.

Visualizzazione post con etichetta reddito di cittadinanza. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta reddito di cittadinanza. Mostra tutti i post
lunedì 24 maggio 2021
giovedì 18 marzo 2021
mercoledì 17 giugno 2020
ISTAT: Meno famiglie povere nel 2019. Grazie al Reddito di cittadinanza. Nessuno deve rimanere indietro.
Etichette:
cambiamento,
camera dei deputati,
capacità,
cinque stelle,
commissione eu,
democrazia,
reddito di cittadinanza,
reddito di emergenza
mercoledì 12 febbraio 2020
Nuclei percettori di Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza per regione!
Etichette:
campania,
Centro,
emilia romagna,
italia,
nord,
pensione di cittadinanza,
piemonte,
prestazione,
reddito di cittadinanza,
regione,
sicilia,
sud,
toscana
venerdì 7 febbraio 2020
martedì 23 luglio 2019
Assunzioni agevolate per chi percepisce il Reddito di cittadinanza
I
datori di lavoro beneficiari
L'INPS
interviene sull'incentivo previsto per i soggetti
percettori del Reddito di Cittadinanza (di
seguito “Rdc”): tale agevolazione, disciplinata dal c.d Decreto Quota 100 (art.
8 DL 4/2019, conv. in L. 26/2019) spetta ai datori di lavoro che assumono, con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari
del Reddito di cittadinanza.
Sino ad oggi, seppure l'agevolazione
fosse normativamente prevista, non erano presenti indicazioni di prassi e, in
seguito anche all'istituzione del portale ANPAL per l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, questa circolare rappresenta un ulteriore tassello per la
piena operatività del sistema.
La circolare, in realtà, più che fornire
la prassi operativa, per la quale si rinvia ad un ulteriore messaggio,
chiarisce alcuni dubbi applicativi della misura. Si rimanda ad un apposito
messaggio anche per le modalità di richiesta, attraverso il portale
agevolazioni INPS.
Il beneficio in oggetto si applica ai
seguenti datori di lavoro:
- imprenditori;
- non imprenditori,
come ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di
volontariato, studi professionali, ecc.
Rientrano comunque nell'applicazione della misura:
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari
trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che, per effetto dei processi
di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a
capitale interamente pubblico;
-
le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni
di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed
iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche
in consorzio (artt. 31 e 114 D. Lgs. 267/2000);
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono escluse dall'applicazione della misura:
- le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i
Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le
Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità
montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case
popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge
istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella L.
70/1975, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni,
consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non
compresi nella L. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle
Regioni o dalle Province autonome;
- le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D. Lgs. 300/1999.
L'agevolazione
La
misura agevolativa prevede che in caso di assunzione a tempo pieno e
indeterminato del beneficiario del Rdc, vi sia l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di
lavoro e del lavoratore, nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante al
lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di € 780.
La durata dell'incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del
Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Il periodo di godimento quindi è pari
alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del
Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità.
Nel caso in cui il Rdc percepito dal
lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima (art. 3, c. 6,
DL 4/2019 conv. in L. 26/2019), la durata dell'incentivo è stabilita nella
misura fissa di 5 mensilità.
Per l'accesso alla misura è necessario che il datore di lavoro abbia
preliminarmente comunicato le disponibilità dei posti vacanti sulla piattaforma
dedicata attivata nei giorni scorsi dall'Anpal (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/).
L'inserimento
dei percettori di Rdc è anche previsto attraverso un percorso di formazione sviluppato da enti di formazione accreditati con
relativo patto di formazione. In questo caso, se l'assunzione riguarda un'attività
lavorativa coerente con il percorso formativo oggetto del patto, l'incentivo è
riconosciuto con un tetto massimo di € 390 all'ente formatore sotto forma di
sgravio contributivo, mentre l'altra metà è riconosciuta al datore di lavoro
che assume il soggetto.
Per questa casistica il periodo minimo
di fruizione è di 6 mensilità.
