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giovedì 5 ottobre 2023

Super fragili, smart working prorogato fino a dicembre 2023

Il decreto legge 132/2023 ha rinviato la scadenza del 30 settembre 2023.

L'agevolazione riguarda i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato.

Con il decreto legge 132/2023 (Gazzetta Ufficiale del 29 settembre) è stato, infatti, prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile dei dipendenti pubblici e privati cosiddetti super fragili, ovvero affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (specificamente individuate nel Dm del 4 febbraio 2022). I lavoratori che si trovano in questa situazione (che deve ovviamente essere debitamente certificata) possono chiedere e ottenere di lavorare in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna riduzione della retribuzione. Il diritto allo smart working, per questi lavoratori, non è quindi condizionato alla compatibilità della prestazione con il lavoro da remoto. Il che pone ai datori di lavoro un problema non da poco nel caso in cui non solo la prestazione normalmente svolta dal dipendente non sia svolta in remoto, ma neppure sussistano altre mansioni che il lavoratore sia in grado di svolgere in modalità agile. Che fare in un caso del genere? Il datore di lavoro è esposto al rischio di dover esonerare dalla prestazione il dipendente mantenendo la retribuzione, con conseguente aggravio di costi, considerato anche che nella mansione originaria non svolta in remoto il lavoratore dovrà verosimilmente essere sostituito. Resta fissata sempre al 31 dicembre 2023, ma solo per il settore privato, la scadenza del diritto allo smart working per i genitori di minori di 14 anni, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che l'altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori; I lavoratori che, in base all'accertamento del medico competente, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell'età o dell'immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità (comunemente denominati come "fragili"). Anche in questo caso, diversamente dai "super fragili", il diritto è previsto a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche dell'attività lavorativa. Per queste due categorie di dipendenti, il requisito della compatibilità può essere esteso sino a ricomprendere i limiti e le modalità (anche in termini di alternanza tra presenza e lavoro da remoto) stabilite da regolamenti e accordi aziendali. Sempre sino a fine anno, lo smart working può essere svolto anche utilizzando strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Va infine ricordato che sono previste dalla legge, in via stabile senza scadenza, alcune priorità nell'accesso al lavoro agile, applicabili ovviamente (non trattandosi di diritti) solo nel caso in cui il datore di lavoro effettivamente adotti questa modalità di svolgimento della prestazione stipulando i relativi accordi. La priorità è riconosciuta ai lavoratori; disabili in situazione di gravità accertata in base all'articolo 4, comma 1, della legge 104/1992; con figli fino a 12 anni; con figli in condizioni di grave disabilità senza alcun limite di età; considerati caregiver secondo l'articolo 1, comma 255, della legge 205/2017; che fruiscono dei permessi per assistere un familiare disabile (anche figlio minore) secondo la legge 104/92.

 

giovedì 24 marzo 2022

INPS: COVID-19 - CONGEDO E RILASCIO PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA (INPS, MESSAGGIO INPS N. 327 DEL 21/01/2022)

 INPS: COVID-19 - CONGEDO E RILASCIO PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA (INPS, MESSAGGIO INPS N. 327 DEL 21/01/2022)
L'Inps, con il messaggio 21 gennaio 2022, n. 327, fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per la fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2", prorogato al 31 marzo 2022, in caso di figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
Il "Congedo parentale SARS CoV-2" può essere fruito dai genitori, anche affidatari o collocatari, lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Inoltre, tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Presentazione delle domande
Per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, la domanda relative al "Congedo parentale SARS CoV-2" deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell'Istituto, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2", anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" - Servizio "Maternità", selezionando la voce "Congedo Parentale" e la tipologia di lavoratore "Autonomi" o "Gestione separata".
Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico è necessario:
- nella pagina "Tipo richiesta", selezionare "Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza Covid-19", cliccare quindi su "AVANTI";
- nella pagina "Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19", spuntare la richiesta "Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n. 146 del 21/10/2021)", cliccare quindi su "AVANTI";
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su "AVANTI";
- procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

SEZIONE FISCALE
AGENZIA DELLE ENTRATE: PUBBLICATO IL MODELLO 730/2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO DEL 14/01/2022)
L’Agenzia delle Entrate rende noto di aver reso disponibile il modello 730/2022 relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2022, per i redditi prodotti nell’anno 2021.
AGENZIA DELLE ENTRATE: PUBBLICATO IL MODELLO 770/2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO DEL 14/01/2022)
L’Agenzia delle entrate rende noto di aver reso disponibile il modello 770/2022 per l'anno di imposta 2021, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2022 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

AGENZIA DELLE ENTRATE: PUBBLICATO IL MODELLO DICHIARATIVO CU/2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO DEL 14/01/2022)
L’Agenzia delle Entrate rende noto di aver reso disponibile la Certificazione Unica 2022, relativa al periodo d’imposta 2021, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.

