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martedì 23 aprile 2024

Il verbale di conciliazione sindacale firmato in azienda? E' nullo!

La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo questa essere annoverata tra le sedi protette aventi il carattere di neutralità per garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore. Lo afferma la Cassazione con ordinanza 15 aprile 2024 n. 10065.

Nel caso in esame una società si era impegnata a “non dare seguito ai preavvisati licenziamenti collettivi di cui alla lettera di apertura della procedura di mobilità del 24.11.2015 … a condizione che tutte le maestranze manifest(assero) la propria accettazione alla proposta… di riduzione della retribuzione mensile nella misura del 20% dell'imponibile fiscale per il periodo dall'1.3.2016 al 28.2.2018 eventualmente prorogabile per un massimo di altri due anni”. L'accettazione della proposta era condizionata alla sottoscrizione del verbale in sede protetta.

Un lavoratore aveva accettato la proposta al fine di evitare il licenziamento e aveva firmato presso la sede aziendale il verbale di conciliazione in cui si dava atto che “il rappresentante sindacale ha (ndr aveva) previamente e dettagliatamente informato il lavoratore in merito agli effetti definitivi e inoppugnabili ex art. 2113 quarto comma c.c. della …conciliazione”.

Il lavoratore successivamente aveva impugnato giudizialmente il verbale affinché venisse dichiarata la sua nullità e la condanna della società al pagamento in suo favore della somma di euro 11.186,84 (oltre accessori), vedendosi accolta la relativa domanda da parte del Tribunale.

La posizione del Tribunale era stata condivisa dalla Corte d'appello a cui era ricorsa la società. In particolare, la Corte distrettuale aveva osservato che l'avvenuta stipula dell'accordo presso la sede aziendale, alla presenza del rappresentante sindacale, non valeva a sanare il difetto di neutralità del luogo di stipula. Tant'è che le stesse parti avevano previsto la successiva ratifica dell'accordo presso le sedi abilitate.

La società impugnava così in cassazione la decisione di secondo grado, eccependo l'erronea interpretazione fornita dai giudici, i quali avevano considerato la “sede sindacale” ex art. 411 c.p.c. come “luogo fisico-topografico” e non come luogo virtuale di protezione del lavoratore che “si realizza attraverso l'effettiva assistenza in sede di conciliazione da parte del rappresentante sindacale cui lo stesso abbia conferito mandato”.

La società, a suffragio della sua teoria, evidenziava che:

1) solo l'assenza di una effettiva assistenza sindacale, il cui onere è carico del lavoratore, avrebbe potuto determinare l'invalidità dell'accordo, quand'anche sottoscritto nella sede “fisica” dell'associazione sindacale;

2) la locuzione presente nel verbale che rinviava alla “ratifica successiva (…) con le modalità inoppugnabili indicate dagli artt. 410 e 411 c.p.c.” era riferita all'adempimento già realizzato con la sottoscrizione dell'accordo alla presenza e con l'assistenza del rappresentante sindacale.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel formulare la sua decisione, parte dal:

- l'art. 2103 c.c. ai sensi del quale “nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro” e - l'art. 2113 c.c. che al primo comma considera non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del dipendente derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratti o accordi collettivi;

al quarto comma esclude il divieto e, quindi, legittima le rinunzie e le transazioni qualora siano oggetto di “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”.

Con tali disposizioni, secondo la Corte di Cassazione, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere una forma peculiare di “protezione” del lavoratore, disponendo l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservargli la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo (cfr. Cass. n. 11167/1991).

Questa forma di protezione giuridica non è necessaria in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti nelle sedi c.d. protette. E proprio l'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. individua come tali la sede giudiziale, le commissioni di conciliazioni presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro) e le sedi sindacali, oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato.

Nel caso di specie, il verbale di conciliazione è stato concluso ai sensi degli “artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ.” come si legge nell'intestazione, con la precisazione che lo stesso deve “ratificarsi successivamente con le modalità inoppugnabili indicate agli artt. 410 e 411 c.p.c.”. Tuttavia, sottolinea la Corte di Cassazione, tale adempimento non è stato effettuato poiché il verbale di conciliazione è stato sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali aziendali.

Secondo la Cassazione tale modalità non soddisfa i requisiti previsti dal legislatore ai fini della validità delle rinunce e transazioni. Ciò in quanto, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Si tratta di accorgimenti concomitanti “necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere”. Tant'è che gli artt. 410 e 411 c.p.c. individuano non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire.

In sostanza, l'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, cfr. Cass. n. 4730/2022; Cass. n. 12858/2003; Cass. n. 13217/2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinuncia e in che misura (cfr. Cass. n. 24024/2013; Cass. n. 21617/2018; Cass. n. 25796/2023 e Cass. n. 18503/2023), così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole. E i luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza datoriale.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla società, addivenendo alla conclusione che “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”. Fonte: Quotidiano più.

