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venerdì 2 ottobre 2026

La trappola demografica e il futuro delle pensioni: numeri, integrazione e sostenibilità del nostro welfare

La questione pensionistica torna puntualmente al centro del dibattito pubblico, spesso accompagnata da facili slogan elettorali e narrazioni semplificate. Da un lato c'è chi liquida il contributo dei lavoratori stranieri come del tutto irrilevante o, al contrario, come una minaccia per la spesa assistenziale; dall'altro c'è chi propone ricette miracolose come la riduzione generalizzata dell'età pensionabile senza spiegare come intenda coprire i costi.

Come osservatori del mercato del lavoro, della gestione delle risorse umane e delle dinamiche economiche del Paese, abbiamo il dovere di guardare ai dati per comprendere la realtà oltre la propaganda.

Il contributo del lavoro straniero: vantaggi attuali e sfide strutturali

Partiamo dall'analisi dei flussi contributivi della popolazione straniera. La tesi secondo cui l'immigrazione rappresenti una risorsa per il sistema previdenziale poggia su un dato oggettivo: l'età media della popolazione immigrata è significativamente più bassa rispetto a quella autoctona. Questo genera nell'immediato un solido saldo positivo tra contributi versati e prestazioni erogate.

Tuttavia, un'analisi prospettica impone di considerare l'evoluzione di questo scenario nel lungo periodo:

  • Invecchiamento progressivo: Con il passare dei decenni, i lavoratori stranieri oggi attivi maturano il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali. I dati mostrano infatti una crescita percentuale dei pensionati stranieri proporzionalmente superiore all'aumento dei nuovi occupati.

  • Convergenza demografica: I tassi di fecondità delle famiglie straniere residenti tendono progressivamente ad allinearsi a quelli italiani, storicamente tra i più bassi d'Europa. L'immigrazione, da sola, non può dunque annullare il declino demografico strutturale del Paese.

  • Disparità retributiva e impatto sul gettito: Il livello medio delle retribuzioni dei lavoratori stranieri rimane inferiore di oltre il 20% rispetto alla media nazionale, con picchi accentuati nei settori agricolo e del lavoro domestico. Stipendi più bassi si traducono direttamente in un minore gettito contributivo per le casse dello Stato.

  • Peso delle prestazioni assistenziali: Una quota rilevante dei trattamenti erogati alla popolazione straniera in età avanzata riguarda istituti assistenziali (come l'assegno sociale o le indennità di invalidità), slegati dalla storia contributiva individuale.

Ignorare queste dinamiche impedisce di progettare politiche di integrazione lavorativa mirate a riqualificare la manodopera, incrementare le retribuzioni e garantire una reale sostenibilità dell'intero sistema.


La vera natura del deficit previdenziale: la spinta demografica

Spostando lo sguardo sul sistema pensionistico generale, emerge spesso la distinzione tra spesa previdenziale (finanziata dai contributi) e spesa assistenziale (a carico della fiscalità generale). Sebbene questa separazione sia utile sul piano contabile, non risolve la criticità di fondo del nostro modello di welfare.

La sostenibilità futura è minacciata da due driver demografici incontrovertibili:

  1. L'aumento dell'aspettativa di vita, che allunga il periodo medio di erogazione degli assegni pensionistici.

  2. La contrazione della popolazione in età lavorativa, che riduce il rapporto tra contribuenti attivi e beneficiari.

Le proiezioni ufficiali indicano un incremento dell'incidenza della spesa pensionistica sul PIL nei prossimi due decenni. Tale scenario presuppone peraltro stime di crescita della produttività decisamente ottimistiche rispetto ai trend registrati nell'ultimo decennio.

Conclusioni: verso politiche di lungo termine

Promettere riduzioni generalizzate dell'età pensionabile senza indicare coperture finanziarie certe rischia di compromettere la stabilità dei conti pubblici o di trasferire un costo insostenibile sulle future generazioni e sulle imprese.

Per tutelare la tenuta del welfare italiano occorre intervenire sulle leve strutturali della crescita:

  • Incentivare l'occupazione giovanile e femminile, aumentando il tasso di attività complessivo.

  • Innalzare i livelli retributivi attraverso la valorizzazione delle competenze, l'innovazione e l'aumento della produttività aziendale.

  • Governare i flussi migratori puntando su politiche attive del lavoro, formazione e integrazione di qualità, capaci di trasformare l'ingresso nel mercato del lavoro in un fattore di stabilità economica duratura.

La sfida delle pensioni non si vince con la demagogia, ma con una visione rigorosa del capitale umano e della sostenibilità finanziaria del Paese.

Burocrazia, lavoro e digitalizzazione: tutte le novità su DPCM Flussi, TFR3 e documenti digitali

Il quadro normativo e gestionale del mondo del lavoro si rinnova con una serie di importanti aggiornamenti tecnici e procedurali. Come professionista delle risorse umane e appassionato della cosa pubblica, reputo fondamentale analizzare nel dettaglio tre pilastri centrali di questo cambiamento: la gestione delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri, le modalità di compilazione del flusso Uniemens per il TFR3 e la dematerializzazione della documentazione aziendale.

