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mercoledì 11 marzo 2026

Dagli incentivi ai manager redditi da lavoro

 In un piano di incentivazione del management articolato in due ambiti caratterizzati da diritti patrimoniali rafforzati, rispettivamente, con sottoscrizione di quote di un fondo di investimento e di strumenti finanziari partecipativi (Sfp) emessi da una società detenuta dal fondo medesimo, ciascun comparto deve essere valutato autonomamente ai fini della qualificazione reddituale dei relativi proventi. Con riguardo agli Sfp, l'esiguità del valore assoluto e relativo della compartecipazione dei manager medesimi porta a ritenere che nella specie si configuri un impiego inferiore all'1% dell'investimento complessivo. Ne deriva il difetto di una delle condizioni normative per considerare i proventi degli sfp stessi come redditi finanziari (art. 67, comma 1, lett. a del d.l. n. 50/2017). Trattandosi di una qualificazione ope legis di portata relativa è comunque possibile riconoscere tale trattamento laddove il piano garantisca una convergenza di interessi tra investitori e manager/dipendenti e questi ultimi corrano un effettivo rischio in ordine al capitale apportato. Entrambi questi aspetti non risultano soddisfatti causa la sottoscrizione di importi simbolici e l'attribuzione alla Sgr di una opzione di acquisto degli sfp esercitabile al valore nominale in dipendenza di determinati eventi (disinvestimento/exit; inadempimenti dei titolari a danno degli investitori terzi). In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 73 del 9 marzo 2026, non condividendo la soluzione interpretativa proposta dall'istante. Quest'ultima, la Sgr che gestisce il fondo interessato dal piano, aveva ipotizzato una lettura combinata delle descritte forme di co-investimento dei manager ma questo approccio non viene accolto dall'Amministrazione che conseguentemente ribadisce i criteri da seguire in presenza di "fattispecie atipiche": la spettanza di un pacchetto retributivo adeguato alle funzioni svolte ed in linea con il mercato, la rilevante misura delle risorse utilizzate, l'assenza di salvaguardie circa il reintegro delle stesse anche in sede di cessazione del rapporto di lavoro (leavership). La risposta in esame fa seguito agli oltre quaranta interventi di prassi intervenuti in questi anni, a riprova della difficoltà di trovare risposte sistematiche in una disciplina estremamente specialistica/dettagliata, oltre che nei suddetti indicatori. L'unico dato decisivo dovrebbe essere la reale aleatorietà dei proventi derivanti dalla partecipazione. Siffatto rischio, invero, è logicamente indipendente dall'entità dell'investimento, potendo mancare a fronte di impieghi elevati e viceversa. Di contro la citata "call option" sembra garantire il recupero del capitale investito a prescindere dalle vicende relative alla società emittente.

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