I
datori di lavoro beneficiari
L'INPS
interviene sull'incentivo previsto per i soggetti
percettori del Reddito di Cittadinanza (di
seguito “Rdc”): tale agevolazione, disciplinata dal c.d Decreto Quota 100 (art.
8 DL 4/2019, conv. in L. 26/2019) spetta ai datori di lavoro che assumono, con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari
del Reddito di cittadinanza.
Sino ad oggi, seppure l'agevolazione
fosse normativamente prevista, non erano presenti indicazioni di prassi e, in
seguito anche all'istituzione del portale ANPAL per l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, questa circolare rappresenta un ulteriore tassello per la
piena operatività del sistema.
La circolare, in realtà, più che fornire
la prassi operativa, per la quale si rinvia ad un ulteriore messaggio,
chiarisce alcuni dubbi applicativi della misura. Si rimanda ad un apposito
messaggio anche per le modalità di richiesta, attraverso il portale
agevolazioni INPS.
Il beneficio in oggetto si applica ai
seguenti datori di lavoro:
- imprenditori;
- non imprenditori,
come ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di
volontariato, studi professionali, ecc.
Rientrano comunque nell'applicazione della misura:
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari
trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che, per effetto dei processi
di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a
capitale interamente pubblico;
-
le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni
di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed
iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche
in consorzio (artt. 31 e 114 D. Lgs. 267/2000);
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono escluse dall'applicazione della misura:
- le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i
Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le
Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità
montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case
popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge
istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella L.
70/1975, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni,
consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non
compresi nella L. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle
Regioni o dalle Province autonome;
- le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D. Lgs. 300/1999.
L'agevolazione
La
misura agevolativa prevede che in caso di assunzione a tempo pieno e
indeterminato del beneficiario del Rdc, vi sia l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di
lavoro e del lavoratore, nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante al
lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di € 780.
La durata dell'incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del
Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Il periodo di godimento quindi è pari
alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del
Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità.
Nel caso in cui il Rdc percepito dal
lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima (art. 3, c. 6,
DL 4/2019 conv. in L. 26/2019), la durata dell'incentivo è stabilita nella
misura fissa di 5 mensilità.
Per l'accesso alla misura è necessario che il datore di lavoro abbia
preliminarmente comunicato le disponibilità dei posti vacanti sulla piattaforma
dedicata attivata nei giorni scorsi dall'Anpal (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/).
L'inserimento
dei percettori di Rdc è anche previsto attraverso un percorso di formazione sviluppato da enti di formazione accreditati con
relativo patto di formazione. In questo caso, se l'assunzione riguarda un'attività
lavorativa coerente con il percorso formativo oggetto del patto, l'incentivo è
riconosciuto con un tetto massimo di € 390 all'ente formatore sotto forma di
sgravio contributivo, mentre l'altra metà è riconosciuta al datore di lavoro
che assume il soggetto.
Per questa casistica il periodo minimo
di fruizione è di 6 mensilità.
Assunzione
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Durata
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Tetto massimo
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Diretta (con registrazione su portale
Anpal)
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Differenza tra 18 mensilità e periodo
di RDC già fruito. Minimo 5 mensilità.
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€ 780 mensili
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Attraverso Ente Formazione
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Differenza tra 18 mensilità e periodo
di RDC già fruito. Minimo 6 mensilità.
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€ 390 mensili per ente formatore
€ 390 mensili per datore di lavoro
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Le
condizioni per l'accesso alla misura
La
possibile fruizione del beneficio è subordinata al rispetto di una serie di condizioni da parte del datore di lavoro:
- un incremento occupazionale netto
riferito esclusivamente a lavoratori a tempo indeterminato (art. 31, c. 1,
lett. f), D.Lgs. 150/2015);
- l'assunzione non deve costituire
l'attuazione di un obbligo preesistente;
- l'assunzione non deve violare il
diritto di precedenza;
- il datore di lavoro non deve avere in
atto riduzioni del personale o sospensioni;
- l'assunzione non deve riguardare
lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro collegato;
- deve esserci regolarità contributiva
(DURC);
- l'assenza di violazioni delle norme a
tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali rappresentativi;
- il datore di lavoro deve essere in
regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (art. 3 L.