Ecco un'analisi approfondita delle disposizioni più recenti.

Decreto Flussi 2027: le scadenze e le regole operative

La circolare interministeriale congiunta n. 7185/2026 (siglata da Interno, Lavoro, Agricoltura e Turismo) stabilisce la roadmap operativa per l'invio delle domande di nulla osta al lavoro riguardanti i cittadini extracomunitari per il prossimo anno.

Cronoprogramma delle domande e fasi operative

  • Precompilazione: Il portale dei servizi ALI sarà accessibile per l'inserimento preliminare delle istanze dalle ore 9.00 del 23 ottobre alle ore 20.00 del 7 dicembre. Durante questa fase, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) potrà già avviare in via preventiva i controlli di propria competenza.

  • Completamento e salvataggio: Il sistema informatico riaprirà dalle ore 9.00 del 9 dicembre alle ore 20.00 del 13 dicembre. Questa finestra consente di completare le domande avviate negli ultimi giorni della prima fase (necessaria per consentire l'acquisizione automatica dei dati di sistema nei 6 giorni successivi) e portarle allo stato di "da inviare".

  • Click Day 2027: Vengono confermate le date fissate dal DPCM del 2 ottobre 2025 per la trasmissione effettiva delle domande, a partire dalle ore 9.00:

    • 12 gennaio: Settore agricolo

    • 9 febbraio: Settore turistico

    • 16 febbraio: Lavoro subordinato non stagionale

    • 18 febbraio: Assistenza familiare

    • Nota: Le domande potranno essere inviate fino alla fine del 2027, nei limiti delle quote residue.


Ripartizione delle quote e novità geografiche

I posti disponibili totali sono suddivisi secondo le seguenti direttrici:

  • 89.000 ingressi per i settori agricolo e turistico-alberghiero.

  • 76.200 ingressi per il lavoro subordinato non stagionale (di cui 14.000 riservati all'assistenza familiare e sociosanitaria).

  • 650 ingressi per lavoro autonomo.

A partire dal 2027, tra i Paesi d'origine con quote riservate viene inserito anche il Kenya, a seguito della firma dell'intesa bilaterale sulla mobilità lavorativa siglata il 2 luglio 2026.

Adempimenti del datore di lavoro e termini perentori

  • Conferma del nulla osta: Entro 15 giorni dalla notifica di conclusione dei controlli per il rilascio del visto, il datore di lavoro deve confermare la richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI). In mancanza di conferma, la domanda si intenderà rigettata e il nulla osta verrà revocato.

  • Obbligo informativo: La figura datoriale è tenuta a informare tempestivamente il lavoratore su ogni aggiornamento relativo allo stato dell'istanza.

  • Sottoscrizione del contratto: Il contratto di soggiorno deve essere firmato e inoltrato al SUI entro il termine tassativo di 15 giorni.

Destinazione del TFR e Uniemens: le istruzioni INPS sul Codice T3

A seguito del rilascio del modulo Tfr3, l'INPS ha aggiornato le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens tramite il messaggio n. 3021/2026.

  [Modulo Tfr3] ──> [Flusso Uniemens]
                           │
         ┌─────────────────┴─────────────────┐
         ▼                                   ▼
[Nuovo Codice T3]                    [Vecchia Prassi / T2]
 - Prime assunzioni                   - Sostituisce il T2 (transitorio)
 - Scelta esplicita o Fondo Pensioni  - Non usarlo per chi NON aderisce
                                        e ha già storicità lavorativa

Ambiti di applicazione del codice T3

Il nuovo elemento identificativo T3 deve essere impiegato per le risorse assunte a partire dal 1° luglio 2026 che esprimono una scelta esplicita tramite il modulo Tfr3:

  1. Lavoratori di prima assunzione: Soggetti al primo rapporto di lavoro subordinato che compilano la Sezione 1 del modulo Tfr3.

  2. Adesione a previdenza complementare: Dipendenti con posizione aperta presso un fondo pensione (alimentato da TFR) che compilano la Sezione 2, specificando la forma pensionistica e la quota di TFR destinata (negoziale o alternativa).

Quando NON utilizzare il codice T3

Integrando quanto già comunicato, l'INPS chiarisce che il codice T3 non deve essere esposto per i lavoratori con precedenti esperienze lavorative che scelgono di non aderire alla previdenza complementare (mantenimento del TFR in azienda ex art. 2120 c.c.).

Grazie all'interoperabilità delle banche dati e allo storico dei flussi, l'Istituto verifica la posizione pregressa del lavoratore. Il datore di lavoro si limita a recepire la dichiarazione contenuta nelle premesse del Tfr3, applicando la scelta già effettuata (salvo successiva modifica).

Regolarizzazione delle trasmissioni pregresse

  • Per i flussi di luglio e agosto 2026 privi della sezione della scelta, è consentito applicare il codice T3 nel flusso successivo, anche impostando una data decorrenza precedente.