AGENZIA DELLE ENTRATE: PRESTAZIONE LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO SVIZZERO PARZIALMENTE SVOLTA IN ITALIA IN TELELAVORO - FRUIZIONE DEL REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI (AGENZIA DELLE ENTRATE, INTERPELLO N. 3/2022)
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 3 in data 7 gennaio 2022, in tema di prestazione lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero parzialmente svolta in Italia in telelavoro e fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati.
Il decreto internazionalizzazione ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), in vigore dal 1° maggio 2019.
Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:
- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell'articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
-sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
Al paragrafo 7.5 di tale documento di prassi viene precisato che il citato articolo 16, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019, non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato; pertanto, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
L'applicazione del regime agevolativo richiede, tra l'altro, che l'attività lavorativa sia prestata «prevalentemente» nel territorio italiano.
Per l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è richiesto che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall'agevolazione.
In relazione, al periodo d'imposta a partire dal quale trova applicazione il regime di cui all'articolo 16, si osserva che non assume rilevanza nel caso in esame la disposizione volta a dirimere conflitti di doppia residenza e ripartire la potestà impositiva tra i due Stati contraenti, contenuta nell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Svizzera, ratificata con la legge 23 dicembre1978, n. 943, in base alla quale la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.
Al fine dell'applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, occorre, invece, riferirsi, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, unicamente alla normativa interna e, in particolare, alle disposizioni contenute nel citato articolo 2 del TUIR.
Quindi se il lavoratore dimostra di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia, sulla base della normativa e della prassi esaminate, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, si potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.

AGENZIA DELLE ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE COMPENSI EROGATI L’ANNO SUCCESSIVO ALLA MATURAZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA N.49 DEL 25/01/22)
L’Agenzia delle Entrate risponde in merito alla possibilità di applicare la tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del Tuir da parte di un sostituto d’imposta che eroga ai propri dipendenti:
•    il premio di risultato,
•    l’indennità di responsabilità
•    l’incremento di efficienza aziendale
Il premio di risultato viene corrisposto in via posticipata rispetto alla delibera annuale.
L’indennità di responsabilità non presuppone uno specifico provvedimento a meno che non intervenga una variazione degli importi inizialmente stabiliti.
L' incremento di efficienza aziendale è:
•    soggetta ad imposizione contributiva e fiscale ordinaria, se liquidata nello stesso anno a cui si riferisce;
•     soggetta ad imposizione contributiva e fiscale con caratteristica di "anno precedente" se liquidata successivamente alla fine dell'anno di riferimento.
La liquidazione del compenso verrà effettuata, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d'Italia concorda con le OO.SS. la misura definitiva dell'incremento di efficienza aziendale da assegnare al proprio personal.
L’Agenzia chiarisce che le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
 b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta;
Inoltre l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
Nel caso in esame l’erogazione del premio di produttività e dell’indennità di responsabilità sono "fisiologicamente" corrisposte nell'anno successivo rispetto a quello di maturazione e, conseguentemente, sono da assoggettarsi, per la natura stessa degli emolumenti, a tassazione ordinaria.
Per quanto riguarda l'incremento di efficienza aziendale anche in questo caso l’Agenzia ribadisce che non ci siano gli estremi per l’applicazione della tassazione separata.

AGENZIA DELLE ENTRATE: APPLICABILITA’ REGIME IMPATRIATI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 32 DEL 19/01/2022)
L’Agenzia delle Entrate risponde in merito alla richiesta di applicabilità del regime degli impatriati da parte di una cittadina italiana, laureata, che dal 2008 risiedeva all’estero e che dal 2014 collaborava con aziende italiane per attività di consulenza da remoto.
 Con una delle aziende con cui collaborava ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente in seguito al rientro in Italia dal mese di  gennaio 2021.
L’Agenzia delle Entrate specifica che è possibile applicare il regime agevolato previsto dall’art. 16 del D.lgs147/2015 laddove siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma:

a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
 b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
 c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. I
In base al successivo comma 2, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
 a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

giovedì 16 luglio 2020

Decreti attuati e fuori anche i Benetton da Autostrade.