Cass. 15 aprile 2024 n. 10065

lunedì 22 aprile 2024

La norma sul diritto di precedenza nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Riportiamo di seguito quali sono i requisiti e quali adempimenti vanno rispettati da parte del lavoratore per esercitare questo diritto, precisando che andrà preventivamente verificato che la contrattazione collettiva di riferimento non preveda criteri diversi da quelli stabiliti per legge.

L’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 ha confermato nei confronti del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa con uno o più contratti a termine presso la stessa azienda per almeno 6 mesi, il “diritto di precedenza” in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla medesima azienda nel periodo successivo.

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo complessivo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, relative alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. (comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015)

Lavoratrici madri (comma 2 art. 24)

Nel caso in cui una lavoratrice durante il rapporto di lavoro a tempo determinato fruisca del congedo di maternità (c.d. maternità obbligatoria) il periodo di assenza dal lavoro concorre al raggiungimento della soglia dei 6 mesi utili a maturare il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato. Anche i congedi obbligatori anticipato per complicanze o per lavori a rischio e il congedo per l’entrata nel nucleo familiare di bambini adottati o affidati concorrono al raggiungimento della soglia dei 6 mesi.

Alle medesime lavoratrici è inoltre riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate, sempre per le stesse mansioni, entro i successivi 12 mesi.

Obblighi del datore di lavoro (comma 4 art.24)

Nella lettera di assunzione il datore di lavoro ha l’obbligo di ricordare al lavoratore l’esistenza di un diritto di precedenza , cosa che vale anche per i contratti a temine stagionali, anche se questi ultimi hanno una sorta di “disciplina parallela” con alcune particolarità.

Il diritto di precedenza va espressamente richiamato, come si diceva nella lettera di assunzione, cosa che può avvenire facendo un riferimento “asettico” alla disposizione normativa contenuta all’interno dell’art. 24, comma 4, o, in alternativa, riproducendo il contenuto letterale della stessa.

Tale diritto è limitato alle mansioni già svolte dal lavoratore medesimo nei rapporti a termine intercorsi con l'azienda. Anche i lavoratori che hanno svolto attività di carattere stagionale vantano un diritto di precedenza, riguardo alle nuove assunzioni a tempo determinato che il datore di lavoro procederà ad effettuare per le medesime attività stagionali.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell'atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto. La mancata informativa al lavoratore, tuttavia, non incide sulla possibilità che il lavoratore eserciti tale diritto e non è specificatamente sanzionata dalla disciplina vigente.

La forma scritta, inoltre, è essenziale e costitutiva del diritto, anche in capo al lavoratore: il diritto di precedenza, infatti, nasce dal giorno in cui il lavoratore manifesta per iscritto la propria volontà al datore di lavoro. Tale volontà deve dunque essere necessariamente manifestata e documentata per iscritto precedentemente alla libera scelta datoriale di occupare un lavoratore diverso, e comunque nei termini previsti dalla legge, pari a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali), o dalla contrattazione collettiva che può ulteriormente ridurli.

In mancanza o nelle more della manifestazione scritta di volontà del lavoratore, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Il CCNL può disciplinare diversamente o ulteriormente il diritto di precedenza, quindi è sempre importante verificare il dettato previsto dalla contrattazione.

Il diritto di precedenza può inoltre essere disciplinato attraverso la contrattazione aziendale in modo da renderlo più sostenibile per l'azienda. Al riguardo va opportunamente tenuto presente che il potere derogatorio è riservato agli accordi sottoscritti dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. Non costituisce violazione del diritto di precedenza l'instaurazione di un contratto di apprendistato con un diverso soggetto qualora il lavoratore a termine sia già qualificato per la mansione che costituisce oggetto dell'apprendistato (l'interpello n. 2/2017).

Come far valere il diritto

Nei casi descritti, il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà di essere assunto a tempo indeterminato al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

In altri termini esso vincola il datore di lavoro per le assunzioni effettuate nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoratore che ha manifestato la volontà di avvalersi del diritto.

giovedì 18 aprile 2024

Intervista a Giacomo Palumbo


Intervista a Giacomo Palumbo sulla transizione verde: 

Il futuro del mercato unico europeo è importante perché esso fa parte della nostra vita economica, è l'economia di ogni giorno. Da esso dipende la possibilità di studiare in un Paese europeo, la facilità di vendere i propri prodotti o la possibilità di trovare un lavoro in un altro Paese Ue, dipendono gli standard di sicurezza. Bisognerebbe accentuare e sviluppare la libertà di conoscenza, dei dati, della ricerca e della finanza pubblica. 

La forza trasformativa della finanza pubblica, che è stata in grado di “riparare” l’Unione, può essere utilizzata per promuovere la transizione verso l’Europa dello sviluppo sostenibile, dell’uguaglianza, dell’innovazione sociale, spingendo i Paesi, le Regioni e le Città ad adottare forme e strumenti di finanza pubblica che incorporino gli "Sustainable Development Goals" (obiettivi di sviluppo sostenibile)  e i Target dell’Agenda 2030, insieme agli obiettivi dell’Accordo di Parigi e del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

Guardiamoci dal fare dell'Unione Europea la prima economia a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e pronta per l'era digitale, garantendo al contempo equità sociale e riduzione delle disuguaglianze è un obiettivo ambizioso che implica cospicui investimenti pubblici e privati e un modello di governance economica in grado sostenere adeguatamente la composizione della finanza pubblica in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile posti al centro dell'elaborazione e dell'azione strategica.