  • Se per gli assunti dal 1° luglio era stato erroneamente utilizzato il codice T2 (valido in via transitoria per gli assunti entro il 30 giugno 2026), l'azienda deve trasmettere una procedura di regolarizzazione senza valenza contributiva.

Dematerializzazione dei documenti di lavoro: la nota del Ministero

Con la nota prot. n. 15911/2026 (in risposta all'interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro), il Ministero del Lavoro fa chiarezza sulle condizioni per la gestione digitale dei documenti nell'amministrazione del personale.

Informativa vs. Dichiarazione: la distinzione giuridica

Tipologia DocumentaleEsempiRequisiti di Consegna / FirmaValore di SPID e CIE
Documenti informativi (Senza dichiarazioni del lavoratore)Prospetto paga, regolamenti aziendali, informative privacyMessa a disposizione su portale/intranet aziendale con credenziali riservate o invio via mail/PEC.Non richiesti per la sottoscrizione.
Documenti dichiarativi (Manifestazioni di volontà o scienza)Moduli detrazioni, scelta TFR, comunicazioni unilaterali firmateRichiesta Firma Digitale (FEQ), Firma Elettronica Avanzata (FEA) o processo garantito di identificazione e immodificabilità (ex CAD).Insufficienti da soli per validare la firma.

Validità dell'identificazione digitale e adempimenti per le aziende

  • Uso di SPID e CIE: Sono strumenti idonei per la fase di autenticazione ed identificazione dell'utente, ma non sostituiscono la firma autografa sul documento elettronico ai sensi dell'art. 2702 del Codice Civile.

  • Continuità del servizio: Eventuali malfunzionamenti o fermi tecnici delle piattaforme digitali non prorogano le scadenze di legge. I datori di lavoro devono disporre di canali alternativi di consegna garantita.

  • Controlli ispettivi: In sede di verifica da parte degli organi di vigilanza, l'azienda deve sempre proporre evidenza informatica dell'avvenuta ricezione e della tracciabilità certa dell'autore delle dichiarazioni.

martedì 29 settembre 2026

Composizione negoziata e regolarità contributiva: perché le misure protettive sbloccano Durc e Durf (Ordinanza Trib. La Spezia 27/07/2026)

Nel percorso di risanamento delle imprese che ricorrono alla composizione negoziata della crisi, il mantenimento dell'operatività aziendale passa inevitabilmente dal possesso dei documenti di regolarità. Una recente pronuncia giurisprudenziale segna un punto di svolta fondamentale per la continuità dei contratti d'appalto e delle commesse pubbliche e private.

Con l’ordinanza del 27 luglio 2026, il Tribunale di La Spezia (Giudice Gaggioli) ha stabilito che la presenza di esposizioni debitorie pregresse non impedisce il rilascio del Durc (e della certificazione di regolarità fiscale ex art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997), a condizione che il giudice abbia confermato le misure protettive a tutela del patrimonio aziendale.

Vediamo nel dettaglio la ratio di questa decisione e le sue implicazioni operative per consulenti, HR manager e imprese.

Nessun automatismo di sospensione dei pagamenti

Il collegio spezzino prende le mosse da una distinzione cruciale tra gli strumenti di regolazione della crisi:

  • Concordato preventivo: La pubblicazione del ricorso innesca un blocco ex lege che la giurisprudenza equipara al divieto di adempimento spontaneo. In questo scenario, la regolarità contributiva è garantita dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015 (sospensione dei pagamenti disposta dalla legge).

  • Composizione negoziata: L’art. 18, comma 3, del CCII stabilisce che l'accesso al percorso non paralizza i flussi finanziari. L’imprenditore conserva la facoltà di regolare, anche in modo selettivo, i debiti anteriori senza dover richiedere preventive autorizzazioni giudiziali. Non operano, pertanto, la cristallizzazione del passivo né la par condicio creditorum.


La svolta ermeneutica: la prevalenza del divieto di azioni coattive

Non potendo applicare la fattispecie della sospensione legale dei pagamenti, il Tribunale ha focalizzato l'attenzione sulla lettera f) dell'art. 3, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015 (che riconosce il Durc in caso di sospensione giudiziale delle cartelle di pagamento).

Attraverso un'interpretazione teleologica orientata ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), il Giudice ha chiarito un principio fondamentale: allorché l'esecuzione coattiva sia inibita da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, il Durc non può trasformarsi in uno strumento di coercizione indiretta.

Di conseguenza, il blocco dell'azione esecutiva disposto nell'ambito delle misure protettive (ex artt. 18 e 19 CCII) — compreso il divieto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 — neutralizza l'effetto ostativo dei pendenze contributive e fiscali sorte antecedentemente all'istanza.

