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venerdì 25 novembre 2022

Differenza tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale

Come accennato in premessa il principale elemento distintivo tra le due forme di lavoro esercitate occasionalmente è la subordinazione.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (CONTRATTO D’OPERA)

Stando alla definizione fornita dall'art. 2222 del Codice Civile (rientra nel contratto d’opera), si può parlare di lavoro autonomo occasionale quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Questi, dunque, gli elementi che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale:

    • la prestazione non è continua e duratura;

    • non c'è l'inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;

    • è assente il vincolo di coordinamento e subordinazione con il committente.

      Tra committente e lavoratore autonomo occasionale (che non necessariamente deve avere la partita IVA) viene stipulato un contratto d'opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è inquadrato fiscalmente tra i “redditi diversi”. Per la prestazione svolta il lavoratore emette una ricevuta in cui l'importo è soggetto ad una ritenuta d’acconto pari al 20%. Chiaramente se il committente è un privato cittadino la ritenuta d’acconto non dovrà essere esposta nella notula / ricevuta dal momento che il privato non può essere considerato un sostituto d’imposta.

In caso di importi superiori a 77,47 euro, si applica una marca da bollo da 2 euro. 

Il committente può agire come sostituto di imposta, versando per conto del lavoratore autonomo la ritenuta e rilasciando, l’anno fiscale successivo, la Certificazione Unica.

Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, è prevista l'esenzione per compensi percepiti nell'anno fino a 5.000 euro. Per i compensi che eccedono tale importo è prevista l'applicazione di una contribuzione pari al 33,72% (24% se pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie), di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore. Il contributo previdenziale a carico del lavoratore deve essere esposto sulla ricevuta di pagamento. In questo caso il lavoratore è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata.

Per concludere ricordiamo che dal 2022 al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, i committenti sono tenuti ad inoltrare una comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale. 


all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio.


Nel 2022 è attivo l’obbligo per i committenti che stipulano un contratto con lavoratori autonomi occasionali, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno emanato note per fornire indicazioni sulle modalità di comunicazione e sui casi di esclusione dalla normativa.

CHI SONO I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Un lavoratore autonomo occasionale è chi compie, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio di tipo intellettuale, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale. Questa è la definizione dell’articolo 2222 del Codice Civile che spiega chi sono i lavoratori autonomi occasionali e disciplina il contratto d’opera.

La prestazione non è continua e duratura;

CHI E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO

L’obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. E’ quindi il datore di lavoro che è obbligato ad inviare la comunicazione, il lavoratore non ha alcun obbligo di comunicazione.

TEMPI PER LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Per tutti i rapporti di lavoro avviati dopo l’11 gennaio 2022 la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico (regime ordinario).

Per completezza informativa segnaliamo che l’obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021.

COME COMUNICARE IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

La comunicazione preventiva deve essere effettuata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro online attraverso le caselle di posta indicate nella circolare nota 29 dell’11 gennaio 2021. Ma attenzione, le verifiche sulla regolarità delle comunicazioni, ha messo in chiaro l’Ispettorato, avverrà prioritariamente nei confronti dei committenti che facciano uso della posta elettronica in luogo del portale.

Il canale di comunicazione web, già attivo da tempo per le altre tipologie di comunicazione, è infatti operativo per i lavoratori autonomi occasionali dal 28 marzo 2022. Il portale è utilizzabile dai datori di lavoro e dai soggetti abilitati tramite SPID e CIE. In caso di problemi è possibile chiedere supporto per l’accesso al sistema contattando l’URP Online attraverso il form di assistenza dedicato.

INVECE LA PRESTAZIONE OCCASIONALE 

La prestazione occasionale si distingue dall'attività autonoma occasionale perché l'attività viene svolta alle dipendenze di un committente. E' il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, a disciplinare le prestazioni occasionali (art. 54 bis).

Possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionali:

    • le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. In questo caso è l'utilizzo avviene tramite il Libretto Famiglia;

    • le aziende, i professionisti e più in generale i lavoratori autonomi. In questo caso l'acquisizione delle prestazioni mediante il contratto di prestazione occasionale (PrestO). Quest'ultimo non è ammesso per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. E’ inoltre vietato ricorrere alle prestazioni occasionali per le imprese dell'edilizia e dei settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazioni di materiale lapideo e per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

In tutti i casi è comunque fatto divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti  con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L’obbligo di invio della comunicazione lavoro autonomo occasionale, non si applica ai rapporti regolati con il libretto di famiglia.




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