Assunzione
|
Durata
|
Tetto massimo
|
Diretta (con registrazione su portale
Anpal)
|
Differenza tra 18 mensilità e periodo
di RDC già fruito. Minimo 5 mensilità.
|
€ 780 mensili
|
Attraverso Ente Formazione
|
Differenza tra 18 mensilità e periodo
di RDC già fruito. Minimo 6 mensilità.
|
€ 390 mensili per ente formatore
€ 390 mensili per datore di lavoro
|
Le
condizioni per l'accesso alla misura
La
possibile fruizione del beneficio è subordinata al rispetto di una serie di condizioni da parte del datore di lavoro:
- un incremento occupazionale netto
riferito esclusivamente a lavoratori a tempo indeterminato (art. 31, c. 1,
lett. f), D.Lgs. 150/2015);
- l'assunzione non deve costituire
l'attuazione di un obbligo preesistente;
- l'assunzione non deve violare il
diritto di precedenza;
- il datore di lavoro non deve avere in
atto riduzioni del personale o sospensioni;
- l'assunzione non deve riguardare
lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro collegato;
- deve esserci regolarità contributiva
(DURC);
- l'assenza di violazioni delle norme a
tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali rappresentativi;
- il datore di lavoro deve essere in
regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (art. 3 L.
68/1999), salvo che il percettore di Rdc assunto non appartenga esso stesso
alle categorie protette;
-
il datore di lavoro deve rispettare i limiti Europei rispetto agli aiuti di
stato (de minimis).
In merito all'ultimo punto, l'INPS nella
circolare chiarisce che provvederà al riconoscimento dell'agevolazione solo
dopo aver consultato il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Le
assunzioni agevolate
L'esonero contributivo agisce sulle
assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a
condizione che il relativo rapporto di lavoro sia full-time. Sul punto,
l'istituto sottolinea che nelle ipotesi in cui si voglia tutelare particolari
situazioni soggettive del lavoratore è possibile trasformare, su richiesta del
medesimo dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
continuare a fruire dell'agevolazione.
Il
riferimento è quindi solamente alle trasformazioni
a tempo pieno part-time (art. 8 D.Lgs.
81/2015), riferite a motivazioni legate a gravi patologie o alla conversione
del congedo parentale in part time.
L'INPS ricorda che nelle ipotesi di
assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time (per le
causali di cui sopra: art. 8 D.Lgs 81/2015), sarà onere del datore di lavoro
eventualmente riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi
effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.
La
circolare sottolinea l'esclusione dall'assunzione
agevolata dei rapporti di lavoro
intermittente, delle prestazioni di lavoro occasionali (art. 54-bis DL 50/2017
conv. in L. 96/2017), dei rapporti di lavoro con qualifica di dirigente e dei rapporti
di lavoro domestico.
Vengono
invece ricomprese nelle assunzioni a tempo indeterminato full-time l'apprendistato e l'assunzione a scopo di somministrazione,
sempre che, nell'ultima ipotesi, anche il rapporto con l'utilizzatore sia
full-time, anche se a tempo determinato.
Possono usufruire
dell'agevolazione
|
Non possono
usufruire dell'agevolazione
|
- Rapporto di lavoro indeterminato
full- time;
- Apprendistato full-time;
- Lavoratore indeterminato
somministrato a tempo determinato full time;
- Lavoratore indeterminato
somministrato a tempo indeterminato full time.
|
- Rapporti lavoro domestico;
- Assunzioni con qualifica di
dirigente;
- Lavoro occasionale;
- Rapporti di lavoro part-time;
- Lavoratore indeterminato
somministrato a tempo parziale.
|
La
restituzione del beneficio
Altra indicazione chiarificatrice della
circolare INPS è legata alla restituzione dell'incentivo fruito (art. 8, c. 1 e
2, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).
La normativa prevede che in caso di
licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc, nei 36 mesi successivi
all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo
fruito.
Da
tale restituzione, come normativamente previsto, vengono esclusi i licenziamenti per giusta causa e giustificato
motivo.
Tale esclusione aveva generato alcune
perplessità circa le tipologie di recesso ricomprese nelle motivazioni di
esclusione: l'istituto cerca di portare ordine chiarendo che il datore è tenuto
alla restituzione dell'agevolazione nelle seguenti ipotesi:
- licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo che siano ritenuti illegittimi;
- recesso dal contratto di
apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di
formazione (per apprendistato di primo livello il mancato raggiungimento degli
obiettivi formativi costituisce giustificato motivo di licenziamento che quindi
non prevede restituzione del beneficio);
- recesso dal contratto, da parte del
datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- dimissioni del lavoratore per giusta
causa.
Resta
da comprendere, in merito alla restituzione del beneficio, il comportamento da
tenere in caso di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
Viene inoltre chiarito che in caso di
incentivo riconosciuto anche all'ente di formazione, la restituzione opera
solamente per il datore di lavoro che recede.
La revoca del diritto al Rdc, se
disposta successivamente all'assunzione dello stesso soggetto, comporta invece
la perdita del beneficio sia per il datore di lavoro che per l'ente di
formazione.