I requisiti essenziali per l'ottenimento del Durc

Affinché i debiti pregressi non ostacolino il rilascio della certificazione, devono sussistere due presupposti vincolanti:

  1. Perimetro temporale: Le pendenze devono rientrare nell'arco temporale coperto dalle misure protettive approvate.

  2. Correttezza corrente: Non devono figurare omissioni contributive o fiscali maturate successivamente alla richiesta di protezione (i cosiddetti "debiti correnti").

Il Tribunale ha inoltre evidenziato come il sistema preveda precisi contrappesi anti-abuso: la durata massima dei provvedimenti di tutela non può eccedere i 240 giorni (entro il termine complessivo di 360 giorni dell'incarico dell'esperto) e le misure rimangono sempre revocabili o modificabili su istanza dei creditori o del professionista nominato.

Impatti operativi per enti previdenziali, fisco e committenti

Questa pronuncia impone un cambio di approccio immediato nella gestione della compliance:

  • INPS, INAIL, Casse Edili e Agenzia delle Entrate non possono opporre un rifiuto automatico sulla base della semplice presenza di iscrizioni a ruolo o ruoli affidati, ma hanno l'onere di verificare se la riscossione coattiva sia temporaneamente congelata dal giudice della crisi.

  • Le imprese in risanamento dispongono di una tutela concreta per salvaguardare i contratti in corso, salvaguardando il fatturato e la forza lavoro occupata durante le trattative.

  • I creditori mantengono la facoltà di sollecitare la revoca delle protezioni laddove l'azienda si dimostri inadempiente rispetto alle obbligazioni correnti o priva di un concreto piano di riequilibrio.

Durf e appalti: chiarimenti sui requisiti fiscali, impatti sulla patente a crediti e tutela per le imprese

Nel panorama dell’amministrazione del personale e della gestione dei contratti di appalto, la regolarità fiscale dell’appaltatore e dei subappaltatori rappresenta uno snodo cruciale per la riduzione dei rischi sanzionatori e di responsabilità solidale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 174 del 16 settembre 2026, ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del parametro finanziario necessario all'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf).

I chiarimenti sui versamenti per il rilascio del Durf

Per ottenere il Durf, una delle condizioni stabilite dalla normativa prevede che l'ammontare dei versamenti registrati nel conto fiscale nell'ultimo triennio sia pari o superiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo arco temporale.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel determinare il valore al numeratore di tale rapporto, rientrano nel calcolo anche:

  1. Le ritenute d'acconto sugli interessi attivi relativi a conti e depositi bancari (rigo RN15 della dichiarazione Redditi): sebbene versate dall'istituto di credito in qualità di sostituto d'imposta, la capacità contributiva sottostante rimane integralmente ascrivibile all'impresa sostituita.

  2. Le imposte assolte all'estero, nei limiti del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del TUIR (rigo RN13 del modello Redditi): pur non transitando direttamente dal conto fiscale italiano, tali prelievi attestano la complessiva affidabilità e solvibilità fiscale dell'operatore economico.


Perché il Durf è centrale nella compliance aziendale e nell'HR Management

Il possesso del Durf esplica effetti rilevanti ben oltre l'ambito di applicazione originario delineato dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. In particolare:

  • Patente a crediti per i cantieri: Rileva ai fini della qualificazione e del punteggio per la sicurezza nei luoghi di lavoro gestita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  • Responsabilità solidale negli appalti: Rappresenta una garanzia fondamentale per limitare l'estensione delle responsabilità dell'committente in materia di retribuzioni e contribuzioni (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003).

  • Compliance contrattuale: È ormai divenuto uno standard di audit aziendale richiesto preventivamente da molti committenti nelle fasi di qualifica dei fornitori, a prescindere dalle soglie dimensionali dell'opera.

Il quadro normativo di riferimento (Art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997)

Negli appalti, affidamenti e subappalti di opere o servizi di importo complessivo superiore a 200.000 euro annui, caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso i locali del committente e con l'utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest'ultimo, l'esibizione del Durf esonera l'appaltatore (o subappaltatore) da complessi adempimenti burocratici:

  • In presenza del Durf: Non è necessario consegnare al committente le ricevute degli F24 comprovanti il versamento delle ritenute IRPEF trattenute sulla retribuzione dei lavoratori impiegati nell'appalto.

  • Sblocco operativo: Si evitano le limitazioni alle compensazioni in F24 sia per le ritenute fiscali sulle retribuzioni sia per i contributi previdenziali (INPS) e premi assicurativi (INAIL).

I nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ampliano la base dei versamenti computabili, agevolando le imprese virtuose nel dimostrare il rispetto del requisito del 10% e garantendo una gestione più fluida dei rapporti di appalto e della relativa filiera di manodopera.

lunedì 28 settembre 2026

Piani aziendali e la piaga del lavoro sommerso: tra rigore valutativo e giustizia sociale

Il piano d'impresa non può essere considerato affidabile semplicemente perché elaborato e ratificato dal vertice aziendale.

I dati previsionali debbono essere analizzati alla luce dello storico, delle premesse che li sostengono e degli scenari a cui risultano collegati. La demarcazione tra stime obiettive e mere congetture diventa così fondamentale. 

