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martedì 7 maggio 2019

Interpelli del Ministero del Lavoro – Novembre 2014

 


In data 7 novembre 2014 il Ministero del Lavoro ha pubblicato le risposte a tre nuovi interpelli. Vediamoli nello specifico.

Lavoro intermittente – settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo

Interpello n. 26/2014

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato questo interpello per avere l’interpretazione del comma 2 bis art. 34 D.Lgs. n. 276/2003 riguardante il limite di 400 ore in tre anni per una prestazione lavorativa intermittente (lavoro a chiamata o JOB on call), in maniera particolare per il i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. La risposta arriva dalla Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e della Direzione generale dei Sistemi informativi, dell’Innovazione tecnologica e della Comunicazione la quale conferma che il limite di 400 ore non viene applicato per i citati settori (fer,mo restando le disposizioni presenti negli articoli dal 34 al 40 dello stesso decreto).
Pertanto i datori di lavoro interessati sono:
  • quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
  • quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

Somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro nero”

Interpello n. 27/2014

La Confimi Impresa ha inoltrato l’interpello per avere un’interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4 bis, D.Lgs. n. 276/2003 riguardanti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito, con particolare riferimento al riscontro della situazione di lavoro in nero nelle situazioni citate.
Il Ministero esclude la possibilità che vengano applicate le sanzioni per il lavoro in nero nelle ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito, poiché sono situazioni autonome del tutto distinte e peculiari che hanno una specifica disciplina sanzionatoria, diversa da quella per lavoro in nero o per quelle legate alla assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Dimissioni della lavoratrice madre-lavoratore padre

Interpello n. 29/2014

L’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari – chiede l’interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 che riguarda la possibilità per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre di dimettersi senza il preavviso sancito dall’art. 2118 c.c..
L’art. 55, comma 4 del D. Lgs. n. 151/2001 è stato modificato dall’art. 4, comma 16, della L. n. 92/2012 il quale prevede che  la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
L’art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 prevede che nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non siano tenuti al preavviso. Tale comma si applica solo per ciò che concerne il periodo di divieto di licenziamento, cioè finché il bambino non compie un anno. Questo perché l’estensione da 1 a 3 anni riguarda solo la convalida delle dimissioni.

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