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martedì 16 aprile 2019

Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019, ha fornito indicazioni in merito al nuovo regime forfettario con imposta sostitutiva del 15% per i titolari di partita IVA ex L. 145/2018.
In base alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65 mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfettariamente, un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta.
Possono applicare l'imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.
Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata. Dall'Agenzia delle Entrate specificano che le spese sostenute nell'esercizio dell'attività rilevano in base alla percentuale di redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge. In particolare, la circolare chiarisce anche che l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai familiari elencati dall'art. 433 C.C.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che, grazie alle modifiche normative operate dalla legge di bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell'applicazione del regime forfettario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Inoltre, i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfettario.
Il nuovo limite di ricavi e compensi si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime. La circolare spiega che il contribuente che ha sforato la soglia di 30 mila euro complessivi al 31.12.2018, ma senza superare la "nuova" soglia di 65 mila euro, può rimanere nel regime forfettario. Per verificare l'eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento. Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici ATECO, ai fini dell'accesso al regime forfettario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.
I contribuenti che aderiscono al regime forfettario non addebitano l'Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal DPR 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, con l'eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della P.A. che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l'Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (ISA), non subiscono ritenute d'acconto e sono esonerati dall'applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono, tuttavia, tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.

Dal 2020

Regime forfetario - Sono apportate alla disciplina vigente le seguenti modifiche:
- sono previsti ulteriori requisiti per l’accesso al regime forfetario. In particolare, sono esclusi i
soggetti che nell’anno precedente:
1) hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, collaborazioni, lavoro dipendente e assimilati
superiore a 20.000 euro (lettera a);
2) hanno realizzato redditi di lavoro dipendente e assimilato superiore a 30.000 euro. Tale
limite non si applica se il rapporto di lavoro è cessato (lettera d);
3) si riduce da 5 a 4 anni il termine per le notifiche di atti di accertamento nei confronti di
soggetti che adottano il regime forfetario e che emettono esclusivamente fatture elettroniche
(lettera f);
4) si stabilisce che il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto al regime forfetario
rilevi ai fini della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo riconosciuti
in base al requisito reddituale (lettera g);

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