L’Unione Europea è seriamente indietro su ricerca e innovazione e dobbiamo concentrarci su questo aspetto. La forza della nostra economia è renderli meglio funzionanti per darci più opportunità, per dare più possibilità ai singoli cittadini che vogliono credere di sviluppare più intensamente quest'opera. 
Riconosciamo di avere poca libertà di conoscenza, di proiezione, perché la spiegazione sta nel fatto che se la libertà di conoscenza e la ricerca e sviluppo è troppo frammentata tra i singoli Paesi, non saremmo in grado di competere con cinesi e americani, con i paesi in via di sviluppo. 

Sono diverse le modalità per identificare strategie di investimento che possono essere considerate sostenibili e responsabili, in grado quindi di coniugare obiettivi di carattere ambientale, sociale e di buon governo societario. Vi sono però settori (come ad esempio quello dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti) in cui le attività svolte, per le loro caratteristiche intrinseche, possono influire direttamente sugli obiettivi riconducibili allo sviluppo sostenibile. Questo è dovuto non solo alla natura delle attività che li caratterizzano, ma anche al fatto che generalmente sono soggette a obblighi e prescrizioni coerenti con tali obiettivi (dettati da previsioni di tipo normativo oppure regolatorio). Il settore idrico come quello dei rifiuti possono quindi rappresentare un impiego idoneo per gli investimenti per il perseguimento di alcuni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, ammesso comunque che i soggetti che vi operano siano dotati di adeguata capacità organizzativa sul piano industriale e finanziario.

Gli studi dimostrano che il mercato unico è rimasto indietro, questo deve portare ad un cambiamento e nei miei casi di studio, in particolar modo sulla transizione verde si presagisce la possibilità di recuperare l'integrazione in tre macrosettori, in cui il sistema è frammentato in mercati nazionali, nello specifico nelle telecomunicazioni, nell'energia e i nei mercati finanziari. 

Per cui dovrebbe esserci una spinta maggiore in merito. 

Bisognerebbe mettere insieme il finanziamento privato, rendendo il finanziamento di queste iniziative appetibile per i capitali privati, e finanziamenti pubblici come è stato per il Next generation Eu. 

Ricordando come il Green Deal è stato integrato nelle misure finanziarie straordinarie proposte dalla Commissione Europea in risposta alla crisi economica indotta dal COVID-19, vale a dire il potenziamento del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2017 (il budget UE) e le iniziative del programma Next Generation EU da 750 miliardi di euro, adottato il 27 maggio 2020. Integrando l’EU Green Deal nel piano di rilancio dell’economia, le istituzioni europee hanno scelto di non posticipare gli obiettivi ambientali e climatici, bensì di farne il perno per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli investimenti sostenibili possono essere declinati secondo varie strategie, ognuna contraddistinta da specifici obiettivi e metodologie che non sono auto-escludenti e possono quindi essere applicate allo stesso portafoglio e alle diverse classi di attivo (azioni, obbligazioni, private equity e private debt).

Di seguito le strategie più diffuse sono:

• Esclusioni: esclusione di alcuni emittenti, settori o Paesi in base a determinati principi e valori (tra i criteri più utilizzati: armi, pornografia, tabacco, ecc.).

• Convenzioni internazionali: selezione degli investimenti in base al rispetto di norme e trattati internazionali (i più utilizzati sono quelli definiti in sede OCSE, ONU e Agenzie ONU).

• Best in class: selezione o peso degli investimenti in portafoglio secondo criteri ESG, privilegiando i migliori all’interno di un settore, una categoria o una classe di attivo.

• Engagement: dialogo costruttivo con gli emittenti su questioni di sostenibilità ed esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario.

• Investimenti tematici: selezione dei titoli sulla base di uno o più temi ESG (ad esempio: cambiamenti climatici, efficienza energetica, salute, ecc.).

• Impact Investing: investimenti in imprese, organizzazioni e fondi realizzati con l’intenzione di generare un impatto socio-ambientale positivo e misurabile, assieme a un ritorno finanziario.

E per l'energia rinnovabile ed ecosostenibile continuiamo ad avere mercati nazionali e scarse interconnessioni e il risultato sono i costi alti. 

Il confronto che si fa sempre con gli Stati Uniti d'America non significa che dobbiamo diventare come loro, perché io sono assolutamente soddisfatto del modello europeo e del welfare europeo, questo lo confermano i molteplici studi che sono stati commissionati dall'Unione Europea per determinarne il processo. 

A dicembre del 2019 la Commissione Europea ha lanciato l’EU Green Deal, un programma di politiche e di iniziative per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, vale a dire l’equilibrio tra quantità di CO2 emessa e assorbita.

