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mercoledì 27 marzo 2024

Cumulo di impieghi, normativa!

Nuove disposizioni sono state introdotte dall'art. 8 del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, con riguardo al cumulo di impieghi. Tale norma dispone che:

a) fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 2105 cod. civ., il datore non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività in orario fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole (co. 1);

b) il datore può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro se ricorre una di queste condizioni:

- pregiudizio per la salute e sicurezza, incluse le norme su durata dei riposi;

- necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;

- se la diversa e ulteriore attività lavorativa è in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà ex art. 2105 cod. civ. (co. 2).

c) tali disposizioni: si applicano anche al committente nei rapporti di lavoro ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ., ed ex art. 2, co. 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (co. 3);

non si applicano ai lavoratori marittimi e della pesca (co. 5);

d) resta ferma la disciplina ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (co. 4).

Con espresso riguardo a tale nuova disciplina, il Ministero del Lavoro ha precisato quanto segue:

a) la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera b), che sono tassative, va verificata in modo oggettivo: esse devono quindi essere concretamente sussistenti e dimostrabili e non rimesse a valutazioni soggettive del datore;

b) la “integrità del servizio pubblico” (poiché resta ferma, ex art. 8, co. 4, la disciplina del lavoro pubblico di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001), è da intendersi come limitata a quei servizi pubblici gestiti da enti o società cui non si applica la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA;

c) il “conflitto di interessi”, anche alla luce degli orientamenti maturati in materia di anticorruzione, ricorre quando l'ulteriore attività lavorativa, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., comporti, anche potenzialmente, interessi in contrasto con quelli del datore di lavoro;

d) infine, in ossequio ai principi generali di buona fede e correttezza, spetta al lavoratore informare il datore ove ricorrano talune delle condizioni ostative al cumulo di impieghi (Min. Lav., circ. 20 settembre 2022, n. 19, par. 4.2).


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