Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto per la riduzione del cuneo fiscale: si allarga la
platea dei percettori del bonus IRPEF, da 11,7 a 16 milioni di lavoratori. Il taglio del cuneo
fiscale è il primo tassello di una più ampia riforma con cui si vuole sostenere lavoro e
crescita in una logica di equità. Si intendono poi rilanciare i consumi interni e quindi la
crescita economica. Nel dettaglio, il decreto stabilisce che l’importo di 100 euro mensili (a
integrazione dell’attuale bonus IRPEF) verrà corrisposto interamente al di sotto di un
reddito di 28.000 euro; al di sopra di tale soglia, l’importo decresce fino ad arrivare al
valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro. Superato tale livello,
l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento di 40.000
euro di reddito.
Buoni pasto - La norma, intervenendo sull’art. 51, c. 2, lettera c), del TUIR, ridefinisce l’ammontare
riferito ai c.d. “buoni pasto” che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai
fini fiscali. In particolare:
- si riduce da 5,29 a 4 euro l’ammontare massimo giornaliero esente, in caso di buoni pasto non
elettronici;
- si eleva da 7 a 8 euro l’ammontare massimo giornaliero esente, in caso di buoni pasto elettronici;
- si conferma il limite di 5,29 euro giornaliero per le indennità sostitutive riconosciute agli addetti
ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive
ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
Buoni pasto - La norma, intervenendo sull’art. 51, c. 2, lettera c), del TUIR, ridefinisce l’ammontare
riferito ai c.d. “buoni pasto” che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai
fini fiscali. In particolare:
- si riduce da 5,29 a 4 euro l’ammontare massimo giornaliero esente, in caso di buoni pasto non
elettronici;
- si eleva da 7 a 8 euro l’ammontare massimo giornaliero esente, in caso di buoni pasto elettronici;
- si conferma il limite di 5,29 euro giornaliero per le indennità sostitutive riconosciute agli addetti
ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive
ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
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