I perni centrali dell’EU Green Deal sono le proposte su:

• Sustainable Europe Investment Plan (piano di investimento europeo sostenibile) e Just Transition Mechanism (solo il fondo di transizione "verde") (e Just Transition Fund);

• European Climate Law, che sancisce l’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050;

• Patto Europeo per il clima;

• una nuova strategia industriale e un nuovo piano per l'economia circolare;

• un sistema alimentare giusto e rispettoso dell'ambiente;

• una nuova strategia per la biodiversità al 2030;

• un obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche.

I punti più rilevanti del programma in ottica di finanza per lo sviluppo sostenibile sono:

• indirizzare investimenti verso gli obiettivi ambientali e climatici del piano (l’obiettivo è 1000 miliardi di euro in 10 anni)

L'urgenza sullo studio della transizione verde è riferita totalmente all’integrazione dei mercati finanziari, energetici e delle telecomunicazioni e nasce dal fatto che tutti i dati e gli asset finanziari dimostrano che cinesi e indiani da una parte e americani dall'altra, stanno andando più forte di noi europei, soprattutto innovando di più i piani di ricerca sulla transizione verde, nei mercati finanziari.

La tassonomia (lo studio della teoria e delle regole di classificazione) è una classificazione delle attività economiche eco-compatibili concepita come strumento per guidare le scelte di investitori e imprese in vista della transizione verso un’economia priva di impatti negativi sull’ambiente e, in particolare, sul clima. Dal punto di vista legislativo, a giugno del 2020 è entrato in vigore il regolamento 2020/852 che delinea gli obiettivi e i principali criteri di funzionamento della tassonomia. Nel regolamento vengono esplicitati sei obiettivi ambientali dell’Unione Europea, tra cui la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico.

Per essere eco-compatibile, un’attività deve:

• contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi;

• non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo ("do no significant harm" "non arrecare danno significativo);

• essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, le linee guida OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).

Proporrei il "ventottesimo regime" giuridico e di diritto societario che è un passe-partout che consente a una piccola impresa di muoversi in tutti i Paesi Ue invece di cambiare ventisette volte sistema. 

La divisione del mercato finanziario europeo lo rende poco attrattivo: si calcola in 300/320 miliardi di euro l'anno la cifra di risparmi di noi cittadini europei che se ne va negli Stati Uniti, invece di finanziare l'economia europea e la transizione verde e la difesa europea.

È poi necessario la difesa dei diritti dei lavoratori: propongo e ribadisco da anni l'eliminazione del concetto di massimo ribasso negli appalti perché ne sta mettendo a rischio l'incolumità. Ma su questo argomento c'ho scritto pagine e pagine su questo blog. 

martedì 16 aprile 2024

Giacomo Palumbo al tuo servizio in Parlamento Europeo.


Giacomo Palumbo
al tuo servizio per rappresentarti in Parlamento Europeo. Ci metterò tutto l'impegno possibile per la nostra comunità. Ci metterò tutto l'ascolto possibile per portare avanti i nostri obiettivi. Ci metterò la massima trasparenza e il massimo impegno per un dialogo costruttivo, di pace e sempre aperto a nuovi confronti. Il mio sogno può diventare realtà, al meglio per rappresentare al meglio la collettività in Europa. #elezionieuropee2024 #giacomopalumbo #Movimento5Stelle #consultazione in rete degli iscritti il 18 aprile 2024.







mercoledì 27 marzo 2024

Il BUSINESS PLAN: COS’E’ E A COSA SERVE

Cos’è il Business Plan

Il Business Plan è lo strumento di pianificazione strategica per rappresentare il progetto di sviluppo imprenditoriale, con l’intento di valutarne la fattibilità in relazione sia alla struttura aziendale, sia al contesto nel quale l’impresa opererà, ed analizzarne le possibili ricadute sulle principali scelte aziendali e sui suoi risultati economico-finanziari.

Il business plan assolve una doppia funzione, sia interna, in quanto svolge il compito di indirizzare le decisioni all’interno dell’azienda per la predisposizione coordinata dell’idea e la sua messa in atto, ma anche esterna, dato l’obiettivo di presentare il progetto a terzi (soci o partner, finanziatori, enti istituzionali, fornitori).

 Elementi essenziali:

Presentazione dell’impresa: Idea, governance e Skills dei soggetti proponenti

Analisi del Contesto: Mercati, Competitors, fornitori,

Prodotto/Servizio

Swot Analisys

Strategia e politiche d’impresa

Piani di Impresa

Piano Economico Finanziario e Budgeting

Esso sarà rivolto quindi ad una molteplicità di destinatari quali:

Gli eventuali soci o partner che saranno i principali portatori di capitali, ma soprattutto di competenze tecniche e manageriali, il business plan permette loro di conoscere quali saranno le prospettive di redditività;

I finanziatori che leggendo questo documento potranno avere un interesse a finanziare tale idea;

Gli enti istituzionali che lo esamineranno per avere un’idea più chiara dell’impresa che vanno a supportare;

I fornitori i quali prima di allacciare dei rapporti di fornitura, intendono acquisire informazioni strategiche sul partner commerciale con il quale dovranno interagire;

Quali sono gli elementi del Business Plan?

