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giovedì 28 novembre 2019

Metalmeccanica industria: Diritto allo studio – Art. 8, Sezione Quarta, Titolo VI.

Premessa
È stata realizzata una semplificazione e razionalizzazione delle clausole contrattuali riguardanti il “Diritto allo studio”, in coerenza con il cambiamento del quadro legislativo di riferimento, finalizzando  il riconoscimento delle ore di permesso già previste, in particolare le “150 ore”, esclusivamente al conseguimento di un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ) così come recepito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
Pertanto, non è più prevista la possibilità di fruire delle “150 ore” per la frequenza di “corsi di cultura generale”.
La disciplina contrattuale è stata riordinata distinguendo modalità e criteri di riconoscimento dei permessi retribuiti triennali pro-capite pari, rispettivamente, a 250 ore e a 150 ore, in relazione alle tipologie di qualificazione conseguibili.
Nel contempo, sono state confermate le regole di carattere “collettivo” che condizionano il riconoscimento e la fruizione dei permessi retribuiti per il singolo lavoratore; in particolare, il monte ore aziendale e la percentuale di assenza contemporanea.

Le “250 ore” di permesso retribuito
Come specificato alle lettere A) e B) della Tabella e corrispondenti punti 1 e 2 del QEQ, di cui all’articolo 8 in esame, possono essere richieste 250 ore di permesso retribuito pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, per la frequenza di corsi per l’alfabetizzazione e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento del:
  • diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione corrispondente alla Scuola secondaria di primo grado;
  • certificato delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione corrispondente alla fine del primo biennio di liceo, istituti tecnici, istituti professionali ovvero percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali e quadriennali di competenza regionale.
Inoltre, ritenendo le Parti opportuno confermare la precedente previsione, le 250 ore possono essere richieste anche per la frequenza di:
  • corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l’integrazione.
Per poter beneficiare delle 250 ore di permesso i corsi devono essere erogati esclusivamente dai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti secondo la riorganizzazione stabilita dal Decreto del MIUR del 25 ottobre 2007.
La quota di ore di permesso fruibili dal lavoratore è strettamente correlata alla durata del corso in funzione del rapporto di 2/3 fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza.
Le ore di frequenza in cui si articola il corso possono anche non coincidere, in tutto o in parte, con l’orario di lavoro dell’interessato.
In pratica, il lavoratore può richiedere  due ore di permesso retribuito ogni tre ore di corso fino a concorrenza delle 250 ore di permesso pro-capite.
Diversamente da quanto precedentemente previsto, il lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti, in aggiunta alle 250 ore, per tutti i giorni di prova in cui si articola l’esame in applicazione di quanto espressamente previsto dall’art. 10, L. n. 300/70.

Le “150 ore” di permesso retribuito
A differenza di quanto precedentemente stabilito,  le 150 ore di permesso retribuito possono ora essere richieste sia per il conseguimento del diploma liceale o di istruzione tecnica e professionale che per il conseguimento di un titolo legale di istruzione terziaria.
Tale estensione è stata controbilanciata dall’abolizione delle previsioni riguardanti i permessi  per i due giorni lavorativi antecedenti gli esami e le 40 ore per la frequenza dell’ultimo triennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Rimane, invece, confermato il diritto a permessi retribuiti, in aggiunta alle 150 ore, per tutti i giorni di prova in cui si articola l’esame in applicazione di quanto espressamente previsto dall’art. 10, L. n. 300/70.

Le “150 ore” per il Diploma liceale o di istruzione tecnica e professionale
In particolare, come indicato alla lettera C) della Tabella e relativi livelli  3 e 4, del QEQ, possono essere richieste 150 ore di permesso retribuito pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del:
  • diploma professionale di tecnico corrispondente a percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale di competenza delle Regioni;
  • diploma liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale corrispondenti a percorsi scolastici quinquennali;
  • certificato di specializzazione tecnica superiore corrispondente a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di competenza delle Regioni.
Anche in questo caso la quota di ore di permesso fruibili dal lavoratore è strettamente correlata alla durata del corso ma in base al rapporto di 1/2 fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza.
Le ore di frequenza in cui si articola il corso possono anche non coincidere, in tutto o in parte, con l’orario di lavoro dell’interessato.
In pratica il lavoratore può assentarsi dal lavoro fruendo di un’ora di permesso ogni due ore di corso fino a concorrenza delle 150 ore.
Le 150 ore possono essere riconosciute solo se i corsi sono erogati, a seconda della tipologia, da Istituti di istruzione o da Istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione professionale e Istruzione formativa tecnica superiore legalmente riconosciuti a livello statale o regionale.