Trasferimento
del beneficio e cumulabilità
E'
prevista la trasferibilità del beneficio residuo in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato (art. 1406 c.c.); mentre
tale ipotesi non è prevista in caso di subentro di nuovo appaltatore nella
fornitura dei servizi con assunzione in attuazione di obbligo stabilito dalla
legge o dalla contrattazione collettiva.
Il
beneficio è cumulabile unicamente con l'esonero
per il Mezzogiorno (art. 1, c. 247, L. 145/2018 come
regolamentato dal DD Anpal 19 aprile 2019 n. 178 e DD Anpal 12 luglio 2019 n.
311).
In questo caso, qualora il beneficio
superi l'importo dei contributi aziendali, il datore di lavoro potrà fruire del
beneficio per l'assunzione del percettore di Rdc come credito d'imposta.
Sul punto si attende indicazione circa
le modalità attuative con apposito decreto.
La
misura dell'agevolazione
L'agevolazione
è pari all'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e dei contributi
dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore
assunto e, comunque, entro il
tetto di € 780 mensili.
L'importo
da considerare ai fini del riconoscimento dello sgravio è il beneficio economico mensile spettante al nucleo
familiare all'atto di assunzione del
lavoratore (art. 3, c. 1, DL. 4/2019 conv. in L. 26/2019).
E'
quindi possibile riconoscere lo sgravio anche per più di un'assunzione dei componenti del medesimo
nucleo, purché, a seguito della prima
assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di Rdc: infatti il
maggior reddito da lavoro concorre, a decorrere dal mese successivo a quello
della variazione, alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%,
rideterminando conseguentemente l'importo mensile del Rdc.
Questo nuovo Rdc costituirà il nuovo
tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di membri del nucleo.
Ricordando
però che la legge (art. 4, c. 10, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019) dispone che “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre
duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il
medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”, in
questo caso quindi non vi sarà rideterminazione del Rdc.
Si
ricorda, in particolare, con riferimento all'effettiva entità dell'incentivo,
che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti
all'INAIL (art. 8 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019);
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo
per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” (art. 1, c. 755,
L. 296/2006), per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi
contributivi (art. 1, c. 756 ultimo periodo, L. 296/2006) il contributo, ove
dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 D.Lgs 148/2015, per
effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi (art. 33,
c. 4, D.Lgs 148/2015), nonché al Fondo di solidarietà territoriale
intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà
bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (art. 40 D.Lgs.
148/2015);
- le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di
solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (Circ. INPS 2 marzo 2018
n. 40);
- il contributo aggiuntivo IVS dell'1%
(art. 3-ter L. 438/1992).
Nel
caso in cui l'assunzione riguardi una
professionalità coerente con il profilo formativo acquisito presso un Ente di
formazione accreditato o presso un fondo
paritetico interprofessionale per la formazione continua (art. 118 L.
388/2000), il datore di lavoro che assume ha diritto alla metà dell'importo
mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
massimo di € 390 mensili e per minimo 6 mensilità. Nell'ultimo caso sarà onere
del datore di lavoro comunicare all'ente formativo l'eventuale recesso
anticipato dal rapporto di lavoro ai fini dell'interruzione della fruizione del
beneficio.
Il
periodo di godimento dell'agevolazione può
essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza
obbligatoria dal lavoro per maternità (Circ. INPS 12 aprile 1999 n. 84),
consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
La
richiesta del beneficio
Ai
fine della richiesta del beneficio e per conoscere con certezza l'ammontare e
la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare
all'INPS domanda di ammissione dell'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza
on-line appositamente predisposto dall'Istituto, sul sito internet www.inps.it,
nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione
DiResCo).
L'INPS, una volta ricevuta la domanda
telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- calcolerà l'ammontare e la durata del
beneficio spettante in base alle informazioni sul Rdc in suo possesso e in base
all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore
di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
-
consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.
1407/2013, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per
quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
- fornirà, qualora risulti che il
lavoratore sia percettore del Rdc e che vi sia sufficiente capienza di aiuti de
minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda
con elaborazione del relativo piano di fruizione.
L'importo dell'incentivo riconosciuto
dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione
che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
Sul punto l'operatività della procedura
sarà comunicata con apposito messaggio.
Fonte di Luca Furfaro.
lunedì 8 aprile 2019
In G.U. la Legge su Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019, la legge 28.3.2019 n. 26, di conversione del DL 4/2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Tra le principali novità rispetto al testo originario del decreto legge, si segnalano le seguenti:
• È stato eliminato il limite anagrafico di 45 anni per i riscatti della laurea da parte dei lavoratori in attività dal 1° gennaio 1996.
