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sabato 26 novembre 2022

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 art. 29-30 APPALTO E DISTACCO GENUINO E NON GENUINO

 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

                    

 Art. 29 

                               Appalto 

 

  1. Ai fini della applicazione delle norme  contenute  nel  presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato  ai  sensi dell'articolo  1655   del   codice   civile,   si   distingue   dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi  necessari da parte dell'appaltatore, che puo'  anche  risultare,  in  relazione alle  esigenze  dell'opera  o  del  servizio  dedotti  in  contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche'  per  la  assunzione,  da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 

  2. ((...)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile dell'inadempimento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO  2017,  N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N.  49)).

((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO  SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017,  N.  49)).((PERIODO  SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI  DALLA L. 20 APRILE 2017,  N.  49)).  Il  committente  che  ha  eseguito  il pagamento e' tenuto, ove previsto,  ad  assolvere  gli  obblighi  del

sostituto d'imposta ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (29) 

  3. L'acquisizione  del  personale  gia'  impiegato  nell'appalto  a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria  struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano presenti elementi di discontinuita'  che  determinano  una  specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento  d'azienda  o  di parte d'azienda. 

  3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato  in  violazione di quanto disposto  dal  comma  1,  il lavoratore  interessato  puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo  414  del

codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di  un  rapporto  di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il

disposto dell'articolo 27, comma 2. 

  3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18  e  19,  le disposizioni di cui al comma 2 non trovano  applicazione  qualora  il committente sia una persona fisica  che  non  esercita  attivita'  di impresa o professionale. 

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AGGIORNAMENTO (29) 

  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che  "Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  e  successive  modificazioni,  trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale  e  assicurativa  nei  confronti  dei  lavoratori   con contratto di lavoro autonomo. Le medesime  disposizioni  non  trovano applicazione in relazione ai contratti  di  appalto  stipulati  dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Le  disposizioni  dei  contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni,  hanno  effetto esclusivamente in relazione  ai  trattamenti  retributivi  dovuti  ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto

in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi". 


Art. 30 

                              Distacco 

 

  1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di  lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o  piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione  di  una determinata attivita' lavorativa. 

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile  del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve  avvenire con il  consenso  del  lavoratore  interessato.  Quando  comporti  un trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da  quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo'  avvenire  soltanto per  comprovate  ragioni  tecniche,   organizzative,   produttive   o sostitutive. 

  4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 

  4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto  disposto dal comma  1,  il  lavoratore  interessato  puo'  chiedere,  mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di  procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 

  ((4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra  aziende  che abbiano sottoscritto un  contratto  di  rete  di  impresa  che  abbia validita'  ai  sensi  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33, l'interesse della parte distaccante sorge  automaticamente  in  forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa  la  codatorialita'  dei  dipendenti ingaggiati con regole  stabilite  attraverso  il  contratto  di  rete stesso)). 

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