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martedì 23 luglio 2019

Assunzioni agevolate per chi percepisce il Reddito di cittadinanza


I datori di lavoro beneficiari

L'INPS interviene sull'incentivo previsto per i soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza (di seguito “Rdc”): tale agevolazione, disciplinata dal c.d Decreto Quota 100 (art. 8 DL 4/2019, conv. in L. 26/2019) spetta ai datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Sino ad oggi, seppure l'agevolazione fosse normativamente prevista, non erano presenti indicazioni di prassi e, in seguito anche all'istituzione del portale ANPAL per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, questa circolare rappresenta un ulteriore tassello per la piena operatività del sistema.
La circolare, in realtà, più che fornire la prassi operativa, per la quale si rinvia ad un ulteriore messaggio, chiarisce alcuni dubbi applicativi della misura. Si rimanda ad un apposito messaggio anche per le modalità di richiesta, attraverso il portale agevolazioni INPS.
Il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:
imprenditori;
non imprenditori, come ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.
Rientrano comunque nell'applicazione della misura:
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio (artt. 31 e 114 D. Lgs. 267/2000);
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono escluse dall'applicazione della misura:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella L. 70/1975, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella L. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D. Lgs. 300/1999.
L'agevolazione
La misura agevolativa prevede che in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, vi sia l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di € 780.
La durata dell'incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Il periodo di godimento quindi è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità.
Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima (art. 3, c. 6, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019), la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.
Per l'accesso alla misura è necessario che il datore di lavoro abbia preliminarmente comunicato le disponibilità dei posti vacanti sulla piattaforma dedicata attivata nei giorni scorsi dall'Anpal (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/).
L'inserimento dei percettori di Rdc è anche previsto attraverso un percorso di formazione sviluppato da enti di formazione accreditati con relativo patto di formazione. In questo caso, se l'assunzione riguarda un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo oggetto del patto, l'incentivo è riconosciuto con un tetto massimo di € 390 all'ente formatore sotto forma di sgravio contributivo, mentre l'altra metà è riconosciuta al datore di lavoro che assume il soggetto.
Per questa casistica il periodo minimo di fruizione è di 6 mensilità.
Assunzione
Durata
Tetto massimo
Diretta (con registrazione su portale Anpal)
Differenza tra 18 mensilità e periodo di RDC già fruito. Minimo 5 mensilità.
€ 780 mensili
Attraverso Ente Formazione
Differenza tra 18 mensilità e periodo di RDC già fruito. Minimo 6 mensilità.
€ 390 mensili per ente formatore
€ 390 mensili per datore di lavoro
Le condizioni per l'accesso alla misura
La possibile fruizione del beneficio è subordinata al rispetto di una serie di condizioni da parte del datore di lavoro:
- un incremento occupazionale netto riferito esclusivamente a lavoratori a tempo indeterminato (art. 31, c. 1, lett. f), D.Lgs. 150/2015);
- l'assunzione non deve costituire l'attuazione di un obbligo preesistente;
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza;
- il datore di lavoro non deve avere in atto riduzioni del personale o sospensioni;
- l'assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro collegato;
- deve esserci regolarità contributiva (DURC);
- l'assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali rappresentativi;
- il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (art. 3 L. 68/1999), salvo che il percettore di Rdc assunto non appartenga esso stesso alle categorie protette;
- il datore di lavoro deve rispettare i limiti Europei rispetto agli aiuti di stato (de minimis).
In merito all'ultimo punto, l'INPS nella circolare chiarisce che provvederà al riconoscimento dell'agevolazione solo dopo aver consultato il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Le assunzioni agevolate
L'esonero contributivo agisce sulle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia full-time. Sul punto, l'istituto sottolinea che nelle ipotesi in cui si voglia tutelare particolari situazioni soggettive del lavoratore è possibile trasformare, su richiesta del medesimo dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell'agevolazione.
Il riferimento è quindi solamente alle trasformazioni a tempo pieno part-time (art. 8 D.Lgs. 81/2015), riferite a motivazioni legate a gravi patologie o alla conversione del congedo parentale in part time.
L'INPS ricorda che nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time (per le causali di cui sopra: art. 8 D.Lgs 81/2015), sarà onere del datore di lavoro eventualmente riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.
La circolare sottolinea l'esclusione dall'assunzione agevolata dei rapporti di lavoro intermittente, delle prestazioni di lavoro occasionali (art. 54-bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017), dei rapporti di lavoro con qualifica di dirigente e dei rapporti di lavoro domestico.
Vengono invece ricomprese nelle assunzioni a tempo indeterminato full-time l'apprendistato e l'assunzione a scopo di somministrazione, sempre che, nell'ultima ipotesi, anche il rapporto con l'utilizzatore sia full-time, anche se a tempo determinato.
Possono usufruire dell'agevolazione
Non possono usufruire dell'agevolazione
- Rapporto di lavoro indeterminato full- time;
- Apprendistato full-time;
- Lavoratore indeterminato somministrato a tempo determinato full time;
- Lavoratore indeterminato somministrato a tempo indeterminato full time.