• Ai fini del RDC il reddito di 6.000 euro viene elevato di 7.500 euro per ogni componente il nucleo familiare con disabilità o non autosufficiente.
• La PDC può essere erogata anche se il componente con 67 anni di età convive con una o più persone che non hanno questo requisito ma sono in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
• I richiedenti RDC extraUE dovranno certificare reddito e composizione del nucleo familiare tramite documentazione del Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato.
• Ai fini del RDC i genitori con minori dovranno esibire l'Isee dell'altro genitore anche se non sposato o non convivente
• Per le separazioni ed i divorzi avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da un verbale dei vigili.
• L'erogazione del RDC e della PDC viene sospesa a coloro che vengono sottoposti ad una misura cautelare o condannati anche con sentenza non definitiva.
• Chi ha presentato la domanda per il RDC in base ai requisiti previsti dal DL 4/2019 (adesso modificati dalla Legge di conversione) potrà continuare a fruire dell'incentivo per 6 mesi, durante i quali dovrà aggiornare la propria documentazione.
• L'erogazione delle pensioni sarà sospesa se il titolare risulta latitante per gravi reati.
Tra le principali novità rispetto al testo originario del decreto legge, si segnalano le seguenti:
• È stato eliminato il limite anagrafico di 45 anni per i riscatti della laurea da parte dei lavoratori in attività dal 1° gennaio 1996.
• Ai fini del RDC il reddito di 6.000 euro viene elevato di 7.500 euro per ogni componente il nucleo familiare con disabilità o non autosufficiente.
• La PDC può essere erogata anche se il componente con 67 anni di età convive con una o più persone che non hanno questo requisito ma sono in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
• I richiedenti RDC extraUE dovranno certificare reddito e composizione del nucleo familiare tramite documentazione del Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato.
• Ai fini del RDC i genitori con minori dovranno esibire l'Isee dell'altro genitore anche se non sposato o non convivente
• Per le separazioni ed i divorzi avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da un verbale dei vigili.
• L'erogazione del RDC e della PDC viene sospesa a coloro che vengono sottoposti ad una misura cautelare o condannati anche con sentenza non definitiva.
• Chi ha presentato la domanda per il RDC in base ai requisiti previsti dal DL 4/2019 (adesso modificati dalla Legge di conversione) potrà continuare a fruire dell'incentivo per 6 mesi, durante i quali dovrà aggiornare la propria documentazione.
• L'erogazione delle pensioni sarà sospesa se il titolare risulta latitante per gravi reati.
martedì 26 marzo 2019
Decreto Legge sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100
La Camera dei deputati, nella seduta del 20/03/2019, con 323 voti favorevoli e 247 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del DDL di conversione in legge (C. 1637-A/R), con modificazioni, del DL 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (già approvato dal Senato il 27 febbraio 2019), nel testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Il testo adesso ritorna in Senato per l’approvazione definitiva.
Rispetto al testo uscito dall’altra ala del Parlamento, le principali novità introdotte dalla Camera dei deputati sono le seguenti:
Pensione di cittadinanza (art.1) – la PDC viene concessa anche nel caso in cui il componente o i componenti il nucleo familiare con età pari o superiore a 67 anni convivono esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore a 67 anni.
Calcolo dell’ISEE (art.2) – viene previsto che nel caso di nuclei familiari con minorenni l’ISEE debba essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la fattispecie contempla il caso del genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio: al fine di evitare comportamenti opportunistici, il genitore naturale si considera facente parte del nucleo familiare del figlio.
Valore del patrimonio immobiliare (art.2) – si prevede che ai fini della determinazione della soglia dei 30.000 euro, debbano essere tenuti in considerazione non solo i beni immobili in Italia ma anche quelli all’estero.
Valore del patrimonio mobiliare (art.2) – il valore del patrimonio mobiliare che non può essere superiore a 6.000 euro deve essere aumentato di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficiente.
Requisiti per richiedere il RDC e detenzione (art.2) – si prevede come ulteriore requisito per la fruizione del Rdc, che il richiedente non sia stato sottoposto a una misura cautelare personale, anche adottata all’esito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per uno dei seguenti reati: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cp); associazione con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter), strage (art. 422 c.p.), nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni.
Scala di equivalenza (art.2) – viene integrato il parametro della scala di equivalenza prevedendo un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Composizione del nucleo familiare (art.2) – si prevede che continuino a far parte del nucleo familiare i componenti che, dopo le variazioni anagrafiche, rimangono residenti nella medesima abitazione. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione è volta ad evitare comportamenti opportunistici, prevedendo la permanenza nel medesimo nucleo familiare, qualora mantengano una residenza nella medesima abitazione, non solo i coniugi separati o divorziati ma qualsiasi fattispecie di convivenza precedente.
