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mercoledì 16 marzo 2011

Le principali istituzioni dell'Unione Europea.


Il Parlamento Europeo in primis.

Il consiglio dei ministri


Il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea si riunisce generalmente e Bruxelles e, in qualche caso, a Lussemburgo. E' composto dai ministri di tutti gli Stati membri, ma quelli effettivamente chiamati per ciascuna riunione sono diversi a seconda dell'ordine del giorno: ad esempio, si hanno riunioni limitate ai soli ministri economici, ovvero ai ministri dell'agricoltura, dei trasporti, del commercio estero e così via.
Un ruolo particolare è evidentemente ricoperto dai ministri degli esteri, che si trovano a dover coordinare il lavoro dei propri colleghi e soprattutto a individuare linee comuni nelle relazioni esterne della Comunità.
La presidenza del Consiglio dei ministri è ricoperta per sei mesi da uno degli Stati rappresentati.
La funzione propria del Consiglio dei ministri è quella di definire le principali politiche della Comunità, esaminando esclusivamente le proposte provenienti dalla Commissione, dalle quali si può discostare soltanto con voto unanime.
Il grosso ostacolo all'agilità operativa di questo organismo risiede nell'unanimità, che non solo è necessaria per respingere le proposte della Commissione, ma anche per una quantità ingente di provvedimenti. A complicare il problema interviene poi il fatto che spesso sono gli stessi membri del Consiglio a frenare l'istituzione, richiedendo l'unanimità anche laddove non era necessaria.
A seguito di ripetute pressioni della Commissione e a partire dall'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, sono stati estesi gli ambiti riguardo ai quali le delibere del Consiglio possono essere approvate con la sola maggioranza qualificata. Anche questo meccanismo, tuttavia, non è tanto lineare quanti si potrebbe immaginare. Per ricorrere alla maggioranza qualificata è stato necessario introdurre un complesso e discusso sistema di ponderazione, per cui gli Stati più popolosi (Regno Unito, Italia, Francia, Germania) dispongono di dieci voti, mentre, all'opposto, uno Stato molto piccolo come il Lussemburgo dispone di soli due voti. Gli ambiti per i quali l'Atto unico ha previsto la maggioranza qualificata sono il completamento del mercato interno, la ricerca scientifica e tecnologica, la politica regionale e la sicurezza sul lavoro.
Il Consiglio dei ministri dell'UE si configura quindi come un'istituzione sostanzialmente confederale, dove i rappresentanti non sono legittimati direttamente dalla cittadinanza o (come in una repubblica parlamentare) dal parlamento: la legittimazione è indiretta e non tiene conto della minoranza che nei singoli paesi non è inclusa nell'esecutivo. A differenza di quanto accade nella commissione, poi, riguardo al Consiglio non è mai detto che i rappresentanti debbano effettivamente farsi portavoce del proprio paese d'appartenenza né che essi debbano accantonare i progetti politici di cui nel proprio Stato si fanno promotori in nome del diritto della minoranza parlamentare a essere rappresentata in questa istituzione.
La procedura decisionale per lo più adottata, inoltre, sembra mettere in campo meccanismi che geneticamente sarebbero propri addirittura di un'organizzazione internazionale, non ancora di una confederazione. Il ricorso alla maggioranza qualificata ha snellito le procedure e le ha rese indubbiamente più efficaci, ma è ancora possibile vedere in trasparenza i limiti di un'Unione concepita originariamente come organizzazione governata da meccanismi diplomatici, più che democratici o squisitamente politici.
Lo stesso sistema di ponderazione dei voti, pur introducendo una parvenza di democraticità, non sradica il problema di una difficile legittimazione di questa istituzione, a livello psicologico quand'anche non a livello giuridico.
Il recentissimo trattato di Amsterdam ha aumentato i casi in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata ponderata; l'unanimità resta per quei settori per loro natura particolarmente delicati, come le revisioni costituzionali e il regime fiscale.
Il Consiglio dei ministri dell'UE non deve essere confuso né con il Consiglio d'Europa né tantomeno con il Consiglio europeo.
Quest'ultimo, istituito nel 1975, riunisce i capi di Stato e di governo degli Stati membri, cui si aggiungono il presidente della Commissione, un commissario e i ministri degli esteri. Il Consiglio europeo non produce atti giuridici, ma ha la funzione di orientare e incentivare i lavori del Consiglio dei ministri.

