L'INPS, con Mess. 26 aprile 2024 n. 1629, è intervenuto per estendere anche ad aprile 2024 l'applicabilità delle istruzioni già fornite per il recupero del congedo parentale nella nuova misura dell'80%, introdotta dalla Legge di Bilancio, relativo ai primi 3 mesi del 2024. Vediamo come procedere.
Le novità della Legge di Bilancio 2024
Dopo la pubblicazione della Circ. 57/2024, i datori di lavoro sono all'opera per effettuare i conguagli Uniemens dell'indennità di congedo parentale alla luce delle previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 179, L. 30 dicembre 2023, n. 213) che ha aumentato l'importo dell'indennità spettante a titolo di congedo parentale, per il secondo mese fruito dal genitore lavoratore dipendente, dal 30% all'80% della retribuzione per i periodi di fruizione che ricadono nell'anno 2024.
La previsione si applica solo in caso di congedo di maternità terminato in data successiva al 31 dicembre 2023, perché il bambino non abbia ancora compiuto i 6 anni di vita.
Esempio di applicazione
A) Data di nascita del figlio: 20 novembre 2023
Fine congedo di maternità: 20 febbraio 2024;
Congedo parentale richiesto dal padre: dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024 (2 mesi).
Indennità spettante:
1 mese all'80% (dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023);
Frazione di mese al 30% (dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023);
Frazione di mese all'80% (dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024).
Ai genitori residuano 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all'80%, se fruiti entro il 2024, altrimenti al 60% se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.
B) Data di nascita del figlio: 15 settembre 2023
Fine congedo di maternità: 15 febbraio 2024 (fruizione posticipata);
Congedo parentale richiesto dal padre: dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 (3 mesi) e dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.
Indennità spettante:
1 mese all'80% (dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023);
2 mesi al 30% (dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023);
1 mese all'80% (dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.
Criticità relativa al mese di aprile
La principale criticità era emersa con riferimento alla mensilità di aprile 2024, che era rimasta esclusa dalle istruzioni di recupero fornite dalla Circ. 18 aprile 2024 n. 57. La circolare, infatti, indicava le modalità utili per recuperare gli arretrati spettanti per i mesi da gennaio a marzo nelle denunce contributive Uniemens di competenza dei mesi da aprile a giugno 2024.
Gestione arretrati primo quadrimestre 2024
Alla luce delle novità dettate dal Mess. 26 aprile 2024 n. 1629, il riconoscimento dell'indennità nella misura dell'80% per i periodi di congedo parentale fruiti nel primo quadrimestre del 2024 (da gennaio ad aprile) può essere effettuato:
a partire dalla busta paga di aprile e fino alla busta paga di giugno, per il congedo fruito nei mesi da gennaio a marzo, utilizzando i medesimi codici introdotti per la gestione delle mensilità correnti.
a partire dalla busta paga di maggio e fino alla busta paga di giugno, per il congedo fruito nel mese di aprile.
I codici evento “PG2”e “PG3” correlati al codice conguaglio “L330” possono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024.
In particolare, per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento (MA2 per fruizione su base giornaliera e MA0 per fruizione su base oraria) e quelli a conguaglio già in uso (L053 per fruizione su base giornaliera e L062 per fruizione su base oraria) e ricadenti nel periodo di competenza gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, i datori di lavoro devono:
- procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% utilizzando il codice conguaglio M047;
- conguagliare la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione.
Esposizione nel flusso UniEmens
Per l'ordinaria esposizione in denuncia contributiva del secondo mese di congedo a indennità maggiorata occorre utilizzare i codici:
“PG2”, se la fruizione avviene su base oraria;
“PG3”, se la fruizione avviene su base giornaliera;
esponendo in denuncia anche il codice fiscale del bambino.
Per i datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica devono essere utilizzati, in Lista PosPA, i seguenti codici tipo servizio:
“3W” in caso di periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60% della retribuzione (dell'80% per il solo anno 2024) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino;
“3X”, in caso di periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60% della retribuzione (dell'80% per il solo anno 2024) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.
Fonte: Mess. INPS 26 aprile 2024 n. 1629.
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