Compatibilità con la DIS-COLL (art.2) – il RDC è compatibile non solo con la NASPI, ma anche con la DIS-COLL riconosciuta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Avvio attività autonoma e incumulabilità dei benefici (art.3) – il titolare del RDC che avvia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo fruisce, dopo l’avvio, ancora di due mensilità del RDC. Questo incentivo non può essere cumulato con il beneficio addizionale (in un’unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di 780 euro mensili) nel caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC previsto dall’art. 8, c. 4 del DL 4/2019.
Variazione del patrimonio mobiliare (art.3) – la variazione del patrimonio mobiliare che comporta la perdita dei requisiti per il RDC, deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, se non già compresa nella DSU.
Perdita dei requisiti (art.3) – la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione di somme o valori superiori a 6.000 euro, in conseguenza di donazione, successione o vincite. La variazione deve essere comunicata entro quindici giorni dall’acquisizione.
Riduzione del parametro della scala di equivalenza (art.3) – la riduzione trova applicazione anche se fa parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per uno dei delitti di cui all’art. 7, c. 3 del DL 4/2019.
Patto per il lavoro e disabilità (art.4) – il componente il nucleo familiare con disabilità può chiedere al CPI l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle particolari condizioni e necessità specifiche dell’interessato.
Esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RDC (art. 4) – possono essere esonerati dal partecipare alle attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale: coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.
Convocazione presso il CPI (art.4) – tra i soggetti originariamente previsti che devono essere convocati dai CPI entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio non sono più contemplati coloro che hanno un’età inferiore a 26 anni; mentre sono stati inseriti coloro che non hanno sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 147/2017. Si prevede inoltre che la comunicazione da parte dei CPI e dei Comuni avvenga anche con mezzi informali, quali gli SMS e la posta elettronica.
Nuova definizione di status di disoccupato (art.4) – Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.
Modalità di erogazione della PDC (art.5) – Si prevede che la pensione di cittadinanza possa essere erogata con gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.
Sospensione del RDC in caso di condanna (art.7-ter) – Il RDC viene sospeso se il beneficiario o il richiedente viene sottoposto ad una misura cautelare, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché se viene condannato con sentenza non definitiva. La sospensione trova applicazione anche nei confronti del soggetto dichiarato latitante o di chi si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.
RDC e periodo transitorio (art.13) – sono fatte salve le richieste effettuate sulla base dei requisiti previsti dal DL 4/2019 (prima della conversione in Legge). In tal caso il RDC viene erogato per 6 mensilità anche se non vi sono i nuovi requisiti previsti dalla Legge di conversione.
Riscatto della Laurea (art.20) – Viene eliminato il limite dei 45 anni di età per il recupero dei periodi scoperti da contribuzione, per chi ha iniziato a lavorare dal 1°.1.1996.
Acconti CIGS per aziende operanti in aree di crisi complessa (art.26-ter) – le regioni e le province autonome possono prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi, la CIG in deroga concessa ai sensi dell’art. 1, c. 145 L. 205/2017, a condizione che sia previamente acquisito lo specifico accordo tra azienda e parti sociali ai fini della proroga (integrato da apposito piano di politiche attive, supportato dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati). Inoltre si specifica che al conseguente onere si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome. Fonte: lavorofacile.it
Rispetto al testo uscito dall’altra ala del Parlamento, le principali novità introdotte dalla Camera dei deputati sono le seguenti:
Pensione di cittadinanza (art.1) – la PDC viene concessa anche nel caso in cui il componente o i componenti il nucleo familiare con età pari o superiore a 67 anni convivono esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore a 67 anni.
Calcolo dell’ISEE (art.2) – viene previsto che nel caso di nuclei familiari con minorenni l’ISEE debba essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la fattispecie contempla il caso del genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio: al fine di evitare comportamenti opportunistici, il genitore naturale si considera facente parte del nucleo familiare del figlio.
Valore del patrimonio immobiliare (art.2) – si prevede che ai fini della determinazione della soglia dei 30.000 euro, debbano essere tenuti in considerazione non solo i beni immobili in Italia ma anche quelli all’estero.
Valore del patrimonio mobiliare (art.2) – il valore del patrimonio mobiliare che non può essere superiore a 6.000 euro deve essere aumentato di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficiente.
