assegno per il nucleo familiare per i nipoti "a carico dell'ascendente" riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, l'Istituto precisa che per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande volte all'ottenimento di tale prestazione presentate dall'ascendente, in quanto vengono meno i requisiti previsti dalla citata sentenza.

Infatti, con l'istituzione dell'Assegno unico i genitori dei minori finora "a carico dell'ascendente" avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare. L'uscita dei nipoti a carico dal nucleo degli ascendenti consente il riconoscimento, al ricorrere delle previste condizioni, dell'Assegno per nucleo familiare e degli Assegni familiari per i soggetti di cui al punto b).

L'Assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero-familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell'Assegno unico.


INPS: REDDITO DI LIBERTÀ (INPS, MESSAGGIO N. 1053 DEL 2022)

Nel messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022, l’INPS si occupa di Reddito di libertà, con riferimento alle risorse, pari a 3 milioni di euro, destinate a finanziare la misura in favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà allo scopo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/figlie minori.

Assegnazione risorse regionali

Le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget, da trasmettere all’indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it.

L’accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma si perfezionerà con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma ______”.

L’Istituto utilizzerà tali risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima.

Erogazione delle prestazioni

L’Istituto provvederà, quindi, all’erogazione, in unica soluzione, delle prestazioni sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della Regione/Provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400 euro mensili e fino a un massimo di 12 mensilità.


giovedì 24 marzo 2022

INPS: CHIARIMENTI IN MATERIA DI ASSEGNO UNICO (COMUNICATO DEL 31/01/2022)

 INPS: CHIARIMENTI IN MATERIA DI ASSEGNO UNICO (COMUNICATO DEL 31/01/2022)
L’Inps rende noto che dal 01/03/2022 entrerà in vigore l’assegno unico universale.
Per il 2022, la domanda può essere effettuata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo.
Per ricevere l’assegno è necessario che:
- il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell’assegno unico. L’INPS non potrà accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione.
 - il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all’Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito.
- il conto corrente su cui si chiede l’accredito dell’assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.

INPS: LAVORI IN APPALTO - RILASCIO DELL'APPLICATIVO MONITORAGGIO CONGRUITÀ OCCUPAZIONALE APPALTI (INPS, MESSAGGIO 428/2022)
L'Inps, con il messaggio 27 gennaio 2022, n. 428, comunica il rilascio di un nuovo applicativo denominato "Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti" (MoCOA) utile ai fini della trasparenza, condivisione e correttezza negli appalti.
L'Inps rende nota la disponibilità di una nuova procedura telematica utile ai fini della trasparenza, condivisione e correttezza negli appalti: l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA), disponibile all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex procedura DiResCo) del portale istituzionale, che consentirà al committente di verificare i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. La procedura, infatti, rilascia il "Documento di congruità degli appalti" (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOA.
Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA)
L'applicativo MoCOA si fonda su un'attività di data crossing tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. Le imprese committenti, durante tutto il corso dell'appalto, avranno la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato "Documento Congruità Occupazionale Appalti" (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOA.
L'applicativo è disponibile all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex procedura DiResCo), tramite l'apposito servizio "Abilitazione accesso MoCOA". E' possibile visualizzare e consultare tutti gli appalti riconducibili al soggetto che ha effettuato l'accesso; è altresì presente la funzione "Inserimento nuovo appalto", che consente all'utente di registrare ogni singolo nuovo appalto.
Per ogni appalto, oltre alle informazioni generali, il committente dovrà inserire i dati relativi all'appaltatore e indicare la possibilità di subappalto, spuntando la relativa voce: in assenza di tale indicazione, effettuabile solo dal committente (sia in fase di registrazione, che successivamente), non sarà possibile inserire alcuna informazione relativa al subappaltatore e al subappalto.
Inoltre, nella sezione "Dati Appalto" (e "Sub Appalto", se presente), dovrà essere compilato/importato anche l'elenco dei lavoratori adibiti all'appalto e all'eventuale subappalto; l'elenco, che potrà essere variato e aggiornato anche successivamente, sarà oggetto di confronto con i dati denunciati mensilmente dai datori di lavoro per rilevare le possibili anomalie.
Dopo l'inserimento di tutti i dati obbligatori e la selezione del tasto "Finalizza", la procedura registra l'appalto inserito e genera il Codice Identificativo Appalto (CIA) un codice univoco che verrà centralmente comunicato via PEC al committente, all'appaltatore e, se presente, anche al subappaltatore.
Per i lavoratori impiegati nell'appalto, l'appaltatore e il subappaltatore dovranno esporre il codice CIA nei flussi UniEmens.
Documento di Congruità Occupazionale Appalto (DoCOA)
Il Documento di Congruità Occupazionale Appalto (DoCOA) viene elaborato dalla procedura ogni mese, dopo la scadenza del termine di trasmissione delle denunce mensili e si compone di due sezioni:
- "Intestazione del DoCOA": vengono riepilogati i dati e le informazioni riferite al singolo appalto inserite dal committente, nonché il periodo di riferimento del Documento;
- "Sezione Riepilogativa del DoCOA": attraverso un'attività di data crossing tra denunce contributive (UniEmens) trasmesse da appaltatori e subappaltatori e dati presenti nell'applicativo di monitoraggio MoCOA, vengono evidenziate situazioni anomale e dati discordanti o incoerenti.
Il Documento viene messo a disposizione nella sezione "Azioni" del "Dettaglio Appalto" ed è visibile esclusivamente al soggetto a cui si riferiscono i dati elaborati; solo previa apposita autorizzazione rilasciata in procedura dall'appaltatore e/o dal subappaltatore, il committente e l'appaltatore potranno visualizzare il Documento di Congruità Occupazionale Appalto relativo rispettivamente all'appaltatore e al subappaltatore.
INPS: SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER LE DOMANDE DI FIS (INPS MESSAGGIO 802 DEL 18/02/2022)

