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martedì 20 ottobre 2026

Permessi legge 104 e Assistenza Condivisa

Ci troviamo costantemente a confrontarci con l'applicazione pratica delle norme poste a tutela delle fasce vulnerabili della popolazione. La protezione dei soggetti affetti da disabilità grave rappresenta un pilastro del nostro sistema di welfare, la cui attuazione richiede tuttavia un perfetto equilibrio tra il diritto alla cura, la sostenibilità per le organizzazioni aziendali e la certezza operativa per i lavoratori.


La disciplina fondamentale di riferimento — l'articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 — prevede il riconoscimento, in favore dei lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), di un monte di tre giornate mensili di permesso retribuito. Tale beneficio, interamente coperto da contribuzione figurativa e frazionabile anche a conguaglio orario, è finalizzato ad assicurare l'assistenza continua a familiari in condizione di disabilità grave non ricoverati a tempo pieno presso strutture sanitarie specializzate.

La platea dei beneficiari comprende:

  • I genitori (anche adottivi o affidatari);

  • Il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto;

  • I parenti o affini entro il terzo grado, al verificarsi di determinate condizioni di legge.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 105/2022, il quadro regolatorio ha subito una modifica sostanziale: l'ordinamento ha superato la figura rigida del "referente unico dell'assistenza". Come recepito dall'Istituto di previdenza con la circolare n. 39/2023, la norma consente oggi a più lavoratori dipendenti di fruire alternativamente dei permessi per il medesimo familiare disabile. L'intento del legislatore era condivisibile: garantire una maggiore flessibilità organizzativa ai nuclei familiari e assicurare alla persona con disabilità un'assistenza diversificata e condivisa.

Tuttavia, l'assenza della figura del referente unico ha introdotto criticità operative e gestionali non trascurabili. Con la più recente Circolare INPS n. 100/2026, l'Istituto è intervenuto per chiarire le modalità di applicazione del tetto massimo dei permessi e i meccanismi sanzionatori e di recupero in caso di sforamento.

Il Limite Complessivo dei Tre Giorni e le Conseguenze del Superamento

Il principio cardine ribadito dall'INPS riguarda l'assolutezza del plafond mensile: il limite di tre giorni di permesso al mese è strettamente legato alla persona assistita e rimane complessivo e indivisibile, a prescindere dal numero di familiari autorizzati alla fruizione.

Qualora l'insieme delle assenze fruite dai diversi familiari superi la soglia massima consentita nell'arco del mese solare, si configura una violazione di legge con conseguente obbligo di recupero dell'indebito da parte dell'INPS. L'Istituto procederà al riaddebito delle somme erogate e alla rettifica della copertura contributiva figurativa.

Per determinare a carico di chi debba essere effettuato il recupero, l'INPS ha distinto due differenti casistiche operative:

A. Sequenza Cronologica e Principio della Priorità Temporale

Quando le fruizioni avvengono in giornate distinte da parte dei vari aventi diritto, si applica il criterio della priorità temporale:

  • Il diritto si esaurisce man mano che i lavoratori fruiscono delle giornate nell'arco del mese.

  • L'avvenuto utilizzo del terzo giorno complessivo determina la decadenza del beneficio per i giorni successivi del mese, rendendo indebita ogni ulteriore assenza, anche se il lavoratore risultava formalmente autorizzato dall'INPS.

  • Il recupero economico e contributivo viene addebitato esclusivamente al lavoratore che ha fruito dei permessi oltre il limite massimo.

Esempio pratico:

Se il Lavoratore A fruisce dei permessi nei giorni 5 e 18 marzo 2026 (2 giorni) e il Lavoratore B assentisce nei giorni 25 e 30 marzo (2 giorni), la quarta giornata (30 marzo) costituisce un indebito. L'INPS effettuerà il recupero interamente a carico del Lavoratore B.

B. Fruizione Contemporanea e Riparto Proporzionale

Nel caso in cui più familiari titolari del diritto usufruiscano contestualmente dei permessi nella stessa giornata o nelle medesime ore per la stessa persona assistita, non essendo applicabile il principio cronologico, la violazione viene imputata a tutti i soggetti coinvolti.

  • L'indebito viene ripartito in parti uguali (proporzionalmente) tra tutti i lavoratori che hanno goduto contemporaneamente del beneficio.

  • Il recupero da parte dell'INPS avverrà per una quota del 50% (o commisurata al numero dei fruitori) rapportata all'orario di lavoro di ciascun dipendente.

Esempio pratico:

Se il Lavoratore A fruisce del permesso il 5 e il 18 marzo, e il Lavoratore B fruisce del permesso il 18 e il 25 marzo, la giornata del 18 marzo rappresenta una fruizione sovrapposta e irregolare. L'INPS contesterà un indebito pari al 50% ad entrambi i lavoratori, procedendo al recupero in misura proporzionale.