Requisiti per richiedere il RDC e detenzione (art.2) – si prevede come ulteriore requisito per la fruizione del Rdc, che il richiedente non sia stato sottoposto a una misura cautelare personale, anche adottata all’esito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per uno dei seguenti reati: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cp); associazione con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter), strage (art. 422 c.p.), nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni.
Scala di equivalenza (art.2) – viene integrato il parametro della scala di equivalenza prevedendo un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Composizione del nucleo familiare (art.2) – si prevede che continuino a far parte del nucleo familiare i componenti che, dopo le variazioni anagrafiche, rimangono residenti nella medesima abitazione. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione è volta ad evitare comportamenti opportunistici, prevedendo la permanenza nel medesimo nucleo familiare, qualora mantengano una residenza nella medesima abitazione, non solo i coniugi separati o divorziati ma qualsiasi fattispecie di convivenza precedente.
Compatibilità con la DIS-COLL (art.2) – il RDC è compatibile non solo con la NASPI, ma anche con la DIS-COLL riconosciuta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Avvio attività autonoma e incumulabilità dei benefici (art.3) – il titolare del RDC che avvia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo fruisce, dopo l’avvio, ancora di due mensilità del RDC. Questo incentivo non può essere cumulato con il beneficio addizionale (in un’unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di 780 euro mensili) nel caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC previsto dall’art. 8, c. 4 del DL 4/2019.
Variazione del patrimonio mobiliare (art.3) – la variazione del patrimonio mobiliare che comporta la perdita dei requisiti per il RDC, deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, se non già compresa nella DSU.
Perdita dei requisiti (art.3) – la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione di somme o valori superiori a 6.000 euro, in conseguenza di donazione, successione o vincite. La variazione deve essere comunicata entro quindici giorni dall’acquisizione.
Riduzione del parametro della scala di equivalenza (art.3) – la riduzione trova applicazione anche se fa parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per uno dei delitti di cui all’art. 7, c. 3 del DL 4/2019.
Patto per il lavoro e disabilità (art.4) – il componente il nucleo familiare con disabilità può chiedere al CPI l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle particolari condizioni e necessità specifiche dell’interessato.
Esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RDC (art. 4) – possono essere esonerati dal partecipare alle attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale: coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.
Convocazione presso il CPI (art.4) – tra i soggetti originariamente previsti che devono essere convocati dai CPI entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio non sono più contemplati coloro che hanno un’età inferiore a 26 anni; mentre sono stati inseriti coloro che non hanno sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 147/2017. Si prevede inoltre che la comunicazione da parte dei CPI e dei Comuni avvenga anche con mezzi informali, quali gli SMS e la posta elettronica.
Nuova definizione di status di disoccupato (art.4) – Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.
Modalità di erogazione della PDC (art.5) – Si prevede che la pensione di cittadinanza possa essere erogata con gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.
Sospensione del RDC in caso di condanna (art.7-ter) – Il RDC viene sospeso se il beneficiario o il richiedente viene sottoposto ad una misura cautelare, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché se viene condannato con sentenza non definitiva. La sospensione trova applicazione anche nei confronti del soggetto dichiarato latitante o di chi si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.
RDC e periodo transitorio (art.13) – sono fatte salve le richieste effettuate sulla base dei requisiti previsti dal DL 4/2019 (prima della conversione in Legge). In tal caso il RDC viene erogato per 6 mensilità anche se non vi sono i nuovi requisiti previsti dalla Legge di conversione.
Riscatto della Laurea (art.20) – Viene eliminato il limite dei 45 anni di età per il recupero dei periodi scoperti da contribuzione, per chi ha iniziato a lavorare dal 1°.1.1996.
