Niente retroattività per chi sceglie di riunire i contributi nella Gestione Separata Inps: il diritto al trattamento pensionistico scatta esclusivamente dal momento della presentazione dell’istanza e non dal raggiungimento dell'età pensionabile. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10542 pubblicata il 21 aprile 2026, ribaltando l'orientamento di merito.
Il caso: la richiesta di arretrati e il ricorso Inps
La vicenda trae origine dal ricorso di una lavoratrice autonoma che chiedeva il ricalcolo della propria pensione di vecchiaia, esercitando l'opzione di convogliare la contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) all'interno della Gestione Separata.
In secondo grado, la Corte d'Appello aveva dato ragione alla donna, imponendo all'ente previdenziale di corrispondere i ratei a partire dal primo mese successivo al compimento dell'età anagrafica (febbraio 2013). Secondo i giudici territoriali, la facoltà di computo prevista dal D.M. 282/1996 non avrebbe dovuto influenzare la decorrenza della prestazione, che restava ancorata alle norme generali sulla previdenza.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha invece accolto le ragioni dell'Inps, ravvisando una violazione della Riforma Dini (Legge 335/1995). Gli Ermellini hanno chiarito un principio fondamentale:
Il montante contributivo unitario, frutto dell'accorpamento tra diverse gestioni, si costituisce giuridicamente solo a seguito dell'esercizio dell'opzione di cumulo.
Di conseguenza, la pensione non può avere una decorrenza anteriore all'istanza amministrativa. È solo con la scelta esplicita dell'assicurato di unificare i versamenti che si genera quel "coacervo" di contributi necessario a erogare l'unico trattamento previsto dalla gestione scelta.
Istanza amministrativa come spartiacque
L'ordinanza specifica che l'istanza è l'atto decisivo: senza di essa, il montante integrato semplicemente non esiste. Pertanto, la data della domanda segna il momento d'inizio della prestazione previdenziale, escludendo qualsiasi pretesa di ricalcolo basata retroattivamente sul solo requisito anagrafico. Il diritto al trattamento "unificato" nasce, dunque, nel momento in cui il lavoratore manifesta la volontà di avvalersi della facoltà di computo, e non prima.
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