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giovedì 2 maggio 2024

Decreto PNRR convertito in Legge: in vigore dal 1° maggio 2024

E' stata pubblicata in GU 30 aprile 2024 n. 100 la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 del DL 2 marzo 2024 n. 19, (PNRR) con importanti interventi su diversi aspetti connessi al mercato del lavoro, soprattutto in riferimento alla regolarità dei datori di lavoro.

Il Decreto reca «Ulteriori disposizioni urgenni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» andando a intervenire su diversi aspetti connessi al mercato del lavoro, soprattutto in riferimento alla regolarità dei datori di lavoro.

Il capo VIII del Decreto contenente le misure urgenti in ambito lavoro è stato oggetto in sede di conversione per la maggior parte di “aggiustamenti” concentrando gli interventi sulla riscrittura dell'articolo 27 relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (Patente sicurezza).

Patente sicurezza per imprese nei cantieri

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente per la qualificazione a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano attività di natura intellettuale. Per le imprese straniere operanti sul territorio è necessario un documento equivalente.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti;

  • possesso del DURC in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;

avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nell'attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività previste, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Sarà il Ministero del Lavoro, con apposito decreto, ad indicare le modalità di richiesta della patente.

È prevista la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

La patente partirà con un saldo di 30 crediti e consentirà di operare con un minimo di 15 crediti.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati secondo la tabella allegata al decreto.

Nel caso di accertamento ispettivo con più violazioni i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Nel caso in cui si operi, seppure in obbligo, senza la relativa patente si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non diffidabile, nonché' l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. 

Regolarità contributiva e agevolazioni

Il rilascio di DURC e delle relative agevolazioni è subordinato al rispetto delle norme di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, oltre che al rispetto di accordi e CCNL, contratti regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Di notevole interesse l'introduzione dell'art. 1175-bis alla L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il nuovo articolo prevede la possibilità di accesso ai benefici contributivi anche nel caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Viene inoltre introdotto un nuovo limite ai recuperi in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione. In tal caso infatti il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Appalti e somministrazione

Nel caso di personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto deve essere riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente rappresentativo nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Viene inoltre confermata la solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore nell'assolvimento degli obblighi fiscali anche nelle ipotesi di somministrazione di manodopera, appalto e distacco.

Ricondotto nel sistema sanzionatorio penale l'esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione e delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione. Per l'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nei casi di appalto o distacco privo dei requisiti l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nel caso di somministrazione con finalità elusive verso norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Tali sanzioni sono ulteriormente inasprite del 20% nel caso in cui vi sia reiterazione degli illeciti.

Ulteriori interventi

Viene confermata la “Lista di Conformità INL” a cui sono iscritte, previo consenso dei datori di lavoro, le aziende nei confronti delle quali, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. Tale iscrizione esclude le aziende da successive ulteriori verifiche per i 12 mesi successivi, classificandole come imprese virtuose.

Per quanto attiene le violazioni contributive, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie viene previsto il pagamento di una sanzione civile, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, mentre tale maggiorazione non è prevista se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Fonte: Legge 29 aprile 2024, n. 56 (GU n. 100 del 30 aprile 2024) e Quotidianopiù

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 100 del 30 aprile 2024) la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 del DL 2 marzo 2024 n. 19.




giovedì 28 gennaio 2021

Il documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

Vediamo nel dettaglio cos’è e come si redige il documento di valutazione dei rischi.

Cos’è il DVR

Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;

2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;

3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

DVR: a cosa serve e come funziona

Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.

Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.

Il documento, inoltre, deve contenere:

anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;

organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);

descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;

identificazione delle mansioni;

relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), stima dell’esposizione e della gravità del danno; 

programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;

programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.

Per facilitare le procedure, alcune tipologie d’impresa possono usufruire del DVR standardizzato, ma l'approccio più consigliato è sempre quello di calare questo importante documento nel proprio contesto aziendale: locali, attrezzature e situazioni di lavoro non sono sempre facilmente riconducibili a un modello unico e immutabile.

Inoltre, un DVR standard non dà all'azienda alcuna garanzia tutelativa nel caso in cui avvengano ispezioni dagli organismi di controllo, soprattutto in seguito a infortuni più o meno gravi.