Informazione di servizio per chi ha fatto di tutto per opporsi. Questa è una vittoria. Lo Stato rimpiazza chi non ha provveduto a gestire nel miglior modo possibile un bene pubblico. Nel nome di chi ha perso la propria vita per incuria altrui. Lo Stato c'è.

lunedì 18 maggio 2020

Il mondo che sarà, vede anche il lato positivo.


Cara Selvaggia, mi sento un po’ cinica a scriverti queste righe. Qualcuno potrebbe indignarsi (e tu sai bene oggi com'è facile) e quindi premetto ciò che è ovvio: questa pandemia è una tragedia immane, soffro per i morti tanto quanto per i vivi, che non sanno per quanto tempo resteranno tali, tra il contagio del virus e quello della povertà. Però una piccola parte di me, quella che riesce ancora a guardare avanti e intravedere il mondo che sarà, vede anche il lato positivo. Qualcosa che un terremoto come questo ci ha insegnato per sopravvivere, ma che se resta ci insegna anche a vivere meglio. Sono una delle fortunate che in questi mesi ha potuto continuare a lavorare in smart-working, e sai cosa abbiamo scoperto in ufficio? Che la produttività non cala, anzi, non mi sono mai sentita così produttiva. Sveglia alle sei, doccia al volo, trucco, colazione terribilmente veloce e povera, e poi corsa, fermata del tram, tragitto, lavoro. Pausa pranzo al bar con una roba surgelata o riscaldata, pagata troppo, prima di tornare dietro alla scrivania con il cibo ancora sullo stomaco. Poi via, di ritorno all'ora di punta, con il tram pieno del crepuscolo, che arrivi a casa e non hai tempo di fare la spesa, di prepararti qualcosa che è già sera. È esser produttivi questo? Ora mi sveglio un’ora e mezza dopo, faccio mezz'ora di yoga (le dirette hanno creato un mostro), mangio un frutto che faccio in tempo a sbucciare e mi siedo davanti al computer con il caffè ancora caldo. Quando ho voglia mi fumo una sigaretta, a pranzo cucino io, appena  finisco posso pensare a me e non al ritorno. La spesa non è più una preoccupazione perché la faccio una volta alla settimana; sì c’è un po’ di coda ma è tutto così meravigliosamente lento. Ho riscoperto il mio quartiere, l’aria, lo spazio e il tempo. Questo virus ha tolto a tanti il tempo, ma credo che a tutti gli altri ne abbia fatto dono. Un dono di cui voglio far tesoro perché è costato dolore e sacrificio ma, proprio per questo, mi domando: era proprio necessario? Dovevamo morire come mosche per capire che si può andare più piano senza per questo andare meno veloce? Per capire che lavoro non vuol dire fatica e privazione ma anche tempo per sé e benessere? Spero finisca tutto il più presto possibile, ovviamente. Che trovino un vaccino al virus, ma non a questa nuova coscienza.
Silvia

Cara Silvia, da casa, resta anche il tempo per mandare mail preziose come questa. Mail su cui magari tutti non saranno d’accordo, ma che stimolano riflessioni interessanti su come e quanto possa cambiare ancora il mondo del lavoro. Grazie.
Redazione FQ 18 maggio 2020

venerdì 17 aprile 2020

Coronavirus: La fase due la troviamo dentro di noi.