La capacità interpretativa del business plan, poggia sui seguenti aspetti:

Informazioni sull’Impresa;

Skill e competenze dei soggetti proponenti;

Arena di riferimento: Mercati e Competitors;

Prodotto/Servizio;

Il Piano di Marketing;

Piano degli Investimenti;

Fattibilità Economico Finanziaria

Prospetti Previsionali.

Cos’è il Piano Economico Finanziario del Business Plan?

Di seguito, si espone una sintetica panoramica dei prospetti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale:

Conto Economico Previsionale

Nel conto economico previsionale si inseriscono i costi e i ricavi attesi che verranno generati dal progetto imprenditoriale; inoltre, va redatto seguendo dei criteri il più veritieri e realizzabili possibili, al fine di calcolare un eventuale utile o una perdita piuttosto affidabile in termini di veridicità. Il conto economico previsionale stima quelli che saranno i ricavi delle vendite previste, ovvero i ricavi della gestione caratteristica del progetto.

Invece in merito alle start up, occorre far ricorso a proiezioni e a comparazioni (benchmarking) con:

Realtà economiche analoghe e similari, specificamente determinate;

Realtà economiche depositarie di best practices, specificatamente determinate;

Dati medi di settore o comunque relativi ad aggregati di aziende.

Prospetto Finanziario di Previsione

Il piano finanziario deve indicare, per ciascuno dei periodi oggetto di previsione l’ammontare complessivo dei fabbisogni finanziari necessari alla realizzazione del progetto. In corrispondenza di tali fabbisogni, indica quali possono essere le opportune coperture finanziarie, fornendo inoltre informazioni in merito ai loro elementi fondamentali: ammontare, forme tecniche, tempi e costi. Il piano finanziario configura la struttura finanziaria dell’azienda che realizza il progetto e definisce la dinamica finanziaria attesa, per effetto della realizzazione del piano degli investimenti e del piano delle coperture finanziarie, ossia l’entità e la tempistica con cui i flussi finanziari si manifesteranno nell’ambito della complessiva gestione aziendale.

Cos’è il Piano di Marketing del Business Plan?

Nella stesura del business plan, il piano di marketing rappresenta un elemento cruciale ai fini della concreta realizzazione dell’idea imprenditoriale. Tale sezione svolge una funzione portante, poiché identifica e analizza i driver principali riconducibili ai gusti dei consumatori e alla loro soddisfazione.

La struttura del piano di marketing in primo luogo analizza il mercato sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta. La scelta di un segmento di mercato su cui si vuole indirizzare l’azione di marketing presuppone una giusta e completa conoscenza del mercato stesso, condizione indispensabile per la sua penetrazione sia in fase di primo approccio al mercato sia in fase di consolidamento successivo.

In prima istanza, il business plan considera prioritariamente l’analisi di mercato, delimitando l’area strategica d’affari e stimando il trend della domanda su un orizzonte temporale di non breve periodo (prodotto o servizio).

L’analisi del mercato dal lato dell’offerta, finalizzata alla comprensione dell’intensità della concorrenza attuale e prospettica rispetto alla domanda osservata, consiste nell’esame del settore merceologico in cui l’azienda opera o intende operare, in questa fase è necessario:

individuare dei fattori chiave di successo per la soddisfazione della clientela e la stima delle minacce ed opportunità derivanti dall’evoluzione prevedibile dell’ambiente in cui si intende operare.

formulare delle previsioni di vendita e delle previsioni dei costi legati alla realizzazione della struttura commerciale e delle altre azioni operative di marketing ritenute opportune per indirizzare il prodotto al mercato.

Cumulo di impieghi, normativa!

Nuove disposizioni sono state introdotte dall'art. 8 del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, con riguardo al cumulo di impieghi. Tale norma dispone che:

a) fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 2105 cod. civ., il datore non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività in orario fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole (co. 1);

b) il datore può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro se ricorre una di queste condizioni:

- pregiudizio per la salute e sicurezza, incluse le norme su durata dei riposi;

- necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;

- se la diversa e ulteriore attività lavorativa è in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà ex art. 2105 cod. civ. (co. 2).

c) tali disposizioni: si applicano anche al committente nei rapporti di lavoro ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ., ed ex art. 2, co. 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (co. 3);

non si applicano ai lavoratori marittimi e della pesca (co. 5);

d) resta ferma la disciplina ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (co. 4).

