Il decreto legge 132/2023 ha rinviato la scadenza del 30 settembre 2023.
L'agevolazione riguarda i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato.
Con il decreto legge 132/2023
(Gazzetta Ufficiale del 29 settembre) è stato, infatti, prorogato dal 30
settembre al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile dei dipendenti
pubblici e privati cosiddetti super fragili, ovvero affetti da patologie
croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità
(specificamente individuate nel Dm del 4 febbraio 2022). I lavoratori che si
trovano in questa situazione (che deve ovviamente essere debitamente
certificata) possono chiedere e ottenere di lavorare in modalità agile anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o
area di inquadramento, senza alcuna riduzione della retribuzione. Il diritto
allo smart working, per questi lavoratori, non è quindi condizionato alla
compatibilità della prestazione con il lavoro da remoto. Il che pone ai datori
di lavoro un problema non da poco nel caso in cui non solo la prestazione
normalmente svolta dal dipendente non sia svolta in remoto, ma neppure
sussistano altre mansioni che il lavoratore sia in grado di svolgere in
modalità agile. Che fare in un caso del genere? Il datore di lavoro è esposto
al rischio di dover esonerare dalla prestazione il dipendente mantenendo la
retribuzione, con conseguente aggravio di costi, considerato anche che nella
mansione originaria non svolta in remoto il lavoratore dovrà verosimilmente
essere sostituito. Resta fissata sempre al 31 dicembre 2023, ma solo per il
settore privato, la scadenza del diritto allo smart working per i genitori di
minori di 14 anni, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione e che l'altro genitore non sia beneficiario
di ammortizzatori sociali o non lavori; I lavoratori che, in base all'accertamento
del medico competente, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da
Covid-19 in ragione dell'età o dell'immunodepressione derivante da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da
comorbilità (comunemente denominati come "fragili"). Anche in questo
caso, diversamente dai "super fragili", il diritto è previsto a condizione
che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche dell'attività lavorativa.
Per queste due categorie di dipendenti, il requisito della compatibilità può
essere esteso sino a ricomprendere i limiti e le modalità (anche in termini di
alternanza tra presenza e lavoro da remoto) stabilite da regolamenti e accordi aziendali.
Sempre sino a fine anno, lo smart working può essere svolto anche utilizzando
strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di
lavoro. Va infine ricordato che sono previste dalla legge, in via stabile senza
scadenza, alcune priorità nell'accesso al lavoro agile, applicabili ovviamente
(non trattandosi di diritti) solo nel caso in cui il datore di lavoro effettivamente
adotti questa modalità di svolgimento della prestazione stipulando i relativi
accordi. La priorità è riconosciuta ai lavoratori; disabili in situazione di
gravità accertata in base all'articolo 4, comma 1, della legge 104/1992; con
figli fino a 12 anni; con figli in condizioni di grave disabilità senza alcun
limite di età; considerati caregiver secondo l'articolo 1, comma 255, della
legge 205/2017; che fruiscono dei permessi per assistere un familiare disabile
(anche figlio minore) secondo la legge 104/92.
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