L'aumento dell'arco temporale di fruizione dei congedi parentali dai 12 ai 14 anni di età dei figli previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 199/2025 (Bilancio 2026) riguarda solo i lavoratori dipendenti. Lo ha sottolineato l' Inps nel messaggio 251/2026, pubblicato ieri, in cui ha fatto il punto sulle novità introdotte per questi congedi facoltativi dal 1° gennaio scorso. Si ricorda che i congedi con indennità previsti dagli articoli 32, 34 e 36 del Dlgs 151/2001 sono utilizzabili da entrambi i genitori. Più specificamente, la madre può usufruire di massimo sei mesi di congedo entro i primi 14 anni del figlio, mentre il padre ha diritto a un massimo sei mesi elevabili a sette per un totale complessivo massimo di 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno tre mesi). Il congedo può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio dalla fine del periodo di congedo di maternità obbligatorio per la lavoratrice dipendente e dalla data di nascita del bambino per il lavoratore dipendente padre. In caso di adozione o di affidamento/collocamento il congedo spetta, invece, entro i 14 anni di età dall'ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della sua maggiore età. Mauro Pizzin Come detto, la disposizione contenuta nella nuova legge di Bilancio riguarda solo i genitori dipendenti, mentre nulla cambia per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi. Più precisamente: per i primi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a 12 anni dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione: per i secondi il limite temporale di fruizione del congedo parentale resta fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall'ingresso in famiglia in caso di azione o di affidamento/collocamento. A livello operativo nel messaggio l'Istituto ha comunicato che lo scorso 8 gennaio è stata aggiornata sul suo internet la procedura "Domande di maternità e paternità", che va utilizzata dai genitori lavoratori dipendenti per la presentazione telematica della domanda. Nel caso in cui tra la data di entrata in vigore della legge di Bilancio e quella di aggiornamento non sia stato possibile presentare la domanda di indennità prevista per il congedo, l' Inps ha fatto infine sapere che si potrà provvedere successivamente presentandola per i periodi pregressi che siano stati fruiti tra il 1° e l'8 gennaio. Le strutture territoriali dovranno quindi considerare per la definizione di queste domande l'oggettiva impossibilità di presentazione preventiva delle stesse da parte degli interessati.
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