Il passaggio iniziale consiste nel chiarire quale compito sia stato conferito al perito. Una stima patrimoniale e una valutazione di congruità finanziaria non richiedono la medesima profondità di analisi del documento strategico. Nella stima occorre esprimersi sulla razionalità complessiva del quadro prospettico; nella fairness opinion, al contrario, l'esame si concentra sulla plausibilità dei traguardi attesi, senza trasformarsi in una verifica analitica dell'esattezza e della completezza di ciascuna ipotesi.


La responsabilità del piano strategico rimane interamente in capo all'organo direttivo; la supervisione dello specialista non solleva la dirigenza da tale compito. L'autenticità dei dati prospettici e la definizione delle premesse restano prerogative degli amministratori. Al perito pertiene una funzione differente: comprendere le modalità di costruzione del prospetto e verificarne la tenuta sotto il profilo tecnico.

Per questa ragione non basta esaminare le cifre conclusive. È indispensabile ripercorrere l'intero iter formativo: finalità del progetto, approvazione degli organi di gestione, scostamenti tra stime passate e rendiconti effettivi, coerenza delle linee guida, validità delle premesse, attendibilità e tenuta dei traguardi economici. Il confronto diretto con i responsabili dei vari settori societari e, laddove presenti, con riscontri esterni completa l'indagine. L'avallo del consiglio di amministrazione è dunque un fattore da vagliare, non una garanzia assoluta: l'atteggiamento critico professionale rimane imprescindibile.

I dati storici tornano centrali e non costituiscono un semplice allegato secondario. Le direttive PIV impongono di vagliare i risultati pregressi prima di accordare fiducia alle prospettive future: in assenza di rilevanti discontinuità strutturali o di mercato, le performance già realizzate rappresentano un parametro di riferimento decisivo. Qualora il piano prefiguri aumenti di fatturato, redditività o cassa molto distanti dall'esperienza passata, il professionista deve individuare e verificare le motivazioni di tale svolta.

L'analisi non si limita tuttavia ai soli parametri societari: occorre estendere il vaglio al contesto macroeconomico, alle dinamiche di settore, al posizionamento sul mercato, alla catena di approvvigionamento, alle innovazioni tecnologiche, al costo dei materiali e alle altre variabili in grado di influire sui risultati. Il giudizio di ragionevolezza mira esattamente ad accertare se i flussi figurativi possano supportare, in modo solido, il valore ricercato.

Previsioni e proiezioni non si equivalgono. Si innesta qui un'articolazione concettuale destinata a incidere sul lavoro del perito:

  • Le previsioni poggiano su basi concretamente verificabili, desumibili dalla storia dell'ente, dal paragone con imprese concorrenti e da dati di terzi.

  • Le proiezioni, al contrario, incorporano ipotesi congetturali per le quali mancano riscontri pregressi (si pensi all'espansione in un nuovo mercato, al lancio di un prodotto o alla riconversione dell'offerta).

Tale distinzione influisce direttamente sulla stima del rischio. Un flusso finanziario generato dalla continuità di una gestione consolidata non può subire il medesimo trattamento riservato a iniziative incerte. Occorre tuttavia evitare la scorciatoia di un incremento automatico del tasso di rendimento: prima è necessario verificare quali elementi critici siano già compresi nelle stime finanziarie e quali ne restino esclusi.

La distinzione tra scenari differenti e rischio di esecuzione costituisce un altro passaggio chiave. I PIV separano i flussi vincolati dal determinarsi di specifiche condizioni da quelli ordinari, imponendo coerenza tra cassa attesa e saggio di attualizzazione. Il tasso rettificato per il rischio (Radr) può dunque riflettere, oltre al costo del capitale, le incognite legate all'esecuzione dei progetti e, se significativo, il rischio di scenario. Tale saggio non rappresenta tuttavia un correttivo indiscriminato: può compensare solo fattori non ancora considerati nei flussi, evitando sovrapposizioni. Soprattutto, non può rendere accettabili numeri privi di fondamento: se l'informazione strategica non supera la prova di ragionevolezza, alcun rialzo del tasso potrà renderla impiegabile. La scelta tra la rettifica delle stime e l'aumento del saggio va pertanto motivata in relazione alle criticità effettivamente riscontrate.

Nel parere di congruità (fairness opinion) il raggio d'azione risulta più limitato rispetto a una perizia di stima integrale. L'esperto deve definire la natura delle proiezioni, le premesse fondamentali, gli eventuali interventi straordinari e i fattori di incertezza non visibili nei prospetti; il parere rimane tuttavia focalizzato sulla credibilità complessiva dei risultati futuri.

Questa divergenza va precisata fin dalla lettera di incarico: occorre stabilire con esattezza se il consulente debba eseguire una perizia di stima, rilasciare un parere di congruità oppure svolgere un riesame di una valutazione preesistente. Non si tratta di una questione formale: dalla natura del mandato derivano la profondità delle verifiche e l'estensione dell'opera svolta.

