Nuove disposizioni sono state introdotte dall'art. 8 del
D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, con riguardo al cumulo di impieghi. Tale norma
dispone che:
a) fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 2105 cod. civ.,
il datore non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività in
orario fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per
tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole (co. 1);
b) il datore può limitare o negare al lavoratore lo
svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro se ricorre una di queste
condizioni:
- pregiudizio per la salute e sicurezza, incluse le norme su
durata dei riposi;
- necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;
- se la diversa e ulteriore attività lavorativa è in
conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà
ex art. 2105 cod. civ. (co. 2).
c) tali disposizioni: si applicano anche al committente nei
rapporti di lavoro ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ., ed ex art. 2, co. 1,
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (co. 3);
non si applicano ai lavoratori marittimi e della pesca (co.
5);
d) resta ferma la disciplina ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 (co. 4).
Con espresso riguardo a tale nuova disciplina, il Ministero
del Lavoro ha precisato quanto segue:
a) la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera b),
che sono tassative, va verificata in modo oggettivo: esse devono quindi essere
concretamente sussistenti e dimostrabili e non rimesse a valutazioni soggettive
del datore;
b) la “integrità del servizio pubblico” (poiché resta ferma,
ex art. 8, co. 4, la disciplina del lavoro pubblico di cui all'art. 53 D.Lgs.
n. 165/2001), è da intendersi come limitata a quei servizi pubblici gestiti da
enti o società cui non si applica la disciplina dei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle PA;
c) il “conflitto di interessi”, anche alla luce degli
orientamenti maturati in materia di anticorruzione, ricorre quando l'ulteriore
attività lavorativa, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'art. 2105
cod. civ., comporti, anche potenzialmente, interessi in contrasto con quelli
del datore di lavoro;
d) infine, in ossequio ai principi generali di buona fede e
correttezza, spetta al lavoratore informare il datore ove ricorrano talune
delle condizioni ostative al cumulo di impieghi (Min. Lav., circ. 20 settembre
2022, n. 19, par. 4.2).
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