In ordine sparso e a macchia di leopardo L'Italia si è sempre dimostrata campanilistica e a decidere se un'azienda può riaprire o meno in tempo di Coronavirus sono i prefetti. I criteri sulla carta rigidissimi variano nella realtà, in base alla sensibilità dei singoli funzionari prefettizi, delle pressioni e del peso politico. Adesso immaginatevi Mauro, nome di fantasia, che si è appena svegliato, sono le sei di mattina, sua moglie gli ha appena preparato il caffè, sono svegli entrambi da un pezzo, dopo aver bevuto il suo caffè Mauro è uscito fuori per andare a lavorare, come ogni santo giorno nella sua "vecchia" vita, ma oggi è un giorno diverso. Ha messo in moto la sua vecchia auto, dopo parecchie settimane, è ripartita a stento, forse la batteria.
Mauro oggi si sente più libero, scorrazza per le strade semi deserte, con un'autorizzazione in tasca, e visto che c'è poco traffico va a lavorare e arriva puntuale.
A Mauro gli mancava il suo lavoro, diciamolo, la libertà di stare fuori, gli mancavano i suoi colleghi non ne poteva più di starsene a casa. Dopo la chiusura della sua azienda a causa del Coronavirus, adesso si sente più libero, non riesce a capire che tipo di situazione si sta creando. 
Fuori un'autorizzazione prefettizia, per cui prima era in pericolo ora non lo è più, può lavorare, per così dire, ma è proprio così? Il suo mestiere gli permette di uscire di casa, in piena emergenza sanitaria, in fase calante, però in piena emergenza sanitaria da Coronavirus.
Adesso è a lavoro! 
Grazie alle loro funzioni alcuni operai sono considerati parte della catena produttiva essenziale e questo è vero, come supermercati, panifici, dentisti, medici di base. Sono i nostri nuovi eroi. 
Adesso Mauro è a lavoro e non è più lo stesso nel suo lavoro, la cosa è più difficile che mai, mascherine, guanti, tuta protettiva.
A Mauro gli manca non poter chiacchierare liberamente con i suoi colleghi, se non a debita distanza, almeno a rimanere a una distanza adeguata, si fa fatica a essere rilassati e nella piena normalità.
Di parole confortanti se ne dicono e se ne urlano in ufficio, ma a fatti concreti fisicamente c'è ancora quella sensazione sgradevole di doversi controllare a vista.
Non è come lo era prima, ma è chiaro, siamo in emergenza sanitaria straordinaria, per cui dobbiamo stare a debita distanza.
In azienda i locali sono abbastanza puliti, sanificati, le nostre sedie, i nostri tavoli, sono a distanza debita per non stare vicini. 
La nostra linea di produzione sembra una serie di film già visti degli anni 20. 
Forse siamo diventati delle nuove macchine sociali, un'autorizzazione ci ha liberati da una schiavitù chiamata “restare a casa” e ancor di più ci siamo alienati a questo meccanismo lavorativo fulminante, ma a causa di un nemico forse peggiore della prima vita.
E' sera e Mauro è stremato dal suo primo giorno di lavoro! 
Mauro è tornato a casa e ha abbracciato sua moglie.

