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martedì 26 marzo 2019

Decreto Legge sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100

La Camera dei deputati, nella seduta del 20/03/2019, con 323 voti favorevoli e 247 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del DDL di conversione in legge (C. 1637-A​/R), con modificazioni, del DL 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (già approvato dal Senato il 27 febbraio 2019), nel testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Il testo adesso ritorna in Senato per l’approvazione definitiva.

Rispetto al testo uscito dall’altra ala del Parlamento, le principali novità introdotte dalla Camera dei deputati sono le seguenti:

Pensione di cittadinanza (art.1) – la PDC viene concessa anche nel caso in cui il componente o i componenti il nucleo familiare con età pari o superiore a 67 anni convivono esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore a 67 anni.

Calcolo dell’ISEE (art.2) – viene previsto che nel caso di nuclei familiari con minorenni l’ISEE debba essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la fattispecie contempla il caso del genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio: al fine di evitare comportamenti opportunistici, il genitore naturale si considera facente parte del nucleo familiare del figlio.

Valore del patrimonio immobiliare (art.2) – si prevede che ai fini della determinazione della soglia dei 30.000 euro, debbano essere tenuti in considerazione non solo i beni immobili in Italia ma anche quelli all’estero.

Valore del patrimonio mobiliare (art.2) – il valore del patrimonio mobiliare che non può essere superiore a 6.000 euro deve essere aumentato di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficiente.

Requisiti per richiedere il RDC e detenzione (art.2) – si prevede come ulteriore requisito per la fruizione del Rdc, che il richiedente non sia stato sottoposto a una misura cautelare personale, anche adottata all’esito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per uno dei seguenti reati: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cp); associazione con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter), strage (art. 422 c.p.), nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni.

Scala di equivalenza (art.2) – viene integrato il parametro della scala di equivalenza prevedendo un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Composizione del nucleo familiare (art.2) – si prevede che continuino a far parte del nucleo familiare i componenti che, dopo le variazioni anagrafiche, rimangono residenti nella medesima abitazione. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione è volta ad evitare comportamenti opportunistici, prevedendo la permanenza nel medesimo nucleo familiare, qualora mantengano una residenza nella medesima abitazione, non solo i coniugi separati o divorziati ma qualsiasi fattispecie di convivenza precedente.

Compatibilità con la DIS-COLL (art.2) – il RDC è compatibile non solo con la NASPI, ma anche con la DIS-COLL riconosciuta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Avvio attività autonoma e incumulabilità dei benefici (art.3) – il titolare del RDC che avvia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo fruisce, dopo l’avvio, ancora di due mensilità del RDC. Questo incentivo non può essere cumulato con il beneficio addizionale (in un’unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di 780 euro mensili) nel caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC previsto dall’art. 8, c. 4 del DL 4/2019.

Variazione del patrimonio mobiliare (art.3) – la variazione del patrimonio mobiliare che comporta la perdita dei requisiti per il RDC, deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, se non già compresa nella DSU.

Perdita dei requisiti (art.3) – la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione di somme o valori superiori a 6.000 euro, in conseguenza di donazione, successione o vincite. La variazione deve essere comunicata entro quindici giorni dall’acquisizione.

Riduzione del parametro della scala di equivalenza (art.3) – la riduzione trova applicazione anche se fa parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per uno dei delitti di cui all’art. 7, c. 3 del DL 4/2019.

Patto per il lavoro e disabilità (art.4) – il componente il nucleo familiare con disabilità può chiedere al CPI l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle particolari condizioni e necessità specifiche dell’interessato.

Esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RDC (art. 4) – possono essere esonerati dal partecipare alle attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale: coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

Convocazione presso il CPI (art.4) – tra i soggetti originariamente previsti che devono essere convocati dai CPI entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio non sono più contemplati coloro che hanno un’età inferiore a 26 anni; mentre sono stati inseriti coloro che non hanno sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 147/2017. Si prevede inoltre che la comunicazione da parte dei CPI e dei Comuni avvenga anche con mezzi informali, quali gli SMS e la posta elettronica.

Nuova definizione di status di disoccupato (art.4) – Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

Modalità di erogazione della PDC (art.5) – Si prevede che la pensione di cittadinanza possa essere erogata con gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.

Sospensione del RDC in caso di condanna (art.7-ter) – Il RDC viene sospeso se il beneficiario o il richiedente viene sottoposto ad una misura cautelare, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché se viene condannato con sentenza non definitiva. La sospensione trova applicazione anche nei confronti del soggetto dichiarato latitante o di chi si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.

RDC e periodo transitorio (art.13) – sono fatte salve le richieste effettuate sulla base dei requisiti previsti dal DL 4/2019 (prima della conversione in Legge).  In tal caso il RDC viene erogato per 6 mensilità anche se non vi sono i nuovi requisiti previsti dalla Legge di conversione.

Riscatto della Laurea (art.20) – Viene eliminato il limite dei 45 anni di età per il recupero dei periodi scoperti da contribuzione, per chi ha iniziato a lavorare dal 1°.1.1996.

Acconti CIGS per aziende operanti in aree di crisi complessa (art.26-ter) – le regioni e le province autonome possono prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi, la CIG in deroga concessa ai sensi dell’art. 1, c. 145 L. 205/2017, a condizione che sia previamente acquisito lo specifico accordo tra azienda e parti sociali ai fini della proroga (integrato da apposito piano di politiche attive, supportato dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati). Inoltre si specifica che al conseguente onere si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome. Fonte: lavorofacile.it

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