Le “150 ore” per l’Istruzione terziaria
Le 150  di permesso retribuito pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno possono essere, altresì, richieste per la frequenza di corsi finalizzati, come indicato nella lettera D) della Tabella e relativi livelli  5, 6, 7 e 8 del QEQ, al conseguimento del:
  • diploma di tecnico superiore corrispondente a corsi di Istituti tecnici superiori (ITS);
  • laurea o diploma accademico di primo livello corrispondenti a percorsi triennali universitari;
  • laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello corrispondenti a percorsi biennali universitari;
  • master universitari di primo o secondo livello, diploma di perfezionamento di primo o secondo livello, corrispondenti a percorsi minimi annuali;
  • diploma accademico di secondo livello, diploma accademico di specializzazione di primo livello, diploma di specializzazione, diploma accademico di specializzazione di secondo livello, corrispondenti a percorsi minimi biennali;
  • dottorato di ricerca o diploma accademico di formazione alla ricerca corrispondenti a percorsi triennali.
Gli Istituti erogatori sono esclusivamente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) o le Università abilitate al rilascio del titolo legale di studio corrispondente.
Per determinare la quota di permessi fruibili dai lavoratori  frequentanti corsi di istruzione terziaria è prevista una specifica regola in base alla quale sono riconosciute 150 ore, per ogni triennio o frazione di triennio che si determinano nell’arco di un periodo massimo pari al  doppio della durata del corso medesimo.
In sintesi:
  • nel caso di un corso di durata annuale il lavoratore avrà diritto a fruire di 150 ore in un periodo massimo di due anni;
  • nel caso di un corso di durata biennale il lavoratore avrà diritto a fruire di 150 ore nel primo triennio e ad ulteriori 150 ore nel corso del quarto anno;
  • nel caso di un corso triennali il lavoratore avrà diritto, nei limiti massimi di 6 anni, a fruire di 150 ore rispettivamente per il primo ed il secondo triennio;
  • nel caso di un corso di durata quadriennale il lavoratore avrà diritto, nei limiti massimi di otto anni, a fruire di 150 ore per i primi due trienni e di ulteriori 150 ore per gli ultimi due anni;
  • nel caso di un corso di durata quinquennale il lavoratore avrà diritto, nel limite massimo di 10 anni, a fruire di 150 ore per tre trienni ed ulteriori 150 ore per l’ultimo anno.
Nel caso in cui il lavoratore studente abbia superato nel triennio 9 esami e, nel contempo, consumato le 150 ore di permesso, saranno riconosciute in aggiunta ulteriori  16 ore di permesso retribuito per la preparazione di ogni esame successivo che intenda sostenere nell’ambito del triennio medesimo; questi permessi aggiuntivi, come espressamente precisato, non intaccano il monte ore aziendale. A tali fini, si è specificato, che non sono considerati esami tutte le cosiddette prove “in itinere” (ad esempio, esoneri, parziali, idoneità).
Per quanto riguarda, poi, il diritto a permessi retribuiti, in aggiunta alle 150 ore, per tutti i giorni di prova in cui si articola l’esame, rimane confermata la precedente previsione che i giorni di esame non daranno luogo al riconoscimento di permessi retribuiti nel caso di esami universitari ripetuti per più di due volte nel corso dello stesso anno accademico.

Modalità di richiesta dei permessi
Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta almeno un mese prima dell’inizio del corso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell’esame che intende sostenere.
A richiesta dell’azienda il lavoratore dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie  a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme contrattuali per il riconoscimento dei permessi relativamente all’iscrizione, tipologia, durata, frequenza del corso eventualmente comprensivo di tirocini curriculari, esami sostenuti e conseguimento del titolo di studio.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso fruito, fermo restando che il presupposto per il riconoscimento dei permessi, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
I permessi retribuiti previsti per l’esercizio del diritto allo studio possono essere cumulabili in capo al singolo lavoratore solo per il raggiungimento di titoli di studio di livello superiore a quelli già posseduti. Pertanto, nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda, è esclusa la possibilità di duplicare la fruizione dei permessi per il raggiungimento di titoli di studio equivalenti come, ad esempio, un secondo diploma o una seconda laurea.

