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lunedì 10 febbraio 2020

Le nuove regole sulle gare d'appalto in sintesi.

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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (art. 4) - Si dispone l’obbligo per il committente di
richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (valore annuo dell’appalto, appalti di opere e servizi superiori a 200.000 euro), obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (per la corretta compilazione del modello F24, vedere Ris. A.E. 109/2019) ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; la norma inoltre stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.
L’appaltatore/subappaltatore è tenuto altresì a fornire al committente: un elenco nominativo di tutti i
lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato; l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Detta disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2020. A tale proposito, l’Agenzia delle entrate (ris. 108,
23.12.2019) ha precisato che la citata previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (da versare entro il 16 febbraio 2020 che cadendo di domenica viene posticipato a lunedì 17 febbraio), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Le condizioni per far scattare la disposizione richiamata sono quindi tre: compimento di un’opera o
più opere, o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, tramite
contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati; utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente; utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.



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