Acconti CIGS per aziende operanti in aree di crisi complessa (art.26-ter) – le regioni e le province autonome possono prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi, la CIG in deroga concessa ai sensi dell’art. 1, c. 145 L. 205/2017, a condizione che sia previamente acquisito lo specifico accordo tra azienda e parti sociali ai fini della proroga (integrato da apposito piano di politiche attive, supportato dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati). Inoltre si specifica che al conseguente onere si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome. Fonte: lavorofacile.it
lunedì 21 agosto 2017
Elon Musk, l'automazione e il reddito universale garantito
Elon Musk: «I robot tolgono lavoro, si introduca il reddito di cittadinanza»
Il fondatore e CEO di Tesla e SpaceX è convinto che il reddito garantito dallo Stato sia la risposta alla perdita di posti di lavoro causata dalla tecnologia
...CI SARANNO SEMPRE MENO LAVORI AL MONDO CHE I ROBOT NON POTRANNO FARE MEGLIO DI NOI. VOGLIO ESSERE CHIARO: QUESTE NON SONO COSE CHE DESIDERO ACCADANO. SONO COSE CHE CREDO, PURTROPPO, PROBABILMENTE ACCADRANNO: E SE LE MIE PREVISIONI SONO CORRETTE, E PROBABILMENTE LO SONO, DOBBIAMO RIFLETTERE ACCURATAMENTE SU COSA FARE. CREDO CHE UN QUALCHE TIPO DI REDDITO MINIMO UNIVERSALE DIVENTERÀ NECESSARIO. LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI SARÀ ALTISSIMA: CON L’AUTOMAZIONE VERRÀ UNA VERA E PROPRIA SOVRABBONDANZA CHE RENDERÀ MOLTISSIMI PRODOTTI DAVVERO ECONOMICI. LA DOMANDA CHE DOBBIAMO PORCI ORA È: COME TROVERANNO IL SENSO DELLA VITA LE PERSONE CHE OGGI LO ATTRIBUISCONO AL LAVORO? SE NON CI SARÀ BISOGNO DI LAVORARE, QUALE SARÀ IL SENSO DELLA LORO VITA? SI SENTIRANNO INUTILI? QUESTO È UN PROBLEMA MOLTO PIÙ SERIO DI QUELLI RAPPRESENTATI DALL’AUTOMAZIONE...
Elon Musk è per il reddito minimo universale. Questa la risposta del patron di Tesla e SpaceX, e SolarCity, all’emorragia di posti di lavoro innescata dalla rivoluzione tecnologica. Il problema non è nuovo e data in pratica dai primi vagiti della rivoluzione industriale quando i luddisti rispondevano all’avvento delle macchine che rimpiazzava il lavoro manuale distruggendole. Poi quelle stesse macchine, espandendo la produzione, allargarono la base produttiva creando eserciti di lavoratori, in seguito rimpiazzati dalle macchine utensili e robot. Ma con l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale gli stessi robot non hanno più bisogno del controllo umano.
Ed ecco che Musk, in un’intervista alla CNBC, ha detto che se i robot e le tecnologie provano altri tagli all’occupazione la soluzione per sostenere redditi e consumi non è altro che un reddito pubblico garantito dallo Stato. “C’è l’opportunità che si approdi al reddito di base universale, o qualcosa di analogo a causa dell’automazione.
Non saprei cos’altro si potrebbe fare. Penso che è quello che accadrà”. Al momento però, benché la questione sia da tempo sul tavolo del dibattito politico-sociale in molti Paesi, il reddito di cittadinanza, o universale, ha trovato parecchie resistenze. In Svizzera il progetto di introdurre un reddito universale di circa 3000 euro è stato bocciato in estate dal referendum popolare.
Sempre la scorsa estate il presidente Obama aveva sollevato la stessa questione in un’intervista col direttore del Media Lab del MIT, Joi Ito, e Scott Dadich, direttore di Wired affrontando appunto il nodo delle resistenze ad accettarla: “Se il giusto modello sia il reddito universale – sarà accettato da un ampio ventaglio di persone? – è dibattito che ci porteremo dietro per i proprio 10 o 20 anni”. L’elettorato elvetico per ora si è mostrato maggioritariamente a sfavore. Per queste misure che determinano un dislivello anche tra nazioni confinanti, infatti, scatta il meccanismo la difesa dal cosiddetto effetto chiamata; andrebbero, in altre parole, adottate su scala molto più ampia, uniformando i regimi normativi/salariali/previdenziali di ampie regioni. In questo senso, sarà la stessa tecnologia a farlo sul piano della produzione, come per esempio accadrà secondo Musk quando camion e articolati si autoguideranno. Non ci sarà bisogno di tanti autisti, ma semmai di uno solo in sala di controllo. “Però la gente avrà tempo libero per fare altre cose – ha aggiunto il ceo di Tesla – più complesse e interessanti”. Purchè abbia un salario.
La redistribuzione del reddito...
La redistribuzione del reddito per contrastare automatismo tecnologico e ondate migratorie.
“Mangiare a ufo” è un tradizionale modo di dire che si
riferisce a chi vorrebbe mangiare “a sbafo”, cioè senza pagare. Il “reddito di
cittadinanza”, un reddito elargito dallo Stato in forma completamente gratuita
a tutti indiscriminatamente (o quasi, dipende da varie versioni o proposte) è,
appunto, una forma di “welfare” generalizzato che è già in avanzata fase di
studio e di sperimentazione presso diverse mature economie del globo.