68/1999), salvo che il percettore di Rdc assunto non appartenga esso stesso
alle categorie protette;
-
il datore di lavoro deve rispettare i limiti Europei rispetto agli aiuti di
stato (de minimis).
In merito all'ultimo punto, l'INPS nella
circolare chiarisce che provvederà al riconoscimento dell'agevolazione solo
dopo aver consultato il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Le
assunzioni agevolate
L'esonero contributivo agisce sulle
assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a
condizione che il relativo rapporto di lavoro sia full-time. Sul punto,
l'istituto sottolinea che nelle ipotesi in cui si voglia tutelare particolari
situazioni soggettive del lavoratore è possibile trasformare, su richiesta del
medesimo dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
continuare a fruire dell'agevolazione.
Il
riferimento è quindi solamente alle trasformazioni
a tempo pieno part-time (art. 8 D.Lgs.
81/2015), riferite a motivazioni legate a gravi patologie o alla conversione
del congedo parentale in part time.
L'INPS ricorda che nelle ipotesi di
assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time (per le
causali di cui sopra: art. 8 D.Lgs 81/2015), sarà onere del datore di lavoro
eventualmente riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi
effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.
La
circolare sottolinea l'esclusione dall'assunzione
agevolata dei rapporti di lavoro
intermittente, delle prestazioni di lavoro occasionali (art. 54-bis DL 50/2017
conv. in L. 96/2017), dei rapporti di lavoro con qualifica di dirigente e dei rapporti
di lavoro domestico.
Vengono
invece ricomprese nelle assunzioni a tempo indeterminato full-time l'apprendistato e l'assunzione a scopo di somministrazione,
sempre che, nell'ultima ipotesi, anche il rapporto con l'utilizzatore sia
full-time, anche se a tempo determinato.
Possono usufruire
dell'agevolazione
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Non possono
usufruire dell'agevolazione
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- Rapporto di lavoro indeterminato
full- time;
- Apprendistato full-time;
- Lavoratore indeterminato
somministrato a tempo determinato full time;
- Lavoratore indeterminato
somministrato a tempo indeterminato full time.
|
- Rapporti lavoro domestico;
- Assunzioni con qualifica di
dirigente;
- Lavoro occasionale;
- Rapporti di lavoro part-time;
- Lavoratore indeterminato
somministrato a tempo parziale.
|
La
restituzione del beneficio
Altra indicazione chiarificatrice della
circolare INPS è legata alla restituzione dell'incentivo fruito (art. 8, c. 1 e
2, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).
La normativa prevede che in caso di
licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc, nei 36 mesi successivi
all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo
fruito.
Da
tale restituzione, come normativamente previsto, vengono esclusi i licenziamenti per giusta causa e giustificato
motivo.
Tale esclusione aveva generato alcune
perplessità circa le tipologie di recesso ricomprese nelle motivazioni di
esclusione: l'istituto cerca di portare ordine chiarendo che il datore è tenuto
alla restituzione dell'agevolazione nelle seguenti ipotesi:
- licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo che siano ritenuti illegittimi;
- recesso dal contratto di
apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di
formazione (per apprendistato di primo livello il mancato raggiungimento degli
obiettivi formativi costituisce giustificato motivo di licenziamento che quindi
non prevede restituzione del beneficio);
- recesso dal contratto, da parte del
datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- dimissioni del lavoratore per giusta
causa.
Resta
da comprendere, in merito alla restituzione del beneficio, il comportamento da
tenere in caso di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
Viene inoltre chiarito che in caso di
incentivo riconosciuto anche all'ente di formazione, la restituzione opera
solamente per il datore di lavoro che recede.
La revoca del diritto al Rdc, se
disposta successivamente all'assunzione dello stesso soggetto, comporta invece
la perdita del beneficio sia per il datore di lavoro che per l'ente di
formazione.
