La contribuzione datoriale alla previdenza complementare è certamente un vantaggio per i lavoratori dipendenti che aderiscono ad un fondo pensione tramite un accordo collettivo o un regolamento aziendale o su base volontaria. Il versamento a tale contribuzione è previsto in base alla tipologia di fondo scelto.
Aderenti in via collettiva (fondi c.d. negoziali o contrattuali): se un lavoratore opta per destinare al fondo, oltre al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) - in tutto o in parte, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o dall'accordo aziendale - anche il proprio contributo nella misura prevista dai contratti di riferimento, allora il contributo datoriale diventa obbligatorio. Tuttavia, il lavoratore ha la facoltà di versare un contributo di importo superiore o di destinare alla previdenza complementare solo il TFR. In quest'ultimo caso, non avrà diritto al versamento corrisposto dal datore di lavoro.
Aderenti individuali (fondi c.d. aperti): se un lavoratore decide di aderire autonomamente ad una forma pensionistica diversa da quella prevista dagli accordi collettivi di riferimento, non riceverà automaticamente il contributo del datore di lavoro. Tuttavia, il datore ha la facoltà di accordare il contributo senza alcuna forma di obbligatorietà o legge che lo vincoli in tal senso.
Pertanto, il contributo datoriale è legato alla scelta del lavoratore di destinare il TFR al fondo pensione e di contribuire individualmente o collettivamente.
Nessun commento:
Posta un commento