Monte ore triennale aziendale
L’esercizio del diritto allo studio da parte al singolo lavoratore sia per la fruizione delle “250 ore” che delle “150 ore”, è soggetto ad una condizione di carattere “collettivo” costituita dal monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori dell’azienda. In sostanza, potranno essere riconosciute per ogni singolo lavoratore le ore di permesso richieste fintantoché vi sia capienza nel monte ore aziendale.
Il monte ore aziendale è quantificato all’inizio di ogni triennio moltiplicando 7 ore annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati a quella data nell’azienda oppure prendendo a riferimento l’unita produttiva secondo la prassi già in atto, fermo restando i conguagli che possono essere effettuati successivamente in ragione delle variazioni del numero dei dipendenti che siano nel frattempo intervenute.
In coerenza con l’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale, il ciclo di determinazione triennale del monte ore complessivo decorre, per tutte le aziende, dal 1° gennaio 2017.
Pertanto, le richieste di fruizione dei permessi per il diritto allo studio presentate dai singoli lavoratori in applicazione della nuova normativa contrattuale dovranno essere valutate con riferimento al monte ore aziendale quantificato al 1° gennaio 2017 fino a capienza.

È importante precisare che nel caso in cui non vi sia eventualmente capienza nel monte ore aziendale per il riconoscimento delle “150 ore” ai lavoratori studenti iscritti a corsi universitari, antecedentemente al 1° gennaio 2017, ai quali erano state già accordate le previsioni di cui all’art. 8, Sezione Quarta – Titolo VI del CCNL 5 dicembre 2012, dovranno essere comunque riconosciuti almeno i permessi retribuiti per i due giorni lavorativi antecedenti gli esami, secondo le condizioni e modalità ivi disciplinate.

Percentuale di assenza contemporanea
Una seconda condizione “collettiva” prevista per regolare il riconoscimento dei permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di studio,  ma anche per la partecipazione alle iniziative di formazione continua di cui all’art. 7, attiene al rispetto di una  percentuale unica di assenza contemporanea pari, di norma,  al 3% della forza occupata nell’unità produttiva (nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale sono arrotondati all’unità superiore).
Ai fini del computo della percentuale di assenza contemporanea sono espressamente esclusi i permessi richiesti per sostenere le prove di esame.
Considerato che l’applicazione di tale percentuale deve essere coerente con le esigenze tecnico-organizzative,  l’azienda può permettere il superamento della percentuale di assenza, qualora le suddette esigenze lo consentano, così come, al contrario, può non autorizzare l’assenza del lavoratore per ragioni tecniche od organizzative sebbene non sia stato raggiunto il tetto di percentuale di assenza contemporanea.
Peraltro, nell’articolo 7, è espressamente previsto che, nel caso in cui  le ore di formazione continua richieste dal lavoratore non siano state fruite per ragioni tecnico-organizzative o per il superamento della percentuale massima di assenza complessiva, queste saranno cumulabili  con le ore di competenza del triennio successivo.
Nell’art. 8 si è, altresì, precisato che le aziende dovranno favorire, indipendentemente  dal rispetto della percentuale di assenza contemporanea la frequenza dei corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive fermo restando che dovrà essere comunque garantito, tramite accordi con la Rsu, lo svolgimento dell’attività produttiva in ogni reparto.

Ulteriori facilitazioni per i lavoratori studenti
Rimangono confermate le precedenti facilitazioni previste per i lavoratori studenti.
In particolare:
  • la possibilità di chiedere di essere immessi in turni che facilitino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami;
  • la facoltà di richiedere di essere esonerati dal prestare lavoro straordinario ovvero durante i riposi settimanali;
  • l’opportunità per i lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio di richiedere 120 ore annue di permesso non retribuito il cui utilizzo sarà programmato trimestralmente pro-quota in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative (per i lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio è prevista la possibilità di fruire del periodo di aspettativa per formazione disciplinata dall’articolo 9, Sezione quarta, Titolo VI, pari ad un massimo di 11 mesi non retribuiti, anche frazionati).

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