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giovedì 11 aprile 2019

Call Centers: LA MIA LISTA DI NUMERI BLOCCATI PER ECCESSO DI CHIAMATE COMMERCIALI

0110708617, 01119800250, 01711896782, 0221119161, 0237923283, 0237927437, 0237927479, 0240701978, 0240702721, 0240702984, 02500041274, 0250041276, 0282950902, 0282957222, 0283595129, 0287177380, 0287368754, 0289731852, 0292858702, 0292858713, 0292858768, 0292858795, 0292858797, 0296330019, 0457860182, 0510548916, 051263788, 05441766744, 0587390821, 0621129473, 0632114455, 0662279860, 0681156224, 06897308445, 0692914590, 0695550595, 0697630107, 0697858961, 0707040088, 07331876149, 08118401477, 08118401477, 08119019890, 08119041154, 0812134058, 0955183501, 09841640035, 0992219556, 90564354, 91959179, 93615753, 98700477, 0662279860, 0457860182, 0697630107, 0237901277, 08118658007.

Questa è la mia lista di numeri telefonici, bloccati sul mio cellulare.
Li ho bloccati perché continuavano a chiamare senza sosta, una vera ossessione.
Fate voi le vostre conclusioni.


Per chiarire come stanno alla frutta, o canna del gas, sotto vi indico i compensi: minimo orario dei lavoratori dei call Center.

CALL CENTERS (Assocall - Ugl)
Compenso Minimo Orario

Ai fini della individuazione del corrispettivo per l'attività di vendita di beni e servizi, di presa appuntamenti, di recupero crediti, telemarketing e teleselling, call to check, call to verbal orders, resa in modalità outbound, nel rispetto delle vigenti norme di legge e del presente Accordo, le parti convengono quanto segue:

a) al Collaboratore che svolga l'attività di cui sopra, verrà riconosciuto il compenso conseguente al raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal Committente, qualora il predetto compenso risulti superiore a quello che spetta al Collaboratore in relazione al numero totale di ore di effettiva prestazione lavorativa, sulla base di quanto previsto alla successiva lettera b);

b) il compenso orario minimo di riferimento è quello indicato in appresso nella "Tabella Compenso", rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa (ivi incluse le sospensioni richieste dalla Committente funzionali allo svolgimento dell'attività di vendita, di presa appuntamento, di recupero credito, telemarketing e teleselling, call to check, call to verbal orders, le pause previste dalla legge, le attività preparatorie, il tempo di contatto, il tempo di chiamata e le attività di after call work), nel periodo di vigenza del contratto di collaborazione.

Tabella Compenso Minimo Orario e decorrenze

- fino al 31/3/2019 nella misura di € 6,50;
- fino al 31/3/2020 nella misura di € 7,30;
- dall’1/4/2020 e fino alla scadenza del presente Accordo Collettivo Nazionale, nella misura di € 8,30.

Le parti convengono che almeno tre mesi prima di ogni decorrenza di cui sopra si incontreranno per valutare, in relazione alle condizioni di mercato la sostenibilità della suindicata progressione economica del compenso del Collaboratore.

La natura autonoma del rapporto preclude la maturazione a favore del Collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal presente Accordo o dal contratto individuale.

Tutti gli importi indicati nel presente Accordo, si intendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente, escluse quelle a carico del Committente.

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CCNL 1/3/2018

ENPALS
ENPALS - VERSAMENTO CONTRIBUTI

Versamento

(Art. 28, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; circolare ENPALS 23 dicembre 1998, n. 37; D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422; guida normativa Spettacolo, guida normativa Sportivi).

I datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo o sportivi professionisti devono effettuare il versamento unificato dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

I titolari di partita IVA, devono effettuare i versamenti fiscali e previdenziali, dovuti ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 28, comma 1 del D.Lgs. n. 241/97, esclusivamente con modello F24 telematico, secondo le seguenti modalità (art. 37, comma 49 del DL n. 223/2006):

a) direttamente:

- mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni;

- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche;

b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel.

Ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis) del D.L. n. 223/2006 inserito dall’art. 3-quater) del D.L. n. 16/2012, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

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