- Rapporti lavoro domestico;
- Assunzioni con qualifica di dirigente;
- Lavoro occasionale;
- Rapporti di lavoro part-time;
- Lavoratore indeterminato somministrato a tempo parziale.
La restituzione del beneficio
Altra indicazione chiarificatrice della circolare INPS è legata alla restituzione dell'incentivo fruito (art. 8, c. 1 e 2, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).
La normativa prevede che in caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc, nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito.
Da tale restituzione, come normativamente previsto, vengono esclusi i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo.
Tale esclusione aveva generato alcune perplessità circa le tipologie di recesso ricomprese nelle motivazioni di esclusione: l'istituto cerca di portare ordine chiarendo che il datore è tenuto alla restituzione dell'agevolazione nelle seguenti ipotesi:
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo che siano ritenuti illegittimi;
- recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione (per apprendistato di primo livello il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi costituisce giustificato motivo di licenziamento che quindi non prevede restituzione del beneficio);
- recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- dimissioni del lavoratore per giusta causa.
Resta da comprendere, in merito alla restituzione del beneficio, il comportamento da tenere in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Viene inoltre chiarito che in caso di incentivo riconosciuto anche all'ente di formazione, la restituzione opera solamente per il datore di lavoro che recede.
La revoca del diritto al Rdc, se disposta successivamente all'assunzione dello stesso soggetto, comporta invece la perdita del beneficio sia per il datore di lavoro che per l'ente di formazione.
Trasferimento del beneficio e cumulabilità
E' prevista la trasferibilità del beneficio residuo in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato (art. 1406 c.c.); mentre tale ipotesi non è prevista in caso di subentro di nuovo appaltatore nella fornitura dei servizi con assunzione in attuazione di obbligo stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Il beneficio è cumulabile unicamente con l'esonero per il Mezzogiorno (art. 1, c. 247, L. 145/2018 come regolamentato dal DD Anpal 19 aprile 2019 n. 178 e DD Anpal 12 luglio 2019 n. 311).
In questo caso, qualora il beneficio superi l'importo dei contributi aziendali, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio per l'assunzione del percettore di Rdc come credito d'imposta.
Sul punto si attende indicazione circa le modalità attuative con apposito decreto.
La misura dell'agevolazione
L'agevolazione è pari all'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di € 780 mensili.
L'importo da considerare ai fini del riconoscimento dello sgravio è il beneficio economico mensile spettante al nucleo familiare all'atto di assunzione del lavoratore (art. 3, c. 1, DL. 4/2019 conv. in L. 26/2019).
E' quindi possibile riconoscere lo sgravio anche per più di un'assunzione dei componenti del medesimo nucleo, purché, a seguito della prima assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di Rdc: infatti il maggior reddito da lavoro concorre, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, rideterminando conseguentemente l'importo mensile del Rdc.
Questo nuovo Rdc costituirà il nuovo tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di membri del nucleo.
Ricordando però che la legge (art. 4, c. 10, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019) dispone che “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”, in questo caso quindi non vi sarà rideterminazione del Rdc.
Si ricorda, in particolare, con riferimento all'effettiva entità dell'incentivo, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all'INAIL (art. 8 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019);
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” (art. 1, c. 755, L. 296/2006), per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi (art. 1, c. 756 ultimo periodo, L. 296/2006) il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 D.Lgs 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi (art. 33, c. 4, D.Lgs 148/2015), nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (art. 40 D.Lgs. 148/2015);
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (Circ. INPS 2 marzo 2018 n. 40);
- il contributo aggiuntivo IVS dell'1% (art. 3-ter L. 438/1992).
Nel caso in cui l'assunzione riguardi una professionalità coerente con il profilo formativo acquisito presso un Ente di formazione accreditato o presso un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua (art. 118 L. 388/2000), il datore di lavoro che assume ha diritto alla metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di € 390 mensili e per minimo 6 mensilità. Nell'ultimo caso sarà onere del datore di lavoro comunicare all'ente formativo l'eventuale recesso anticipato dal rapporto di lavoro ai fini dell'interruzione della fruizione del beneficio.
Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (Circ. INPS 12 aprile 1999 n. 84), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
La richiesta del beneficio
Ai fine della richiesta del beneficio e per conoscere con certezza l'ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS domanda di ammissione dell'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall'Istituto, sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo).
L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- calcolerà l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Rdc in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
- fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del Rdc e che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione.
L'importo dell'incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
Sul punto l'operatività della procedura sarà comunicata con apposito messaggio.
Fonte di Luca Furfaro.

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