Se la pianificazione risulta lacunosa, va integrata. Non sempre il valutatore dispone di un quadro completo comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario; talvolta vengono forniti soltanto il conto economico prospettico o poche grandezze operative fino all'Ebit. In queste circostanze, le linee guida PIV impongono di richiedere gli elementi indispensabili per ricostruire anche la dinamica patrimoniale e finanziaria. L'incremento dei ricavi, isolatamente considerato, non genera valore: occorre calcolare il capitale circolante richiesto, gli investimenti necessari, l'equilibrio monetario, l'impatto fiscale e la reale capacità di trasformare l'utile in liquidità. Un piano finanziario particolarmente audace sotto il profilo economico può originare un fabbisogno di cassa insostenibile per la struttura dell'impresa. Arrestarsi all'Ebit significa fermarsi prima che emergano i veri nodi critici.

I flussi devono inoltre risultare coerenti con la configurazione di valore prescelta. Se il progetto include sinergie fruibili esclusivamente da un determinato acquirente, tali vantaggi non possono essere recepiti automaticamente in una stima di valore di mercato. L'esperto deve perciò accertare che l'ottica adottata nel piano coincida con quella prevista dall'incarico.

Identica impostazione vale per la metodologia. I PIV non fissano una scala gerarchica rigida tra i diversi criteri: la selezione dipende dagli scopi della perizia, dalle specificità aziendali, dalle proprietà dei metodi, dalla consistenza delle fonti informative e dall'esame dei fondamentali.


Nelle organizzazioni più articolate può rivelarsi opportuno frazionare la perizia per singole unità operative (business unit), applicando un procedimento analitico o il criterio della somma delle parti (sum of the parts). Elementi patrimoniali estranei alla gestione caratteristica vanno individuati e conteggiati a parte laddove non inseriti nel metodo adottato. Nelle stime riferite al capitale investito (asset side) o al solo patrimonio netto (equity side) occorre infine mantenere una rigorosa coerenza tra flussi monetari, tassi di attualizzazione e struttura delle fonti finanziarie.

Parallelamente alle tematiche di valutazione d'impresa, le analisi sul tessuto produttivo evidenziano la piaga dell'economia sommersa. Il lavoro irregolare comporta non soltanto tutele contrattuali e assistenziali ridotte, ma garantisce compensi nettamente inferiori: chi opera fuori dalle regole recepisce, mediamente, quasi la metà rispetto a chi possiede un contratto regolare.

In base al report Censis Confcooperative intitolato «L'economia sommersa. Il costo dell'irregolarità per l'economia italiana», nel 2023 il compenso orario lordo medio dei lavoratori in regola si attestava a 17,8 euro, contro i soli 9,2 euro percepiti dagli irregolari. Una disparità di 8,6 euro per ogni ora lavorata, che si traduce in una contrazione retributiva del 48,3% per chi si trova confinato nel sommerso.

La penalizzazione riguarda la totalità dei comparti economici, pur con intensità variabili:

  • Agricoltura: il divario appare più contenuto, con 11,3 euro lordi all'ora per i contrattualizzati contro 8,1 euro per gli irregolari (uno scarto a sfavore del 28,3%).

  • Edilizia: il divario sale a 6,3 euro, con una paga oraria che scende da 16,2 a 9,9 euro (una flessione del 38,9%).

  • Industria in senso stretto: si registra la distanza più marcata in valore assoluto. A fronte di un compenso regolare di 20,2 euro lordi all'ora, le prestazioni informali vengono retribuite in media 9,4 euro, generando un divario di 10,8 euro e un abbattimento del 53,5%.

Una sproporzione paragonabile si riscontra nel comparto dei servizi, dove il salario orario passa da 17,6 a 9,3 euro (con un decremento del 47,2%). All'interno di questo macro-settore emergono ulteriori differenze:

  • Commercio, trasporti e ricettività: la retribuzione oraria cala da 17 euro per i lavoratori regolari a 10,8 euro per gli irregolari (-36,5%).

  • Servizi alle imprese: la forbice raggiunge i 10 euro orari, passando da 20,7 euro per le posizioni regolari a 10,7 euro per quelle informali (-48,3%).

  • Altri servizi: il divario si attesta a 12,9 euro contro 8 euro l'ora (-38%).

Riguardo alla dimensione complessiva del fenomeno, i dati Istat quantificano per il 2024 (ultimo dato rilevato) in 2 milioni e 725mila le unità lavorative irregolari attive nel Paese. Si tratta di un bacino consistente, benché tra il 2019 e il 2024 la platea del sommerso si sia ridotta di circa 58mila posizioni. La contrazione ha interessato prevalentemente l'occupazione dipendente: nel 2024 i lavoratori subordinati irregolari erano 1 milione e 946mila (pari al 71,4% del totale sommerso), a fronte di 780mila autonomi irregolari (pari al 28,6%). Nello stesso arco temporale (2019-2024), gli occupati regolari hanno registrato un incremento complessivo di 1.219.000 unità.

venerdì 25 settembre 2026

L'ennesimo attacco alla sovranità e alla stabilità economica europea: giù le mani dai risparmi degli italiani!