Documento di Valutazione dei Rischi: quando è obbligatorio

Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

 - entro 90 giorni per una nuova attività

 - nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile. Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta che avvengono significative modifiche per quanto riguarda:

processo produttivo

organizzazione del lavoro

nuovi macchinari

nuove mansioni

scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro: 

 - ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;

 - sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;

 - modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.





giovedì 23 aprile 2020

Emozioni: Paura, Coraggio e Sopravvivere.


La paura è un albero con tanti rami da cui germogliano molti semi ma ascoltare la paura ci rivela cosa ci manca veramente.

L'emotività non è il contrario della razionalità anzi gli esseri umani sono indotti a ragionare dalle emozioni.
Le emozioni spiacevoli spingono a trovare rimedi ed evolvere o ad accettare le condizioni di vita e farsene una ragione.
Le emozioni piacevoli spingono a trovare il modo per progettare la propria esistenza cercando di reiterare ciò che rende felici.

Il primo coraggio è quello di guardarsi dentro con l'aiuto degli altri per scoprire dove stanno le nostre debolezze.
Non per criticarci o rimproverarci, ma per trovare il gesto interrotto, quello che non essendo compiuto fino in fondo, un tempo, ha impedito alle nostre risorse di svilupparsi fino a ora.
Il secondo coraggio è quello di sviluppare le risorse.

L'ansia e la paura sono una gioia proibita, una nostra inclinazione naturale rimasta senza nutrimento.

In fondo chi ha paura rivela una propria mancanza, una propria debolezza in un'area importante della vita e questa può essere il seme da cui germoglia nuova vita: Amare, sopravvivere, evolvere, realizzare noi stessi.




venerdì 17 maggio 2019

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il POS

Cosa è la valutazione del rischio?

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.

A quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi?
La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Cosa è il DVR?
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un
documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.

Cosa deve contenere il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all'attività svolta, suggerendo semplicemente alcuni consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà valutata. Occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all'azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E’ necessario dunque misurare ciascun rischio, non è sufficiente solo menzionarlo del documento. Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale.Per poter redigere un DVR è indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. E’ per questi motivi che non è possibile redigere un DVR senza il sopralluogo tecnico. I cosiddetti “DVR on line”, ossia che vengono redatti senza la visita del professionista in azienda, risultano gravemente incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli
organi di controllo generano immancabilmente prescrizioni e sanzioni.

Cos'è un Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS)?

E’ il Documento di Valutazione dei Rischi redatto partendo da un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012). Può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori con esclusione delle seguenti: aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all'esposizione ad amianto.

Il DVRS prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:

descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
individuazione dei pericoli presenti;
valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
definizione del programma di miglioramento.

DVR standardizzato e i relativi allegati.

Esempio di DVRS
Allegato 01 - Programma di miglioramento
Allegato 02 - Verbale di consegna dei dispositivi di

protezione individuale
Allegato 03 - Elenco sostanze chimiche e schede di sicurezza
Allegato 04 - Stress
Allegato 05 - Elenco macchinari e schede tecniche
Allegato 06 - Assetto soc mansionario
Allegato 07 - Valutazione rischio incendio
Allegato 08 - Formazione e attestati
Allegato 09 - Valutazione esposizione al rumore
Allegato 10 - Tutela lavoratrici in gravidanza


Cosa si intende per “data certa” del DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (anche quello standardizzato) deve avere data certa, ossia si deve poter provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale. A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS. In mancanza del medico competente o del RLS, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC. Per coloro che non avessero
la PEC è possibile ricorrere all'apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente "corpo unico" (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007). Altra soluzione è quella di spedire per mezzo raccomandata il documento all'indirizzo della propria sede.

Piano Operativo di Sicurezza: contenuti minimi
Come stabilito dall’allegato XV del dlgs 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:

i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
il nominativo del medico competente ove previsto
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice
la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
l’esito del rapporto di valutazione del rumore
l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Piano Operativo di Sicurezza: modello semplificato
Il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato è stato introdotto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014; si tratta di un modello standardizzato nato con lo scopo di semplificare gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro.

La scelta di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato o con metodologia classica è una facoltà del datore di lavoro dell’impresa esecutrice non condizionata né dal tipo di attività svolta dall'impresa né dalla tipologia di cantiere in cui è chiamata ad operare.

Il Modello semplificato di POS nasce con la finalità di essere il più possibile chiaro, facile da seguire e di aiuto nella corretta interpretazione di quanto previsto dal Dlgs n. 81/2008 senza ridurre in nessun modo i contenuti sostanziali previsti in materia di valutazione del rischio e di misure preventive e protettive da adottare.

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