Con espresso riguardo a tale nuova disciplina, il Ministero del Lavoro ha precisato quanto segue:

a) la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera b), che sono tassative, va verificata in modo oggettivo: esse devono quindi essere concretamente sussistenti e dimostrabili e non rimesse a valutazioni soggettive del datore;

b) la “integrità del servizio pubblico” (poiché resta ferma, ex art. 8, co. 4, la disciplina del lavoro pubblico di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001), è da intendersi come limitata a quei servizi pubblici gestiti da enti o società cui non si applica la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA;

c) il “conflitto di interessi”, anche alla luce degli orientamenti maturati in materia di anticorruzione, ricorre quando l'ulteriore attività lavorativa, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., comporti, anche potenzialmente, interessi in contrasto con quelli del datore di lavoro;

d) infine, in ossequio ai principi generali di buona fede e correttezza, spetta al lavoratore informare il datore ove ricorrano talune delle condizioni ostative al cumulo di impieghi (Min. Lav., circ. 20 settembre 2022, n. 19, par. 4.2).


Tornare all'articolo 18, Abolire il Jobs Act, nella versione della legge Fornero. Revolution!

Il quesito sul ripristino dell'articolo 18 fu dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale. Riproponiamo la reintegra nel posto di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo. E laddove il reintegro non c'era e non ci sarà, nelle aziende sotto i 16 dipendenti, eliminiamo il tetto delle sei mensilità all'indennizzo. Sarà un giudice a fissare il quantum, in base ad anzianità di servizio e dimensioni dell'impresa. Stesse condizioni indicate dai referendum della Cgil.

Nel 2017 furono raccolte oltre 3 milioni di firme per tre quesiti: abolizione dei voucher, reintegro in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese sopra i 5 dipendenti e piena responsabilità solidale negli appalti. Il primo referendum fu reso alla fine superfluo dal governo Gentiloni che di fatto cancellò i ticket.

Se il tema della festa dei lavoratori è l'Europa, la manifestazione di sabato 25 maggio a Napoli della Cgil con le associazioni della "Via maestra" sarà invece contro il premierato e l'autonomia differenziata, per il lavoro, la salute, la previdenza universale e la pace. È chiaro però che la notizia dei quattro referendum ha un valore politico molto forte.

Facciamo a pezzi il decreto legislativo 23 del 2015, il Jobs Act del governo Renzi. Il quale è responsabile di precarietà e disparità tra gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, con e senza reintegra. A poco sono valsi i numerosi interventi della Consulta sul tema del reintegro. Serve un taglio netto: l'abrogazione del decreto 23 e poi lo stop al tetto agli indennizzi. Gli altri due referendum, sulla lente di ingrandimento, riguardano invece il ripristino delle causali ai contratti a tempo determinato (l'assenza di motivazione dell'assunzione spesso apre ad abusi), com'era in origine nel decreto Dignità. E la responsabilità del committente sugli infortuni sul lavoro, negli appalti. Un percorso di coscrizione e si parte con lo sciopero generale dell'11 aprile di quattro ore in tutti i settori privati e otto ore nell'edilizia contro le morti sul lavoro e per la sicurezza. Poi sabato 20 aprile 2024m la manifestazione nazionale a Roma sempre di Cgil e Uil. Il 1° maggio, anche con la Cisl, a Monfalcone per i vent'anni della Grande Europa, l'allargamento a 25 Paesi, all'epoca celebrato a Gorizia.

Se il tema della festa dei lavoratori è l'Europa, la manifestazione di sabato 25 maggio a Napoli della Cgil con le associazioni della "Via maestra" sarà invece contro il premierato e l'autonomia differenziata, per il lavoro, la salute, la previdenza universale e la pace. È chiaro però che la notizia dei quattro referendum ha un valore politico molto forte. Rimanda alle vecchie battaglie sull'articolo 18, con la radunata oceanica di Sergio Cofferati al Circo Massimo nel 2002. Ma anche all'ultima maratona referendaria di Susanna Camusso. Mentre il terzo fu anche quello stemperato da una proposta pd. La sfida della Cgil dunque è forte. Riportare il tema del precariato al centro del dibattito. E legarlo all'articolo 18, che molti giovani di oggi neanche conoscono, abituati ad aprire e chiudere contratti sempre più brevi e precari.


mercoledì 20 marzo 2024

Problem solving - cosa è e come affrontarli?

Il problem solving è una competenza cruciale in ogni aspetto della vita, sia personale che professionale. Essa rappresenta la capacità di affrontare e risolvere sfide in modo efficace, trasformando gli ostacoli in opportunità. Ecco alcuni suggerimenti su come sviluppare questa abilità fondamentale. Innanzitutto, è essenziale coltivare una mentalità aperta e flessibile. Spesso, ci si trova di fronte a problemi complessi che richiedono un approccio innovativo. Accogliere nuove idee ed essere disposti a esplorare diverse prospettive può stimolare la creatività e portare a soluzioni fuori dagli schemi convenzionali. In secondo luogo, l'analisi critica è un elemento chiave nel processo di problem solving. Imparare a scomporre un problema complesso in componenti più gestibili consente di comprendere meglio la natura del challenge e individuare i punti chiave da risolvere. Questa abilità può essere affinata attraverso l'esercizio costante su casi pratici e situazioni reali. La collaborazione è un altro aspetto fondamentale nella risoluzione dei problemi. Lavorare in team permette di accedere a diverse prospettive e competenze, creando un ambiente in cui le idee possono fluire liberamente. La sinergia di gruppo spesso porta a soluzioni più complete ed efficaci rispetto a un approccio individuale. La gestione dello stress è altrettanto importante durante il processo di problem solving. Le pressioni e le sfide possono generare ansia, ma imparare a mantenere la calma e a gestire le emozioni permette di pensare in modo più chiaro e razionale. La pratica di tecniche di gestione dello stress, come la mindfulness o la respirazione profonda, può essere di grande aiuto. Inoltre, è cruciale investire nel proprio apprendimento continuo. Essere aggiornati su nuovi sviluppi, tecnologie e metodologie favorisce un approccio più informato alla risoluzione dei problemi. La formazione costante mantiene la mente «agguerrita» e pronta a fronteggiare le sfide emergenti. Infine, imparare dagli errori è parte integrante del processo di sviluppo delle capacità di problem solving. Ogni fallimento offre un'opportunità di apprendimento preziosa. Analizzare le cause, identificare i punti critici e adottare misure correttive contribuisce a maturare e a evitare errori simili in futuro.