Trasferimento
del beneficio e cumulabilità
E'
prevista la trasferibilità del beneficio residuo in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato (art. 1406 c.c.); mentre
tale ipotesi non è prevista in caso di subentro di nuovo appaltatore nella
fornitura dei servizi con assunzione in attuazione di obbligo stabilito dalla
legge o dalla contrattazione collettiva.
Il
beneficio è cumulabile unicamente con l'esonero
per il Mezzogiorno (art. 1, c. 247, L. 145/2018 come
regolamentato dal DD Anpal 19 aprile 2019 n. 178 e DD Anpal 12 luglio 2019 n.
311).
In questo caso, qualora il beneficio
superi l'importo dei contributi aziendali, il datore di lavoro potrà fruire del
beneficio per l'assunzione del percettore di Rdc come credito d'imposta.
Sul punto si attende indicazione circa
le modalità attuative con apposito decreto.
La
misura dell'agevolazione
L'agevolazione
è pari all'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e dei contributi
dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore
assunto e, comunque, entro il
tetto di € 780 mensili.
L'importo
da considerare ai fini del riconoscimento dello sgravio è il beneficio economico mensile spettante al nucleo
familiare all'atto di assunzione del
lavoratore (art. 3, c. 1, DL. 4/2019 conv. in L. 26/2019).
E'
quindi possibile riconoscere lo sgravio anche per più di un'assunzione dei componenti del medesimo
nucleo, purché, a seguito della prima
assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di Rdc: infatti il
maggior reddito da lavoro concorre, a decorrere dal mese successivo a quello
della variazione, alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%,
rideterminando conseguentemente l'importo mensile del Rdc.
Questo nuovo Rdc costituirà il nuovo
tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di membri del nucleo.
Ricordando
però che la legge (art. 4, c. 10, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019) dispone che “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre
duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il
medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”, in
questo caso quindi non vi sarà rideterminazione del Rdc.
Si
ricorda, in particolare, con riferimento all'effettiva entità dell'incentivo,
che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti
all'INAIL (art. 8 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019);
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo
per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” (art. 1, c. 755,
L. 296/2006), per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi
contributivi (art. 1, c. 756 ultimo periodo, L. 296/2006) il contributo, ove
dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 D.Lgs 148/2015, per
effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi (art. 33,
c. 4, D.Lgs 148/2015), nonché al Fondo di solidarietà territoriale
intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà
bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (art. 40 D.Lgs.
148/2015);
- le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di
solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (Circ. INPS 2 marzo 2018
n. 40);
- il contributo aggiuntivo IVS dell'1%
(art. 3-ter L. 438/1992).
Nel
caso in cui l'assunzione riguardi una
professionalità coerente con il profilo formativo acquisito presso un Ente di
formazione accreditato o presso un fondo
paritetico interprofessionale per la formazione continua (art. 118 L.
388/2000), il datore di lavoro che assume ha diritto alla metà dell'importo
mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
massimo di € 390 mensili e per minimo 6 mensilità. Nell'ultimo caso sarà onere
del datore di lavoro comunicare all'ente formativo l'eventuale recesso
anticipato dal rapporto di lavoro ai fini dell'interruzione della fruizione del
beneficio.
Il
periodo di godimento dell'agevolazione può
essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza
obbligatoria dal lavoro per maternità (Circ. INPS 12 aprile 1999 n. 84),
consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
La
richiesta del beneficio
Ai
fine della richiesta del beneficio e per conoscere con certezza l'ammontare e
la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare
all'INPS domanda di ammissione dell'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza
on-line appositamente predisposto dall'Istituto, sul sito internet www.inps.it,
nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione
DiResCo).
L'INPS, una volta ricevuta la domanda
telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- calcolerà l'ammontare e la durata del
beneficio spettante in base alle informazioni sul Rdc in suo possesso e in base
all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore
di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
-
consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.
1407/2013, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per
quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
- fornirà, qualora risulti che il
lavoratore sia percettore del Rdc e che vi sia sufficiente capienza di aiuti de
minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda
con elaborazione del relativo piano di fruizione.
L'importo dell'incentivo riconosciuto
dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione
che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
Sul punto l'operatività della procedura
sarà comunicata con apposito messaggio.
Fonte di Luca Furfaro.
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