Cassa integrazione in deroga alcune specifiche del decreto cura Italia

In questa fase così drammatica che stiamo vivendo a seguito della crisi epidemiologica del Covid-19 occorre riflettere sulle modalità normative del diritto del lavoro e con immediatezza bisogna disciplinare i nuovi ammortizzatori sociali, nuovi per così dire. La maggior parte delle aziende italiane ha usufruito e attivato la cassa integrazione in deroga e altri strumenti previsti dall'ordinamento, per i diversi settori, per cercare di attutire i danni economici emergenza Covid-19.
L’art. 22 del decreto Cura Italia ha esteso la CIG (cassa integrazione in deroga) a tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ripetendo, nella sostanza, quanto già previsto dal D.L. n. 9/2020 per le “zone rosse” di Lombardia e Veneto e per tutto il restante territorio delle medesime Regioni e dell’Emilia-Romagna.
Cassa integrazione in deroga attivabile per tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi e sull’intero territorio nazionale. La sospensione e la riduzione oraria hanno una durata massima di 9 settimane: esse riguardano i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio u.s ai quali vengono, altresì, assicurati la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori. La disposizione si applica anche al settore agricolo (ovviamente, ci si riferisce anche agli operai che hanno una forma contributiva diversa): per questi ultimi le ore di sospensione o di riduzione di orario, ai fini del calcolo della disoccupazione agricola, vengono equiparate a lavoro.
Il decreto Cura Italia viene così incontro alle imprese, comprese quelle con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus e che possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga per la durata massima di 9 settimane.
Obiettivo della tutela sono principalmente i lavoratori, ad esclusione di quelli domestici, e i lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020. La procedura di richiesta è veloce e semplificata. In base al Decreto cura Italia che ha attivato questi strumenti non possono prorogare i contratti a termine in essere e attivarne di nuovi per il futuro e questo è un danno enorme per le aziende e per i dipendenti. Per cui bisognerebbe nuovamente intervenire almeno fino a quando questa crisi non sarà passata, questo va fatto subito, per evitare una continua perdita di posti di lavoro.
La norma è “ad ampio spettro”, nel senso che trova applicazione a settori diversi come la pesca, il terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La circolare INPS n. 47/2020 ricorda che, con gli accordi territoriali stipulati dalle Regioni e dalle Province Autonome, sarà possibile assicurare una tutela specifica anche ai lavoratori agricoli qualora gli stessi abbiano superato il limite previsto dalla CISOA per altre causali (90 giornate all’anno).
E’ appena il caso di sottolineare come l’assenza di “qualsiasi scudo protettivo” avrebbe, sicuramente portato nei piccoli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi dimensionati sotto le 6 unità a provvedimenti di licenziamento, cosa che il Governo intende evitare, come dimostra l’art. 46 del D.L. n. 18/2020 che, tra le altre cose, ha sospeso i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dal 17 marzo al 16 maggio 2020, messi in atto indistintamente, da tutti i datori di lavoro, a prescindere dalle loro dimensioni.
La caratteristica di tale tutela integrativa consiste nel fatto che un ruolo preminente è giocato dalle Regioni e dalle Province Autonome che hanno stipulato specifici accordi con le parti sociali.Il quadro complessivo che se ne ricava è un po' “a macchia di leopardo”, in quanto ogni Ente territoriale ha dato spazio ad alcune specificità assenti in altri contesti.
La procedura dovrebbe essere abbastanza veloce (i datori di lavoro debbono inoltrare l’’istanza con una serie di altri elementi richiesti dai singoli “format” alla Regione): questa, verifica e approva con decreto l’integrazione salariale che viene trasmessa all’INPS per il successivo pagamento diretto ai singoli lavoratori. Per le aziende che hanno unità produttive in almeno 5 Regioni (o Province Autonome) viene prevista una procedura in sede ministeriale (in luogo delle singole Regioni) che utilizza il canale della Cigsonline: le pratiche sono, poi, trasmesse all’INPS per la liquidazione.

mercoledì 25 marzo 2020

Poesia contro il Coronavirus in siciliano.

"Puisia contro u Coronavirus” (In Sicilianu)

Ora vi cuntu, in tempi di virus corona, comu s'arridducìu la me pirsona.
Allustru casa ra sira a matina, cà chiù ri na casa pari na vitrina.
A me muggheri ci fici m'prissioni ca nun trova chiu' tutta a me cunfusioni.
Ora, haiu un pinsere ca mi turmenta la vita: chi minchia ni fazzu di sta casa pulita?
Aere tincivu puru i pirsiani ma cu l'ava viriri, si nun passa nu cani?
Si un testimone di Geova ora sunassi, vi giuro a tutti, ca mi l'abbrazzassi.
Mi facissi spiegari puru, finu n'funnu, comu finisci la storia di la fini ru munnu.
Si passassi puru cu fa li cuntratti pi li cellulari, ci facissi l'inchino e lu facissi assittari.
Ci firmassi lu cuntrattu a manu a manu e poi, l’ammitassi n'ta terrazza pi cantari "L'Italiano".
Ca a Totò Cutugno cu ci l'avia a diri, ca primu n'classifica avia a finiri?
Puru ca a Sanremo nun ci finì bona, arriva' primu a tempu di lu "curuna".
Haiu fattu torti, viscotta e taralli ca ci vonnu vint'anni pi mancialli.
Ca si ni scansamu sta malatia, sicuru muremo pa glicemia.
Me muggheri avi li sopracciglia n'futi e n'cutti ca Frida Kahlo si vidi a Idda, sinni futti.
Si fici la tinta chi si facia a u parrucchieri, e già si sente di lu misteri.
Piccatu ca ci vinniru di un nivuru corvinu, ca chiù chi na fimmina pare un becchinu.
Si misi u pigiama e nun si vole truccari. A talio anticchia e nun si po' arripigghiari.
A talio e a talio arreri. Ma sicuru iu ti sciglivu pi muggheri?
E idda mi risse: Ca si beddu tu? Ca si nasciu arre' nun ti maritu chiù!
Io e tu nun avemu bisognu di distanza picchì tra mìa e tìa, c'ha du metri di panza!
Beddo, io cca mi sentu sempri eleganti e fina, mi staiu vistuta cu na vestaglina, na pinza n'testa, cu un ciuri virdi chi n'canta, ca chiù chi na fimmina, paru na pianta!
Poi, mi vestu e mi truccu n'tra un mumentu, ca alle ore diciotto, c'è l'appuntamento.
Tutti o balconi n'ama n'cuntrare, ca stasira in programma avemu: "Volare".
Ma la cuntintizza dura cincu minuti e trasemu nintra tutti abbattuti.
Picchi lu sapemu, ca dopo le ore diciotto, ni l'ama fari tra cucina e salotto.
Dopu arrivate le ore venti, si nni va bona, ci è consentito un tour fra seggi e poltrona.
Matri mia, chi fazzu? Staiu pi scoppiari, però, a na cosa ci vogghiu pinsari.
Pigghiamu curaggiu e continuamu a patiri, ca stu curnutu di virus si n'ava 'gghiri.
E si stamu nintra e nun niscemu, capaci ca stu babbu e lampiuni u futtemu!
Però, haiu bisignu di na cosa e comu fazzu? Haiu bisignu di n'abbrazzu!
Mi raccumanno sti abbrazzi, pi ora, annà essiri virtuale.
E si stu virus lu vulemu scafazzari, tiè, corpo di sale.

