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mercoledì 10 aprile 2019

APPRENDISTATO E FORMAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI


Siglato il 4/4/2019, tra l’ANCE, la LEGACOOP Produzione e Servizi, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l’AGCI Produzione e Lavoro e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, il nuovo testo della disciplina contrattuale del contratto di apprendistato per il settore delle costruzioni industriali e cooperative, con decorrenza dall’1/4/2019.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, articolato nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Al patto di prova, che deve essere stabilito in forma scritta, si applica per gli impiegati di qualsiasi livello la disciplina dei qualificati, mentre il patto di prova degli operai di qualsiasi livello avrà una durata pari a 8 settimane di lavoro.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Le parti si danno atto che per "maestranze specializzate e qualificate" si intendono i lavoratori, sia operai che impiegati, con livello di inquadramento non inferiore al secondo.
Per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; a tal fine non si computano i rapporti di apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
La frazione eventualmente risultante da tali conteggi sarà arrotondata all'unità superiore qualora risulti pari o superiore a 0,5.


Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale


Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12/10/2015.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato.
All’apprendista viene attribuito convenzionalmente:
- il 2° livello di inquadramento nel caso di conseguimento di specializzazione tecnica superiore o conseguimento di diploma di formazione professionale o di istruzione secondaria superiore;
- il 1° livello di inquadramento in tutti gli altri casi.
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato è di 5 anni, di cui almeno 2 anni di apprendistato professionalizzante.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:


Anno del contratto di apprendistato

% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda

Primo    1° semestre 65% - 2° semestre 70%
Secondo 3° semestre 75% - 4° semestre 80%
Terzo    5° semestre 85% - 6°semestre 90%
Quarto dal 7°semestre 90%
Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell’azienda è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.


Apprendistato professionalizzante


La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati oppure presso l’impresa. La durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali non potrà essere inferiore ad 80 ore medie annue.
La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall’offerta formativa pubblica, ove prevista, interna o esterna all’azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:
- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrativa, propedeutiche all’acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello della classificazione contrattuale: 36 mesi;
- Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell’artigiano: 48 mesi.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle diverse qualificazioni da conseguire:


Livelli

1° sem.2° sem.3° sem.4° sem.5° sem.6° sem.7° sem.8° sem.

dal 2° al 7°          72%        72%       78%       78%       85%       90%                        
Lavorazioni artistiche (fig. artigiani)         72%       72%       78%        78%       85%       90%       90%       90%

Apprendistato di alta formazione e di ricerca


Per le ore di formazione a carico dell’azienda è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente o l’ente di ricerca.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:


Livelli

1° sem.2° sem.3° sem.4° sem.5° sem.6° sem.7° sem.8° sem.

dal 2° al 7°          70%        70%       78%       78%       85%       90%                      

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