Quadro Sintetico delle Regole di Fruizione e Recupero

Per facilitare la consultazione e la pianificazione aziendale, si riassumono le regole stabilite dalla Circolare INPS n. 100/2026:

Tipologia di FruizioneCondizione OperativaMeccanismo di Imputazione dell'IndebitoSoggetto A CUI Viene Addebitato il Recupero
Fruizione SequenzialeGiorni distinti nel mese tra i vari familiariCriterio della Priorità TemporaleEsclusivamente al lavoratore che fruisce del permesso oltre il 3° giorno complessivo.
Fruizione ContestualeStessa giornata o medesime ore tra più familiariCriterio della Ripartizione ProporzionaleIn parti uguali (es. 50%) a tutti i lavoratori coinvolti nella fruizione simultanea.

Considerazioni Politiche e Linee Guida per gli HR Manager

La chiarificazione fornita dall'INPS evidenzia una criticità di fondo: la riforma del 2022, pur mossa da intenti condivisibili di conciliazione vita-lavoro, ha scaricato sui lavoratori e sulle direzioni del personale l'onere del coordinamento.

Le Implicazioni per la Gestione delle Risorse Umane (HR)

Per prevenire contenziosi, addebiti inattesi nelle buste paga e ricalcoli contributivi, le direzioni HR sono chiamate ad adottare un approccio proattivo:

  1. Trasparenza e Pianificazione: È indispensabile sensibilizzare i dipendenti autorizzati alla Legge 104 sull'obbligo di coordinamento preventivo all'interno del nucleo familiare. La pianificazione congiunta non è solo un auspicio dell'Istituto, ma una garanzia a tutela della retribuzione del lavoratore.

  2. Standardizzazione delle Richieste: Impostare procedure di preavviso aziendale e sistemi di tracciamento delle assenze a ore o a giornate per evitare sovrapposizioni o sfasamenti con i datori di lavoro degli altri familiari.

  3. Tutela dal Rischio Contributivo: Evitare contestazioni in sede di conguaglio contributivo con l'INPS, verificando preventivamente le autodichiarazioni rese dai lavoratori.

La Prospettiva Politica

Sul piano legislativo e delle politiche pubbliche, è evidente che il sistema attuale soffre di un deficit di digitalizzazione e interoperabilità. Non si può pretendere che il singolo lavoratore sia sempre a conoscenza in tempo reale delle fruizioni effettuate dagli altri componenti del nucleo familiare, specialmente in contesti familiari complessi o disgregati.

Come proposta politica, si rende urgente la creazione di una piattaforma digitale integrata INPS accessibile ai beneficiari, in grado di mostrare in tempo reale il contatore dei giorni fruiti e residui per la medesima persona disabile. Solo attraverso strumenti di trasparenza tecnologica sarà possibile eliminare il rischio di indebiti incontrollati e garantire una vera e serena tutela della disabilità.

mercoledì 28 gennaio 2026

Malati oncologici: permessi aggiuntivi per visite ed esami e politiche attive

Pieno di tutele per i malati oncologici e di malattie rare. Alle misure previdenziali, fiscali ed economiche riconosciute da tempo, infatti, si sono aggiunte di recente nuove forme a sostegno dei lavoratori. Dal 1° gennaio 2026 sono previsti permessi retribuiti per visite ed esami medici (10 ore annue, anche a colf e badanti) e strumenti per rendere meno onerosa la prestazione lavorativa per chi è occupato ovvero per facilitarne la ricerca attraverso l'accesso a «Garanzia occupabilità lavoratori» (Gol), «Fondo nuove competenze» (Fnc), «Assegno d'inclusione» (Adi) e «Supporto per la formazione e il lavoro» (Sfl). La platea dei beneficiari. Vecchie e nuove tutele interessano i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e quelli autonomi, in presenza di specifici requisiti. Tra gli autonomi rientrano anche gli occasionali (di cui all'art. 2222 codice civile) e i professionisti (di cui all'art. 2229 codice civile). 