Giacomo Palumbo








lunedì 23 marzo 2020

INPS-COVID-19: DOMANDE DI CIGO E ASSEGNO ORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19, 20 E 21 DEL D.L. N. 18/2020 – NUOVA CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE”
(MESSAGGIO 1321 DEL 23/03/2020)

L’Inps fornisce le prime istruzioni tramite questo messaggio a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.

Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, ora si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.


Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario.

In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).

Si ricorda che l’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio 23/03/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione.

Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23/03/2020, data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio 24/3/2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

ASSEGNO ORDINARIO
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale” che comporta di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.

TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO
Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” e allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Di seguito, si riepilogano le novità apportate dal testo legislativo:

le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate
per una durata massima di 9 settimane,
comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato, il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
non è dovuto il contributo addizionale.
I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.

In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

giovedì 19 marzo 2020

BCE-Lagarde: "Azioni straordinarie in tempi straordinari!"


Lagarde: "Azioni straordinarie in tempi straordinari"
La Banca centrale europea salva di nuovo l’Italia dalla minaccia "crack" finanziario, e non acquista solo bond.
Per scongiurare l'aiuto al MES, (fondo salvataggi Esm: il Meccanismo europeo di stabilità creato per i salvataggi dei governi in crisi), Lagarde ha portato il Consiglio a una decisione e a una maggioranza relativa poichè alcuni dei banchieri centrali più schierati non hanno votato a favore, ma ha ottenuto la decisione che serviva all'Italia e ai paesi colpiti dal Coronavirus.
Una richiesta di aiuto sarebbe stato quasi obbligato per l’Italia, senza la svolta di Lagarde e del Consiglio della Banca centrale europea di stanotte. Il problema, oramai scavalcato, era di imporre a governi colpiti dall’epidemia riforme molto difficili, decise da altri e una vigilanza, tipo la Grecia qualche anno fa, sul modello della Troika.
Questo sul banco di prova della tenuta dell'Unione Europea era politicamente inammissibile.
Direi finalmente, e ci speravo da giorni, visto che l'avevo anche scritto, la Bce ha trovato il coraggio, le parole e i soldi: 750 miliardi di euro per il nuovo “Pandemic Emergency Purchase Programme”, un piano di acquisti per sostenere l’economia europea in piena crisi sanitaria. 
Questo programma aiuterà la liquidità delle piccole imprese, sempre più in difficoltà, in questa fase di crisi economica. E lo stravolgimento del mercato dei titoli di Stato, con l’Italia al centro della tempesta, è stato il solo inizio nella principale richiesta di aiuto in Consiglio.
In questa fase di drammatica recessione provocata dall’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, per la prima volta, il palazzo europeo di Francoforte allarga molto il campo della sua azione arrivando a comprare cambiali commerciali a breve termine emesse dalle piccole e medie imprese e riconosce in garanzia contro i suoi prestiti alle banche anche lettere di credito delle imprese.