Nei depositi bancari dei nuclei familiari europei si trova un’enorme ricchezza inutilizzata: circa 10.000 miliardi di euro. Si tratta di risorse che restano bloccate nei conti delle banche – e per questo definite “pigre” – anziché venire impiegate per sostenere lo sviluppo produttivo. Nel frattempo, le imprese europee a più alto tasso di innovazione non reperiscono sufficiente capitale all'interno del nostro continente e risultano spesso costrette a trasferirsi oltreoceano, come negli Stati Uniti, per procurarsi risorse, oppure vengono assorbite da colossi societari esteri.

È questo il duro scenario illustrato da Ursula von der Leyen durante l’assise La Ref 2026 del Medef (il sindacato francese). Per risolvere tale criticità, la vertice dell’Esecutivo comunitario ha affermato che l’Unione dei risparmi e degli investimenti deve essere perfezionata entro il termine dell'anno. Von der Leyen ha scagliato un perentorio aut aut politico: l’intesa deve essere raggiunta idealmente tra l'insieme dei 27 Stati membri, ma se indispensabile si procederà pure unicamente con le nazioni che si mostreranno pronte a partire. La finalità, in sintonia con il dossier sulla competitività formulato dall’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, è consentire all’Europa di fabbricare, investire e tutelare il proprio tessuto finanziario, mobilitando i capitali privati per affiancare le risorse pubbliche.

La questione del frazionamento politico

Oggi il mercato dell’Unione europea appare profondamente disaggregato per via degli ostacoli burocratici statali. Come ha chiarito la vertice del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso del Meeting di Rimini, tale “parcellizzazione” limita il potenziale industriale del nostro continente a tutto vantaggio di concorrenti internazionali quali la Cina.

Metsola ha evidenziato che le nazioni comunitarie devono accantonare i tornaconti nazionali a breve termine per far prosperare un apparato industriale comune. Esprimendo convergenza con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, ha ribadito che l’Europa necessita di “soluzioni pragmatiche” e non di prescrizioni sproporzionatamente rigide e farraginose. Metsola ha menzionato a titolo esemplificativo le recenti direttive europee sugli imballaggi, le quali hanno addossato gravosi oneri burocratici alle piccole e medie aziende nazionali, frenandone l'espansione anziché agevolarla.

La tecnologia per unificare i mercati: i progetti della Bce

Per far fluire liberamente i depositi nell'intero continente servono tuttavia disposizioni e infrastrutture tecnologiche condivise. Attualmente, infatti, il circuito finanziario europeo risulta frammentato in molteplici bacini locali che non dialogano agevolmente tra loro. Come segnalato da Piero Cipollone, esponente del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), nell'Unione si contano addirittura 31 enti preposti alla catalogazione e custodia degli strumenti finanziari (i cosiddetti depositi centrali di titoli) e 323 piazze distinte in cui si compravendono azioni e obbligazioni (le sedi di negoziazione). Per effetto di questa separazione, nel 2023 oltre il 95% delle operazioni finanziarie è avvenuto esclusivamente entro i confini dei singoli Paesi.

Per superare tale isolamento, la Bce sta mettendo a punto due iniziative incentrate sulla digitalizzazione:

  • La “tokenizzazione” delle attività finanziarie: tale soluzione tecnologica consiste nel registrare azioni, titoli o contratti sotto forma di file informatici protetti all’interno di un archivio condiviso tra più elaboratori (denominato tecnologia a registro distribuito – Dlt). Ciò consente di trasferire la titolarità delle risorse in modo automatizzato e immediato, 24 ore su 24.

  • Il progetto Pontes: un'infrastruttura tecnologica ideata dalla Bce destinata a raccordare le differenti piattaforme digitali private con l'infrastruttura di regolamento della banca centrale. Mediante Pontes, al perfezionarsi della transazione, il passaggio del titolo e la corresponsione del denaro contante hanno luogo contestualmente. Qualora una delle parti contravvenga alle intese, la transazione si annulla d'ufficio, scongiurando il pericolo di perdite patrimoniali o frodi per i risparmiatori.

Parallelamente a Pontes, la Bce ha promosso il progetto Appia per definire parametri tecnici, regole gestionali e quadri normativi comuni. L’intento è garantire che tutti i sistemi digitali europei possano interconnettersi, impedendo la nascita di barriere tecnologiche e salvaguardando l’autonomia dell’Europa da architetture informatiche gestite da potenze estere.


La giungla delle imposte e il “trilemma” fiscale

Pure a fronte delle migliori tecnologie, lo sviluppo del sistema economico europeo rischia di incagliarsi a causa delle difformità dei prelievi fiscali applicati dalle singole nazioni. La fiscalità d'impresa viene infatti stabilita in piena autonomia da ogni Stato dell’Unione.