L’idea di distribuire gratuitamente denaro allo scopo di
contrastare gli scompensi creati dalle moderne forme di liberismo economico
ampliate dalla contemporanea interazione dell’automatismo tecnologico e della
globalizzazione selvaggia sembra proprio essere l’ultima speranza di salvare un
sistema economico, quello del capitalismo liberista, finito nel vicolo cieco di
una globalizzazione che, invece di creare vere opportunità per le popolazioni
povere crea, in realtà, solo grave minaccia per quelle che, nel secolo scorso,
dopo dure lotte e sacrifici, erano riuscite a creare, perlomeno a livello
nazionale o locale, un discreto equilibrio sociale.
Le economie industrializzate vedono infatti, in tempi
recenti, svanire con la rapidità della neve al sole, non solo quegli incerti
equilibri, ma persino quelle volenterose, benché sempre insufficienti,
forme di welfare che consentivano alla
società organizzata di superare gli alti e bassi di economie fondate più sulla
concorrenza che sulla solidarietà umana.
Chi oggi non è ricco non vede solo svanire quel livello di
minimo benessere che aveva raggiunto anche grazie all’operato e ai sacrifici
delle generazioni che lo avevano preceduto, ma si vede ora persino seriamente
minacciato dalla insostenibile concorrenza di ondate migratorie dai paesi
poveri che, per una serie di fattori concomitanti, esercita una insostenibile
concorrenza verso i fattori produttivi e la manodopera preesistente nei paesi a
economia sviluppata.
Come già accennato sopra, però, non c’è solo la globalizzazione
selvaggia ad assalire dall'esterno il malfermo sistema economico delle
democrazie occidentali, basate sul liberismo capitalista. Benché l’avversario
ritenuto più pericoloso dai capitalisti, quel socialismo democratico che non è
riuscito a prendere il sopravvento nemmeno dopo il grave tonfo di tre “Grandi
Recessioni” in meno di vent'anni (la quarta però è già in vista!), il pericolo
maggiore appare essere frutto proprio del progresso creato autonomamente dal
liberismo stesso. In America lo indicano con due sole lettere:Ai, Artificial
intelligence, cioè l’intelligenza artificiale. Tutta la tecnologia, la
robotica, gli algoritmi, ecc. che consentono una sempre maggiore automazione
non solo nelle fabbriche ma ormai dappertutto anche nelle amministrazioni e
negli uffici di ogni tipo, rendono il lavoro sempre meno affidato a persone
fisiche e sempre più a robot, computerizzazione, automatismo al contatto a
distanza.
Tutto questo se da un lato comporta meno fatica per l’uomo,
genera peraltro un crescente e pesantissimo eccesso di lavoro manuale e
intellettuale di basso livello, impietosamente sostituiti da marchingegni,
programmi di ogni tipo e persino automi dotati di basilari livelli
autodecisionali (nella foto il robot Teotronica dotato di 53 dita si esibisce
al pianoforte in Cina, il 4 giugno scorso, insieme al pianista italiano Roberto
Prosseda).
Un interessante articolo a firma di Roberto Cingolani su Il
Corriere Economia del 3 aprile scorso raccomanda di non temere le “macchine
intelligenti”, perché se da un lato cancellano posti di lavoro, dall’altro lato
ne creano di nuovi. Il grafico che accompagna l’articolo evidenzia, però, un
pesante scompenso tra posti creati e posti persi. Nel solo comparto dei
“colletti bianchi” (gli impiegati), il deficit si conta in diversi milioni di
posti persi. Vero che potrebbe essere solo un fenomeno temporaneo, ma è vero
anche che, intanto, se non si fa niente per superare indenni la fase di
transizione, il danno potrebbe diventare permanente.
Siccome le due problematiche automatismo tecnologico e
ondate migratorie (galvanizzate dalla globalizzazione selvaggia) viaggiano di
pari passo, appare evidente che in un sistema economico basato quasi
esclusivamente sulla competizione, non c’è assolutamente spazio sufficiente,
nei ristrettissimi tempi in cui il fenomeno si sviluppa, per la conservazione
di un adeguato livello retributivo e occupazionale capace di garantire a tutta
la popolazione dei paesi cosiddetti “ricchi” almeno il livello di benessere
economico e di welfare raggiunto nel secolo scorso. Ecco quindi che si rende
necessario pensare ad un modo nuovo di redistribuzione del reddito, gli
studiosi lo chiamano già “Universal basic income” (Ubi, ossia Reddito minimo
garantito).
Iscriviti a:
Post (Atom)