domenica 4 febbraio 2024

Discorso pubblico e politico di un attivista del MoVimento al Signor Presidente Conte

Buongiorno a tutte e a tutti,

Sono Giacomo, Sono padre a e attivista dai tempi d’oro del MoVimento.

Entriamo nell’argomento! Senza troppi giri di parole Signor Presidente Conte.

Questa occasione di incontrarci è un’occasione direi unica per confrontarci Signor Presidente.

Sarò schietto, molto schietto in questo discorso e in queste parole: Cosa sta diventando il MoVimento 5 stelle?

Come facciamo a liberare le migliori energie di questa nazione, e garantire a tutti un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere e sicurezza?

Se dal periodo post governo Conte due stiamo rinnegando noi stessi?

La democrazia diretta è un argomento di questi, per esempio.

Facciamoci un pochino di autocritica, autoreferenziale, noi l’11 dicembre scorso abbiamo votato per le restituzioni di milioni di euro.

Abbiamo scelto con un Si e con un No persone già selezionate da Lei Signor Presidente, De facto.

Io non ci sto a questa linea politica, vicino al campo progressista, nel centro sinistra non sanno neanche cos’è la democrazia diretta. Legga Leonello Zaquini oppure le nuove sfide della democrazia diretta dei professori Celotto e Pistorio, oppure Vaccaro.

Faccia buone letture su questi argomenti che in questo momento sfuggono alla linea di Roma.

Oggi non le nego che assomigliamo sempre più alla famosa Ditta! Diceva Bersani, di centro sinistra, io non ci sto. Signor Presidente.

Le chiedo cortesemente: Siamo veramente nel campo largo come ce lo ha descritto Lei in molti interventi Parlamentari? E come ce lo ha mostrato in questi suoi interventi?

Veramente vogliamo rappresentare la storia di qualche altro partito? Che fino all’altro ieri ci ha deriso, umiliato, sbeffeggiato?

Tra i quali quello di centro sinistra che ci ha puntato per anni sempre i fucili contro.

Non voglio fare il Talebano per carità o apparire attuatore di propositi da regimi oppressivi e dittatoriali. La legge elettorale, creata contro il nostro sistema di ragioni, la spinge verso i campi larghi.

Io mi oppongo a questa scelta.

Noi abbiamo già consolidato il passato con Alti Valori Morali e oltrepassato quelli “da mafia economica imprenditoriale e corruttibile” di alcuni vecchi esponenti politici.

Lei conosce il tema caldo dell’Antimafia sui territori dove la Mafia non credeva potesse arrivarci?

Alcuni stanno continuando a chiedersi dove fossero questi casi! Io ne leggo a migliaia sui giornali del “nord” Signor Presidente, stesso gioco, stesso metodo, stesso interesse.

Ricordo che nell’alto nome dei giudice Giovanni Falcone, se ne indirizzava il contenuto ideologico dimostrando che i lor Signori mafiosi puntano sempre ai soldi, industriale e nel cuore dei colletti bianchi: “inseguite il denaro e vi porterà alla sorgente del malaffare”.

Signor Presidente come facciamo a liberare le migliori energie di questa nazione, e garantire a tutti un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere e sicurezza se Lei ci sta mettendo nell’angolo, noi attivisti non abbiamo più senso se Lei continua con questo percorso di “integralismo di sinistra” e rifiuta il passato e dove abbiamo riposto le scatolette di tonno.

Non siamo noi a doverci aprire a qualcuno, noi siamo quelli dei conti in ordine, del No al doppio mandato, sono gli altri a doversi aprire a noi.

L’Italia non vuole vedere scomparire una forza politica, Lei con questa strategia sta creando scenari più svariati, sta facendo parlare i media, ci sta facendo attaccare, per procacciarsi in un frangente politico, come se avesse già a conoscenza questa “escalation” di forze che remano contro, facendoci apparire deboli.

