Tra le principali novità rispetto al testo originario del decreto legge, si segnalano le seguenti:
• È stato eliminato il limite anagrafico di 45 anni per i riscatti della laurea da parte dei lavoratori in attività dal 1° gennaio 1996.
• Ai fini del RDC il reddito di 6.000 euro viene elevato di 7.500 euro per ogni componente il nucleo familiare con disabilità o non autosufficiente.
• La PDC può essere erogata anche se il componente con 67 anni di età convive con una o più persone che non hanno questo requisito ma sono in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
• I richiedenti RDC extraUE dovranno certificare reddito e composizione del nucleo familiare tramite documentazione del Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato.
• Ai fini del RDC i genitori con minori dovranno esibire l'Isee dell'altro genitore anche se non sposato o non convivente
• Per le separazioni ed i divorzi avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da un verbale dei vigili.
• L'erogazione del RDC e della PDC viene sospesa a coloro che vengono sottoposti ad una misura cautelare o condannati anche con sentenza non definitiva.
• Chi ha presentato la domanda per il RDC in base ai requisiti previsti dal DL 4/2019 (adesso modificati dalla Legge di conversione) potrà continuare a fruire dell'incentivo per 6 mesi, durante i quali dovrà aggiornare la propria documentazione.
• L'erogazione delle pensioni sarà sospesa se il titolare risulta latitante per gravi reati.
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