L’Inps fornisce i chiarimenti circa le semplificazioni procedurali per le domande di fis presentate per il periodo 01/01/2022- 31/03/22, a causa del periodo emergenziale.
Per quanto riguarda la fase di informativa e consultazione sindacale, l Ministero del Lavoro  ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
Pertanto:
•    in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
•    la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
•     per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla,
•    nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta;

Per quanto riguarda il pagamento diretto, l’istituto precisa che i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
Pertanto non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Valutazione requisiti per l’accesso al fis
Nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.
Infine l’Inps chiarisce che le semplificazioni in esame  saranno applicate anche alle richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali.
INPS: NEUTRALIZZAZIONE PERIODI DI DISOCCUPAZIONE (INPS MESSAGGIO N. 883 DEL 23/02/2022)

L’Inps definisce i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, ove tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.
I chiarimenti sono resi necessari in seguito alla sentenza della Corte  Costituzionale n. 82/2017.
I periodi di contribuzione per disoccupazione sono quelli derivanti dall’avvenuta erogazione delle seguenti prestazioni:
•    Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali,
•    Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti,
•    Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), mini-ASpI,
•    Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI),
•    indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.

L’Istituto chiarisce che l ’interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest’ultimo alla relativa decorrenza.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, l’interessato ha diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione della contribuzione per disoccupazione che si collochi nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
E’ possibile procedere a neutralizzare, dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva, periodi di disoccupazione anche inferiori al periodo massimo considerato (quinquennio), qualora gli stessi siano collocati successivamente al raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione.
Per le pensioni calcolate con il sistema misto la neutralizzazione non è applicabile alle quote calcolate con il sistema contributivo.
INAIL: OBBLIGO ASSICURATIVO PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (INAIL CIRCOLARE N. 11 DEL 24/02/2022)

L’Inail fornisce le indicazioni per l’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo a  decorre dal 1° gennaio 2022.
Il DL 73/21 ha esteso l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del decreto interministeriale 15 marzo 2005.
Inoltre l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo, a spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione lorda annua pari a 5000 euro.
L’obbligo assicurativo vige anche per le prestazioni rese da lavoratori con riferimento alle seguenti attività:
a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
 b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonchè di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’obbligo del versamento all’Inail del premio assicurativo è a carico dei committenti e delle imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.
In caso di infortunio o malattia professionale, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio e la denuncia di malattia professionale è a carico dello stesso soggetto assicurante tenuto al versamento del premio assicurativo.
L’Inail fornisce alcuni chiarimenti in caso di infortunio in itinere.
Se l’incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, ognuno riferito a un diverso committente, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del committente presso cui il lavoratore si stava recando.
L’importo del premio dovuto è calcolato in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore (rischio assicurato).
Si applicano pertanto i premi ordinari e quindi le tariffe dei premi di cui al decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro.
In relazione alle prestazioni artistiche rese nell’ambito della produzione di spettacoli, in linea generale, i riferimenti tariffari applicabili sono quelli relativi alle seguenti voci della gestione Industria:
•    Voce 0511 con tasso medio del 15,80 per mille Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo.
•     Voce 0512 con tasso medio dell’8,31 per mille Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video.
•     Voce 0530 con tasso del 9,92 per mille Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4.
•     Voce 0541 con tasso medio del 26,41 per mille Spettacoli pubblici, ad es. sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo.
Come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo si prende in considerazione l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera, pari  a  49,91 euro per il 2022.
Adempimenti

I soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo presentano la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame (18/03/2022).
I soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro il 18/03/2022  indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati.

Prestazioni spettanti ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Le prestazioni economiche principali sono costituite dall’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, dall’indennizzo per la lesione dell’integrità psicofisica (danno biologico), erogato in capitale in caso di postumi compresi tra il 6 e il 15% e in rendita per i postumi dal 16% in poi e dalla rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale.
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60%  della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.





INPS: FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 27 DICEMBRE 2019, N. 104125
(INPS, MESSAGGIO N. 772/2022)

Nel messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022, l’INPS torna ad occuparsi del nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e, in particolare, delle farmacie connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10.
L’Istituto detta le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo dalla data di decorrenza dell’entrata in vigore del decreto istitutivo del medesimo (marzo 2020), nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Codice autorizzazione
A decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S” (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
Compilazione denuncia Uniemens
I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento “CausaleACredito” i nuovi codici causale:
- L221, per il “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo del credito spettante.
- L222, per il “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo del credito spettante.
Versamento contribuzione al FIS
Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteADebito”, l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati:
- in “CausaleADebito” il codice “M131” o “M149” già in uso;
- in “Retribuzione” l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
- in “SommaADebito” l’importo del contributo:
a. pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M131);
b. pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.



INPS: FONDO BILATERALE PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI (INPS CIRCOLARE N. 29 DEL 21/02/2022)
L’Inps fornisce  le istruzioni operative  in merito alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo.
Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato ovvero a processi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà.
Prima della richiesta della prestazione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.
Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione.
Qualora l’assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale “contratto di solidarietà” per l’accesso alla prestazione è necessario che venga raggiunto un accordo tra il datore di lavoro e le citate articolazioni territoriali e nazionali.
Inoltre l’Inps precisa che  quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti firmatarie a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
Sono beneficiari dell’assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
Il lavoratore deve possedere un’anzianità lavorativa pari ad almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali:
•    situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
•    situazioni temporanee di mercato;
•    riorganizzazione aziendale;
•    crisi aziendale;
•    contratti di solidarietà.
Misura
L’assegno di integrazione salariale è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e comunque in misura non superiore al massimale.
Agli importi non si applica la riduzione dell’integrazione salariale prevista pari al 5,84%.

La prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.
Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà) è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26  settimane in un biennio mobile.

Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione è calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa).
Contributo addizionale

In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale è dovuto un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

Termini di richiesta
La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
La delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e rese disponibili nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziendale.
Il termine del conguaglio è di 6 mesi:
•    dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;
•    dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.

Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie
Per i trattamenti  decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori beneficiari spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

PARTE TECNICA
ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIMENS

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà in oggetto, sono i seguenti:
Codice    Descrizione
AIO    Assegno di integrazione salariale
AIS    Assegno di integrazione salariale
per contratto di solidarietà
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
9. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:
- nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> andrà esposto il numero di autorizzazione rilasciato dalla Struttura INPS competente;
- negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguentie codicie causali di nuova istituzione:
Codice    Descrizione
A104    ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale - attività professionali
A105    ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà - attività professionali
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.
A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causali di nuova istituzione:
Codice    Descrizione
L009    Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali
L012    Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività professionali
Si rammenta, inoltre, che i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato, ai fini del conguaglio della prestazione, valorizzeranno il codice causale già in uso “L007” e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il codice causale già in uso “L021” all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per gli ANF spettanti per il periodo AIO/AIS, i datori di lavoro compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale “L023” di nuova istituzione avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;
- nell’ elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.


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