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martedì 7 maggio 2019

Interpelli del Ministero del Lavoro – Novembre 2014

 


In data 7 novembre 2014 il Ministero del Lavoro ha pubblicato le risposte a tre nuovi interpelli. Vediamoli nello specifico.

Lavoro intermittente – settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo

Interpello n. 26/2014

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato questo interpello per avere l’interpretazione del comma 2 bis art. 34 D.Lgs. n. 276/2003 riguardante il limite di 400 ore in tre anni per una prestazione lavorativa intermittente (lavoro a chiamata o JOB on call), in maniera particolare per il i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. La risposta arriva dalla Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e della Direzione generale dei Sistemi informativi, dell’Innovazione tecnologica e della Comunicazione la quale conferma che il limite di 400 ore non viene applicato per i citati settori (fer,mo restando le disposizioni presenti negli articoli dal 34 al 40 dello stesso decreto).
Pertanto i datori di lavoro interessati sono:
  • quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
  • quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

Somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro nero”

Interpello n. 27/2014

La Confimi Impresa ha inoltrato l’interpello per avere un’interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4 bis, D.Lgs. n. 276/2003 riguardanti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito, con particolare riferimento al riscontro della situazione di lavoro in nero nelle situazioni citate.
Il Ministero esclude la possibilità che vengano applicate le sanzioni per il lavoro in nero nelle ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito, poiché sono situazioni autonome del tutto distinte e peculiari che hanno una specifica disciplina sanzionatoria, diversa da quella per lavoro in nero o per quelle legate alla assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Dimissioni della lavoratrice madre-lavoratore padre

Interpello n. 29/2014

L’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari – chiede l’interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 che riguarda la possibilità per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre di dimettersi senza il preavviso sancito dall’art. 2118 c.c..
L’art. 55, comma 4 del D. Lgs. n. 151/2001 è stato modificato dall’art. 4, comma 16, della L. n. 92/2012 il quale prevede che  la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
L’art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 prevede che nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non siano tenuti al preavviso. Tale comma si applica solo per ciò che concerne il periodo di divieto di licenziamento, cioè finché il bambino non compie un anno. Questo perché l’estensione da 1 a 3 anni riguarda solo la convalida delle dimissioni.

giovedì 11 aprile 2019

Call Centers: LA MIA LISTA DI NUMERI BLOCCATI PER ECCESSO DI CHIAMATE COMMERCIALI

0110708617, 01119800250, 01711896782, 0221119161, 0237923283, 0237927437, 0237927479, 0240701978, 0240702721, 0240702984, 02500041274, 0250041276, 0282950902, 0282957222, 0283595129, 0287177380, 0287368754, 0289731852, 0292858702, 0292858713, 0292858768, 0292858795, 0292858797, 0296330019, 0457860182, 0510548916, 051263788, 05441766744, 0587390821, 0621129473, 0632114455, 0662279860, 0681156224, 06897308445, 0692914590, 0695550595, 0697630107, 0697858961, 0707040088, 07331876149, 08118401477, 08118401477, 08119019890, 08119041154, 0812134058, 0955183501, 09841640035, 0992219556, 90564354, 91959179, 93615753, 98700477, 0662279860, 0457860182, 0697630107, 0237901277, 08118658007.

Questa è la mia lista di numeri telefonici, bloccati sul mio cellulare.
Li ho bloccati perché continuavano a chiamare senza sosta, una vera ossessione.
Fate voi le vostre conclusioni.


Per chiarire come stanno alla frutta, o canna del gas, sotto vi indico i compensi: minimo orario dei lavoratori dei call Center.

CALL CENTERS (Assocall - Ugl)
Compenso Minimo Orario

Ai fini della individuazione del corrispettivo per l'attività di vendita di beni e servizi, di presa appuntamenti, di recupero crediti, telemarketing e teleselling, call to check, call to verbal orders, resa in modalità outbound, nel rispetto delle vigenti norme di legge e del presente Accordo, le parti convengono quanto segue:

a) al Collaboratore che svolga l'attività di cui sopra, verrà riconosciuto il compenso conseguente al raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal Committente, qualora il predetto compenso risulti superiore a quello che spetta al Collaboratore in relazione al numero totale di ore di effettiva prestazione lavorativa, sulla base di quanto previsto alla successiva lettera b);

b) il compenso orario minimo di riferimento è quello indicato in appresso nella "Tabella Compenso", rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa (ivi incluse le sospensioni richieste dalla Committente funzionali allo svolgimento dell'attività di vendita, di presa appuntamento, di recupero credito, telemarketing e teleselling, call to check, call to verbal orders, le pause previste dalla legge, le attività preparatorie, il tempo di contatto, il tempo di chiamata e le attività di after call work), nel periodo di vigenza del contratto di collaborazione.

Tabella Compenso Minimo Orario e decorrenze

- fino al 31/3/2019 nella misura di € 6,50;
- fino al 31/3/2020 nella misura di € 7,30;
- dall’1/4/2020 e fino alla scadenza del presente Accordo Collettivo Nazionale, nella misura di € 8,30.

Le parti convengono che almeno tre mesi prima di ogni decorrenza di cui sopra si incontreranno per valutare, in relazione alle condizioni di mercato la sostenibilità della suindicata progressione economica del compenso del Collaboratore.

La natura autonoma del rapporto preclude la maturazione a favore del Collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal presente Accordo o dal contratto individuale.

Tutti gli importi indicati nel presente Accordo, si intendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente, escluse quelle a carico del Committente.

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CCNL 1/3/2018

ENPALS
ENPALS - VERSAMENTO CONTRIBUTI

Versamento

(Art. 28, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; circolare ENPALS 23 dicembre 1998, n. 37; D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422; guida normativa Spettacolo, guida normativa Sportivi).

I datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo o sportivi professionisti devono effettuare il versamento unificato dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

I titolari di partita IVA, devono effettuare i versamenti fiscali e previdenziali, dovuti ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 28, comma 1 del D.Lgs. n. 241/97, esclusivamente con modello F24 telematico, secondo le seguenti modalità (art. 37, comma 49 del DL n. 223/2006):

a) direttamente:

- mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni;

- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche;

b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel.

Ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis) del D.L. n. 223/2006 inserito dall’art. 3-quater) del D.L. n. 16/2012, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

UE

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I poteri dello Stato Italiano

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Disposizione Partiti Parlamento Italiano

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