Adesso prevale questa scelta visto le conseguenze drammatiche per tanti Stati del "fallimento", rispetto alle settimane scorse, la Bce comprerà oltre cento miliardi in più di debito pubblico italiano di qui alla fine dell’anno, 2020.
Buon lavoro a tutta L'Europa unita.
#IORESTOACASA.

martedì 17 marzo 2020

COVID-19: Gli argini economici e gli aiuti di Stato!









COVID-19: Cassa integrazione


Buon pomeriggio care lettrici e lettori,
in seguito all'emanazione del DL 9/2020, l’Inps con la circolare n. 38 del 12 Marzo 2020 fornisce i primi chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali.
Nel dettaglio:

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del DL 9/2020
L’art. 1 del DL 9/2020 disciplina la possibilità di richiesta di intervento di Cigo o dell’assegno ordinario per le aziende con unità produttiva in uno dei comuni dell’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 o per i dipendenti residenti o domiciliati in quelle zone (ex zone rosse).
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020.
Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane.
Ricordiamo i comuni interessati:
•    Bertonico (Istat 98002)
•    Casalpusterlengo (Istat 98010)
•    Castelgerundo (Istat 98062)
•    Castiglione D'Adda (Istat 98014)
•    Codogno (Istat 98019)
•    Fombio (Istat 98026)
•    Maleo (Istat 98035)
•    San Fiorano (Istat 98047)
•    Somaglia (Istat 98054)
•    Terranova dei Passerini (Istat 98057)
•    Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.
Per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, né del limite di 1/3 delle ore lavorabili.
Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
Il DL 9/2020  prevede che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale.
Il termine di presentazione delle domande è entro la fine del quarto mese dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
Per quanto riguarda l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione Salariale (FIS) richiesto ai sensi dell’art. 13 del DL 9/2020 è considerato evento eccezionale pertanto non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile, né del tetto aziendale per quanto riguarda l’importo massimo erogabile.

Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 DL n. 9/2020
L’articolo 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui al citato articolo 13.
Le aziende interessate, sempre che abbiano o un’unità produttiva nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”.
La domanda di interruzione dei programmi di CIGS in corso andrà presentata al Ministero del Lavoro.

Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del DL n. 9/2020
I datori di lavoro con sedi nei comuni sopra richiamati o per i lavoratori ivi residenti per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data.
Le Regioni interessate dovranno emanare appositi decreti.

CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori  ivi residenti o domiciliati, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono accedere a trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di un mese.
Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate.

Indennità ai lavoratori autonomi
Per i collaboratori coordinati e continuativi, per titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e per i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa che svolgono la loro attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 o siano ivi residenti o domiciliati, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale.
La misura economica può essere erogata per un massimo di tre mesi.
L’indennità viene concessa con decreto della Regione interessata.

Le  misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche, pertanto l’Inps si riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni.

CLICCA L'IMMAGINE PER INGRANDIRE

giovedì 12 marzo 2020

COVID-19: L'Italia deve ripartire! Coraggio.



In questa fase di profondo sconforto, dato da un'inarrestabile avanzare del virus COVID-19, le lamentele che ognuno intende avanzare sui social e altrove sono nel diritto sacrosanto di ognuno ma non accettate dai più per tante ragioni, una di tutte la salute pubblica.
E' vero che si è presi dal dramma di non poter uscire di casa ma è anche vero che in questo momento così delicato lo Stato unitario e la politica amministrativa entra in scena laddove è possibile e laddove è necessario.
La politica e L'Italia possono ripartire se dalle macerie del Coronavirus si acquisisce la piena conoscenza della sua intera forza, da Nord a Sud, uniti, sul piano infrastrutturale, dei servizi e dell'industria. Ribadisco che le ragioni della solidarietà reciproca coincidono con le ragioni della sopravvivenza collettiva.
Questa "crisi" epidemiologica più che economica è l'ennesima sfida per L'Italia di risalire dal profondo mare nero. Qualsiasi intervento di Cassa depositi e Prestiti e l'utilizzo di ogni fondo disponibile a favore dell'intero territorio nazionale sono solo l'inizio, il resto lo faremo noi cittadini.
E in questo frangente la mossa più rilevante deve farla la Banca centrale Europea che dovrà potenziare le sue politiche di intervento, non solo nel fatto di permetterci di sforare il deficit.
Coraggio e buon lavoro o telelavoro da casa a tutti quelli che se lo possono permettere!


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