La Commissione europea

La Commissione europea è composta dai un numero fisso di rappresentant5i per ciascuno degli Stati membri, fino a un massimo di due (come accade nel caso dell'Italia). Tali membri sono designati dai governi in carica in ciascuno Stato al momento della nomina e durano in carica quattro anni, ma non vengono sostituiti con altri all'avvicendarsi dei governi nei singoli Stati.
Si afferma esplicitamente che i commissari devono agire nell'esclusivo interesse della Comunità, senza ricevere condizionamenti da parte dei governi da cui sono stati nominati. La Commissione è responsabile solo di fronte al Parlamento europeo.
Come in un Consiglio dei ministri nazionale, ciascun commissario si occupa di uno o più ambiti interessati dalle politiche dell'Unione. La Commissione non è però detentrice esclusiva del potere esecutivo, attribuibile, con buona approssimazione, anche al Consiglio dei ministri, né la sua azione si limita a questo potere. Nello specifico, i poteri della Commissione europea possono essere così riassunti:
* La Commissione è custode dei trattati e delle decisioni prese dalle istituzioni dell'Unione. In questa veste essa vigila sull'attuazione delle norme in essi contenute e garantisce il rispetto dei principi del mercato comune. La Commissione può anche accordare, in via eccezionale, deroghe temporanee alle norme dei trattati in singoli Stati membri.
* La Commissione propone al Consiglio dei ministri misure tese allo sviluppo delle politiche dell'Unione Europea. In altri termini, essa ha un significativo ruolo di iniziativa legislativa.
* La Commissione si occupa della gestione e dell'attuazione di quanto stabilisce il Consiglio dei ministri o di quanto è enunciato nei trattati. La Commissione è dotata di poteri particolarmente vasti in settori quali la vigilanza sull'industria carbosiderurgica, l'energia e l'antitrust. Essa inoltre amministra fondi e programmi comuni, come il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale etc., allo scopo di favorire la coesione economica attraverso la promozione dello sviluppo di aree depresse, la lotta alla disoccupazione, lo sviluppo dell'agricoltura, l'ambiente, i trasporti. Il bilancio gestito dalla Commissione comprende anche aiuti a paesi terzi, come accade attraverso il Fondo europeo di sviluppo.

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado

La Corte di giustizia, che ha sede a Lussemburgo, è composta da giudici e avvocati generali di assoluta indipendenza i quali restano in carica sei anni e sono nominati di comune accordo tra gli Stati membri.
Compiti specifici della Corte sono:

* Annullare gli atti della Commissione che, denunciati da istituzioni o da privati, risultino incompatibili con il diritto comunitario.
* Pronunciarsi, su richiesta di un tribunale nazionale, sull'interpretazione di disposizioni del diritto comunitario che risultino controverse nel corso di processi locali.
Il Tribunale di primo grado è stato affiancato alla Corte con l'Atto unico ed è competente per alcuni settori, come la concorrenza.
n'ultima funzione della Corte di giustizia che deriva implicitamente dalle due precedenti è quella per cui la Corte, nella sua attività, contribuisce al delinearsi del diritto europeo quale diritto vincolante per gli Stati membri a qualsiasi livello. La sua autorità infatti è superiore e vincolante per i tribunali nazionali che si trovino a coinvolgere norme di diritto comunitario. Il trattato di Maastricht ha introdotto, a rafforzare l'autorevolezza della Corte di Giustizia, la possibilità che questa emetta sanzioni contro gruppi di interessati o contro le isituzioni di singoli Stati membri

La Corte dei conti

La Corte dei conti vigila sul complesso dell'attività finanziaria dell'Unione, controllando in particolar modo la legalità delle entrate e la regolarità delle spese effettuate in base a disposizioni del Consiglio dei ministri o della Commissione.

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