Il centro studi economico Bruegel ha sintetizzato questo nodo critico mediante un “trilemma” fiscale, evidenziando che l’Unione europea si trova di fronte a tre rilevanti traguardi dei quali, ciononostante, è possibile conseguirne congiuntamente soltanto due:

  1. La sovranità fiscale: la facoltà di ciascuno Stato di determinare autonomamente le proprie imposte.

  2. La salvaguardia delle entrate: la capacità di contrastare l’evasione fiscale e il nocumento alle casse pubbliche.

  3. La neutralità degli investimenti: far sì che i gruppi imprenditoriali investano nei bacini territoriali per ragioni strettamente economiche (quali la disponibilità di maestranze qualificate o reti infrastrutturali), anziché per meri sgravi fiscali.

Nell'ultimo decennio, l’Unione europea ha conseguito significativi traguardi nel contrasto all’evasione fiscale e al trasferimento fittizio dei profitti messo in atto dalle grandi multinazionali verso le giurisdizioni a fiscalità privilegiata d'Europa. Tale contrasto è sfociato nell’entrata in vigore della tassazione minima globale al 15% (denominata Pillar Two) rivolta ai grandi gruppi societari.

Questo risultato ha tuttavia generato un effetto collaterale per gli investimenti produttivi reali. In passato, l’opportunità per le multinazionali di dirottare virtualmente le proprie rendite in nazioni a tassazione ridotta (come l’Irlanda o il Lussemburgo) mitigava l'incidenza delle imposte effettive nei territori in cui impiantavano stabilimenti o sedi operativi, incentivandole a investire anche in nazioni a elevata pressione fiscale esattamente come l'Italia.

Assunzioni Agevolate 2026: la guida completa agli incentivi per le imprese e i lavoratori

Il tema dell'occupazione e del sostegno al tessuto produttivo richiede massima chiarezza normativa ed efficacia operativa. Gli incentivi per le assunzioni previsti per il 2026 rappresentano uno strumento fondamentale sia per i responsabili delle risorse umane sia per la definizione delle politiche attive del lavoro volte ad abbattere il tasso di disoccupazione e incentivare l'inclusione lavorativa.

Di seguito si riporta la mappa completa dei bonus assunzione, delle categorie di lavoratori interessate, dei benefici economici e della durata delle agevolazioni previste.


Quadro comparativo delle agevolazioni 2026

IncentivoLavoratori DestinatariBeneficio EconomicoDurata
Bonus Donne 2026

Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi (oppure da 12 mesi se rientrano tra le categorie svantaggiate o ai sensi del Reg. UE 651/2014).

Sgravio del 100% dei contributi datoriali fino a € 650/mese (fino a € 800/mese nelle regioni ZES).

12 o 24 mesi.

Bonus Giovani 2026

Under 35 privi di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi (oppure da 12 mesi se rientrano tra le categorie svantaggiate o ai sensi del Reg. UE 651/2014).

Sgravio del 100% dei contributi datoriali fino a € 500/mese (fino a € 650/mese nelle regioni ZES).

12 o 24 mesi.

Bonus ZES 2026

Lavoratori di almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi.

Sgravio del 100% dei contributi datoriali fino a € 650/mese.

24 mesi.

Stabilizzazione rapporti 2026

Giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato.

Sgravio del 100% dei contributi datoriali fino a € 500/mese.

24 mesi.

Giovani under 30

Under 30 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo indeterminato.

Sgravio del 50% dei contributi datoriali fino a € 3.000/anno.

36 mesi.

Over 50 / Donne prive di impiego

Over 50 disoccupati da oltre 12 mesi; donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi, a seconda dei casi.

Sgravio del 50% dei contributi datoriali (compresi i premi INAIL).

Fino a 12 o 18 mesi.

Donne vittime di violenza

Donne disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà.

Sgravio del 100% dei contributi datoriali.

12 mesi (tempo determ.) / 24 mesi (tempo indeterm.).

Indicazioni operative per le Direzioni HR e le Aziende

L'accesso a queste agevolazioni non è automatico e richiede verifiche rigorose in fase di pianificazione delle assunzioni. Prima di procedere all'applicazione dei bonus è fondamentale accertare i seguenti requisiti previsti dalla legge:

  1. Requisiti soggettivi del lavoratore: Verifica formale dello stato di disoccupazione, dell'anzianità lavorativa e dell'eventuale assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato.

  2. Regolarità contributiva (DURC): L'azienda deve risultare pienamente in regola con il versamento dei contributi e il rispetto dei contratti collettivi.

  3. Incremento occupazionale netto: Ove richiesto, occorre dimostrare che l'assunzione generi un effettivo aumento della forza lavoro aziendale rispetto alla media dei periodi precedenti.

  4. Condizioni e tipologie contrattuali: Valutazione della compatibilità della forma contrattuale adottata con i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Incentivare il lavoro giovanile, la parità di genere e il reingresso dei lavoratori Over 50 rappresenta il pilastro di una visione economica lungimirante. Rendere efficiente il costo del lavoro consente alle imprese di investire in innovazione e stabilità occupazionale.

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