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lunedì 6 maggio 2019

Edili: il versamento dei contributi aggiuntivi ai Fondi da cumularsi con il contributo ordinario

La CNCE ha reso noto che il 12 marzo 2019 tra la Confapi Aniem e le segreterie nazionali delle associazioni sindacali dei lavoratori è stato sottoscritto un allegato al CCNL 12/11/2014 che regolamenta il versamento del contributo mensile al Fondo sanitario Sanedil, al Fondo prepensionamenti e al Fondo incentivo occupazione.
In particolare per gli operai deve essere versato un contributo pari allo 0,60% da calcarsi su minimo, contingenza, EDR, ITS per un minimo di 120 ore al mese.
Invece per gli impiegati è pari allo 0,26% da calcolarsi sulla retribuzione mensile costituita da minimo, contingenza, EDR e premio di produzione.
I contributi aggiuntivi previsti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 sono da considerarsi cumulativi, ossia sommati sia al contributo ordinario del mese di riferimento sia al contributo aggiuntivo.
L'accordo specifica altresì che la base imponibile ai fini del calcolo delle aliquote contributive reattivamente a tutti i costituendi fondi risulta essere la seguente:
Sanedil e Fondo incentivo occupazione: minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore o premio produzione;
Fondo prepensionamenti: essendo confluito anche il Fondo lavori usuranti ha una base imponibile diversa ossia paga base, contingenza, EDR e indennità territoriali di settore.

L'INPS, con il messaggio 29/04/2019 n.1653, nell'ottica della semplificazione del processo di trasmissione del flusso DMAG/Unico, ha previsto che dal secondo trimestre 2019 non saranno più richiesti i dati relativi alla retribuzione teorica in assenza di retribuzione ordinaria e, pertanto, nella compilazione del flusso, il tipo di retribuzione "0" (zero) non dovrà più essere utilizzato.
Pertanto, per quanto riguarda gli OTI, dal secondo trimestre 2019, dovrà essere dichiarata la retribuzione teorica mensile (RTM), in luogo della retribuzione teorica giornaliera (RTG). L'INPS sottolinea che la retribuzione teorica mensile va dichiarata solo in presenza del tipo retribuzione "O" (ordinaria).
In associazione alla RTM dovrà essere compilato il campo "NMC", numero mensilità previste dal contratto, campo di nuova istituzione, che permetterà di calcolare la retribuzione teorica globale annua.
La retribuzione teorica mensile, rapportata a 26 giornate, non può essere inferiore al minimale di legge; nei casi di dichiarazione di importi inferiori a tale minimale, il flusso non verrà accolto.
In caso di part-time orizzontale il controllo del minimale orario mensile verrà effettuato sul rapporto delle ore e giornate dichiarate nel DMAG.
Invece, riguardo agli OTD, la RTG è richiesta solo in presenza di tipo retribuzione "O" (ordinaria) e continuerà ad essere calcolata secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 5085/2017.
L'istituto previdenziale definisce retribuzione teorica quella che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale, ove inferiore) qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati, mentre la retribuzione persa è quella che il lavoratore ha perso per effetto di assenze intervenute per eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo. Tale importo sarà quindi sempre rapportato alle effettive giornate dell'evento.
Infine, in materia di giornate e retribuzioni a decorrere dal secondo trimestre 2019 per OTI e per OTD, in presenza di tipo retribuzione O, P e M, si rende obbligatorio il campo "GG" del DMAG relativo alle retribuzioni dichiarate.
La trasmissione di sole retribuzioni in mancanza di giornate lavorate è una condizione che può verificarsi per particolari circostanze quali, ad esempio, la corresponsione di gratifiche, di premi, di conguagli di retribuzione, di emolumenti arretrati anche per i lavoratori licenziati.


L'INPS, con il messaggio n. 1655 del 29 aprile 20198, ha comunicato che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione in oggetto per l'anno 2019 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.
A seguito di tale attività, sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta.
I suddetti modelli "F24" saranno disponibili, in versione precompilata, nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa" > "Dati del modello F24", dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

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