Per il riconoscimento delle nuove tutele, al lavoratore è richiesto il possesso di un requisito sanitario: essere affetto da malattia oncologica o invalidante o cronica, anche rara, che comporti un grado d'invalidità al 74% almeno. Le malattie croniche o invalidanti sono quelle che danno diritto all'esenzione dal ticket in base a «livelli essenziali di assistenza» (Lea). L'elenco ufficiale ne contiene 64 tra cui endometriosi; patologie renali; broncopneumopatia. Le malattie rare, comprese quelle di origine genetica, sono quelle che presentano una bassa prevalenza, cioè inferiore a 5 individui su 10.000. I tumori rari rientrano tra le malattie rare. Permessi per visite e analisi. Da gennaio il lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da malattia oncologica, cronica o invalidante, anche rara, con invalidità almeno del 74%, ha diritto a 10 ore annue di permesso per visite e analisi mediche. In tabella la scheda sintetica della nuova tutela. I nuovi permessi si aggiungono a quelli già vigenti, previsti da legge o contratto collettivo, e sono indennizzati al 66,66% della retribuzione con indennità erogata dal datore di lavoro che, poi, la recupera dal conguaglio con i contributi pagati all' Inps. Ai dipendenti pubblici l'indennità è pagata da enti e p.a. I permessi spettano anche se le visite ed esami sono effettuati dal figlio minore; in tal caso i permessi sono riconosciuti a ciascun genitore, in modo autonomo e indipendente dall'altro (quindi in totale 20 ore tra i due), e per ciascun figlio. Per fruire dei permessi è necessario che: - il lavoratore o un suo figlio minorenne soddisfi il requisito sanitario; per i figli minorenni il requisito si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza; - un medico di medicina generale o uno specialista di struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci (per il lavoratore o per il figlio minore) la prescrizione di visite, esami o cure mediche; - il lavoratore abbia un rapporto di lavoro in essere al momento alla fruizione del permesso. Anche colf e badanti. Il nuovo permesso spetta anche gli operai agricoli a termine e ai lavoratori domestici (badanti, colf), con l'unica particolarità che interessa i datori di lavoro (le famiglie, per colf e badanti) e riguarda il recupero delle indennità erogate: sono rimborsate dall' Inps direttamente ai datori di lavoro, con modalità ancora da definire. Come si fruisce del permesso. Il lavoratore che intenda fruire del nuovo permesso deve farne richiesta al proprio datore di lavoro con le modalità stabilite dal datore di lavoro, dichiarando di avere i requisiti (invalidità di almeno il 74%; prescrizione medica). Dopo la fruizione, deve fornire al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie. Lo stesso in caso di permesso per il figlio minore. Lavorare con la malattia. Un'altra serie di nuove tutele - si tratta, in particolare, di alcune misure di politiche attive mirano a rendere meno oneroso il lavoro a chi è occupato ovvero a facilitarne la ricerca in caso contrario. Il fine è garantire, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. Le misure sono destinate a coloro che siano stati affetti da patologia oncologica, da considerare sia i soggetti dichiarati guariti dal cancro sia i soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (adiuvanti o follow up), condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti. Le misure previste sono il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), che prevede uno specifico percorso «Percorso 4 Lavoro ed inclusione»; l'accesso al Fnc, con il riconoscimento di contributi economici a favore dei datori di lavoro privati che stipulano accordi per la rimodulazione dell'orario di lavoro al fine consentire percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori; l'accesso all'Adi, con l'adesione a percorsi personalizzati di attivazione e inclusione sociale e lavorativa; l'accesso a Sfl, che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro; diritto agli «accomodamenti ragionevoli», cioè alle modifiche e adattamenti necessari e appropriati a carico dei datori di lavoro, purché non impongano oneri sproporzionati o eccessivi, da adottare a richiesta del lavoratore. Per lasciare prima il lavoro. Alcune situazioni possono risultare più gravose di altre alla persona. In questi casi è possibile guardare a un'altra serie di tutele, già operative da anni, che hanno il comune denominatore di consentire di lasciare l'attività lavorativa. Vediamo le principali. Assegno d'invalidità (privati). È erogato a domanda a chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale. Ne hanno diritto i lavoratori: dipendenti; autonomi; iscritti alla gestione separata. Altri requisiti: 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) nei 5 anni precedenti la domanda. Pensione di inabilità (lavoratori privati). Spetta, a domanda, al lavoratore o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Comporta l'attribuzione di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino a 60 anni d'età oppure fino a 40 anni. Occorrono gli stessi requisiti per l'assegno d'invalidità (260 contributi settimanali di cui 156 nei 5 anni precedenti la domanda). Pensione d'inabilità (dipendenti pubblici). Spetta al dipendente pubblico per il quale è riconosciuto dalla commissione medica «l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa». Due le tipologie. In base alla legge n. 335/1995, comporta l'attribuzione di un «bonus» o di un'anzianità convenzionale come se il lavoratore avesse lavorato fino a 60 anni d'età o per 40 anni. Altri requisiti: almeno 5 anni di anzianità contributiva dei quali 3 almeno nel quinquennio precedente la pensione. In base al dpr n. 1092/1973 e alla legge n. 379/1955 (c.d. «pensione inabilità ordinaria») spetta a chi sia riconosciuto lo stato di «assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte» e in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica è limitato alle «mansioni svolte»; di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni nel caso in cui l'inabilità sia «assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro»

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