Noi, quelli del basso ci siamo, UNO ANCORA VALE UNO? Vogliamo contribuire a indirizzare le decisioni, e non farceli calare d’alto, da Roma, noi siamo quelli che possiamo indirizzare la politica verso una maggiore efficacia, verso le giuste risposte ambientalistiche, che cercano i cittadini onesti, togliendo dal tavolo ogni scenario di crisi.

Noi siamo quelli pragmatici e serve un’integrazione più efficace nell’affrontare le grandi sfide.

In vista anche delle amministrative e delle Europee.

Concludo dicendo che siamo Uniti nella diversità di vedute, Ante Litteram!

Questo non significa però che dobbiamo farci portatori di minoranze, portandoci all’estinzione, mi riferisco ai progetti autodistruttivi ed evidenti degli altri partiti.

Facciamo attenzione! Ciascuno porta con sé la propria identità politica.

Noi quella delle Stelle.

Il MoVimento porta con sé la propria bandiera.

Rifacciamone buon uso.

 

Grazie a tutti.


 

lunedì 27 novembre 2023

Salario minimo subito - Confronto fra Landini della CGIL e Bonomi di Confindustria

Un padre che dispone di uno stipendio appena sufficiente per far andare avanti la famiglia, si accorge che dei suoi tre figli, una studia con successo, mentre gli altri due non studiano né si dedicano a qualsiasi attività legale che possa contribuire al bilancio domestico. In molti casi, per viltà o per disinteresse, il padre lascia che i figli perdano il loro tempo, sperando che gli capiti qualcosa che possa renderli impiegati di un ente statale. Nel frattempo, continua a erogare loro la paghetta e visto che si lamentano della sua esiguità gliela aumenta indebitandosi sempre di più. Che fa invece il bravo padre di famiglia (1176 codice civile: Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia... Si discute su cosa significhi la parola "diligenza". In prevalenza gli studiosi ritengono che sia tratti di un comportamento attivo per ottenere i risultati necessari)? Taglia le paghette e spinge i figli a imparare un mestiere e ad andare a lavorare. Una decisione per la famiglia e per loro stessi. 




C'è il tema del salario minimo da affrontare e del legame tra salari e produttività. Se guardiamo l'economia intera non è così», ha detto Carlo Bonomi di Confindustria, lanciando una proposta al sindacato, rivolto a Landini: «serve un grande patto di equità sociale da fare noi e il sindacato per dire chi sono quelli che pagano poco. Un'operazione verità per dire chi è fuori dalle regole: scopriremo che non è l'industria, ma altri settori. Sono le cooperative, le finte cooperative, il commercio, i servizi, che rappresentano le costituenti elettorali che non si vogliono toccare». E se Landini CGIL chiede una legge sulla rappresentanza Carlo Bonomi risponde: «non abbiamo mai avuto problemi a contarci. Bisogna capire chi sono le organizzazioni che firmano. Nei metalmeccanici il 95% dei lavoratori italiani applica il contratto dell'industria, mi stupisco che ce ne siano altri 43 registrati. Sarebbe bello capire chi li ha firmati». Il presidente della Confindustria Carlo Bonomi non sembra realmente ostile all'idea di far fissare un valore minimo dell'ora lavorata, premessa per chiederne conto e ragione allo Stato, cioè contributi ed esenzioni. Ora (e credo che sia opportuno ripeterli) sono molti e tutti seri i problemi che l'introduzione di un salario minimo imporrebbe allo Stato di risolvere. Il primo di essi riguarda la determinazione del livello di riferimento dell'ora lavorata, della quale si dice in giro, per esempio nei corridoi del Pd, che l'importo sarebbe di 9 euro. La cosa ha un senso per tutti coloro che ricevono un salario calcolato su una frazione più o meno alta di 9 euro, giacché gli altri, cioè coloro che già adesso ricevono più di 9 euro non subirebbero un danno immediato. Non c'è in natura un imprenditore che possa, con il rischio attuale di perdere manodopera qualificata e operosa, retribuire i propri migliori dipendenti meno di quanto siano retribuiti in aziende profittevoli dello stesso o di altri settori. Perciò, appare evidente che il salario inferiore ai 9 euro è riservato a settori meno profittevoli e, in essi, a lavoratori meno produttivi. Si reitera così e in forma patologica, vista la mancanza di volontà del sindacato di impegnarsi in un braccio di ferro sulle retribuzioni con il mondo datoriale, l'antico tentativo, sempre battuto, di trasformare il sindacato nell'organizzazione di tutela dei lavoratori poco produttivi. C'è naturalmente dell'altro. E penso ai lavori occasionali o a limitatissimo numero di ore lavorate. Rispetto a essi il livello dei 9 euro non sarà risolutivo, visto che il complesso della retribuzione subirebbe marginali modifiche. Di questi lavoratori, soprattutto del settore delle consegne domiciliari, il sindacato dovrebbe assumere la responsabilità sapendo che i margini delle aziende di settore sono particolarmente bassi e che tutto si gioca sull'equilibrio precario tra costi e ricavi. Tal ché un costo orario elevato ucciderebbe il lavoro e affamerebbe del tutto il lavoratore.


salariominimosubito.it


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