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venerdì 18 ottobre 2019

Il sostituto d'imposta


Il sostituto d'imposta

Il soggetto che ha l'obbligo di pagare una determinata imposta si dice soggetto passivo dell'imposta.

Non sempre il soggetto passivo di un'imposta è colui che ne sopporta il costo finale. 

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso - nei diversi termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (7 marzo 2019 ovvero il 31 ottobre 2019) - la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

Il pagamento delle imposte

Il costo finale dell'imposta infatti deve gravare sempre sul soggetto in capo al quale si realizza il presupposto dell'imposta (cioè quella situazione economica che la legge ritiene di assoggettare a imposta), ma la legge può prevedere che in determinati casi l'obbligo di versare l'imposta all'Ente impositore (soggetto attivo) spetti ad un diverso soggetto.
Si hanno così le figure del:
• responsabile d'imposta = il soggetto «obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per situazioni o fatti esclusivamente riferibili a questi» (art. 64, c.3, DPR 600/1973)
• sostituto d'imposta = il soggetto «obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili» (art. 64, c.1, DPR 600/1973)
La legge può dunque stabilire che in determinati casi (eccezionali, quindi tassativi) l'obbligo di pagare un'imposta spetti ad un soggetto diverso da quello al quale si riferisce il presupposto. 

Quando questo soggetto diventa per legge l'unico obbligato al pagamento nei confronti del soggetto attivo, si ha la sostituzione d'imposta:
•Il soggetto obbligato al pagamento si chiama sostituto;
•Il soggetto titolare della situazione che genera l'obbligo dell'imposta si chiama sostituito.
In particolare, la legge individua come sostituto d'imposta quel soggetto che è tenuto a corrispondere ad un altro soggetto le somme che costituiscono il presupposto dell'imposta (es. datore di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, intermediario per i redditi di capitale).
Il sostituto d'imposta in caso di rapporto di lavoro subordinato:
• il datore di lavoro è sostituto d'imposta del lavoratore: il datore di lavoro quindi è debitore verso l'Amministrazione finanziaria delle imposte gravanti sul reddito di lavoro dipendente da lui erogato al lavoratore;
• il lavoratore (sostituito) non è debitore verso l'Amministrazione finanziaria (cioè non è lui il soggetto che deve versare), ma gli effetti economici dell'imposizione fiscale ricadranno su di lui, perché è lui che percepisce il reddito.
Obblighi del sostituto
L'attività del sostituto di imposta deve attuare questi obblighi:

1.      ritenuta
2.      versamento
3.      rivalsa
4.      dichiarazione
1.Obblighi del sostituto, obbligo di ritenuta

Il sostituto deve trattenere materialmente una determinata parte delle somme che dovrebbe corrispondere al sostituito in base al rapporto che ha con questo (es. il datore di lavoro trattiene una parte della retribuzione lorda spettante al lavoratore)
La mancata ritenuta espone il sostituto a sanzioni
La ritenuta può essere:
• a titolo di acconto: si applica sulle somme che concorrono alla formazione di redditi soggetti alla tassazione ordinaria. È una anticipazione dell'imposta: il reddituario (es. lavoratore) al momento della dichiarazione sottrarrà dal debito la somma già trattenuta dal sostituto.
• a titolo di imposta: si applica sulle somme che sono sottratte alla tassazione ordinaria e sono soggette all'imposta sostitutiva. L'ammontare trattenuto dal sostituto coincide con l'entità dell'imposta.
La ritenuta a titolo di acconto:
• non esaurisce gli obblighi tributari del sostituito relativamente al reddito su cui incide
• costituisce cioè solo un acconto dell’IRPEF in sede di dichiarazione
• conseguentemente il fisco chiede al sostituto i nominativi dei sostituiti
La ritenuta a titolo di imposta:
• esaurisce gli obblighi tributari del sostituto relativamente al reddito su cui incide;
• conseguentemente il fisco non chiede al sostituto i nominativi dei sostituiti.
Gli artt. 23-30 del DPR 600/1973 disciplinano le ritenute, individuando per ogni tipo di presupposto quale sia la ritenuta da operare, su quale base imponibile, in quale misura.

2.Obblighi del sostituto, obbligo di versamento

Le somme ritenute vanno versate entro le scadenze stabilite dalla legge. Il mancato versamento è sanzionato autonomamente rispetto alla mancata ritenuta: cioè, mancata ritenuta e mancato versamento sono due illeciti diversi, ognuno ha la propria sanzione.

3.Obblighi del sostituto, obbligo di rivalsa

È un obbligo distinto dall'obbligo di ritenuta, ed è destinato a garantire che il costo finale dell'imposta gravi sul sostituito e non resti in capo al sostituto. L'obbligo di rivalsa consiste nel divieto di patti volti a restituire al sostituito quanto ritenuto.

4.Obblighi del sostituto, obbligo di dichiarazione

Ogni anno, il sostituto d'imposta deve presentare dichiarazione relativa ai pagamenti fatti nell'anno solare precedente (mod. 770):
- semplificato se il sostituto ha corrisposto soltanto redditi di lavoro, dipendente o autonomo - ordinario, se il sostituto ha corrisposto anche redditi di capitale).
I sostituti d'imposta per i redditi di lavoro L'art. 23, comma 1, del DPR 600/1973 individua i soggetti che sono sostituti di imposta di coloro ai quali corrispondono somme e valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente in capo a coloro che li percepiscono. Gli artt. 24, 25 e 25bis dello stesso DPR 600/1973 individuano come sostituti di imposta coloro i quali corrispondono somme e valori che costituiscono reddito, in capo a coloro che li percepiscono, -redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - redditi di lavoro autonomo - provvigioni Tale individuazione è fatta attraverso il rinvio ai «soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23» L'elenco dell'art. 23 comma 1 ha dunque portata generale per tutti i redditi di lavoro.

Sono sostituti d'imposta per i redditi di lavoro

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato; - gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (per i redditi prodotti in Italia); - le società di armamento; - le società di fatto; Sono sostituti d'imposta per i redditi di lavoro.
- le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; - le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del TUIR; - le persone fisiche che esercitano imprese agricole; - le persone fisiche che esercitano arti e professioni; - il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (introdotti dal d.l. 223/06); - il condominio.

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