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martedì 20 ottobre 2026

Permessi legge 104 e Assistenza Condivisa

Ci troviamo costantemente a confrontarci con l'applicazione pratica delle norme poste a tutela delle fasce vulnerabili della popolazione. La protezione dei soggetti affetti da disabilità grave rappresenta un pilastro del nostro sistema di welfare, la cui attuazione richiede tuttavia un perfetto equilibrio tra il diritto alla cura, la sostenibilità per le organizzazioni aziendali e la certezza operativa per i lavoratori.


La disciplina fondamentale di riferimento — l'articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 — prevede il riconoscimento, in favore dei lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), di un monte di tre giornate mensili di permesso retribuito. Tale beneficio, interamente coperto da contribuzione figurativa e frazionabile anche a conguaglio orario, è finalizzato ad assicurare l'assistenza continua a familiari in condizione di disabilità grave non ricoverati a tempo pieno presso strutture sanitarie specializzate.

La platea dei beneficiari comprende:

  • I genitori (anche adottivi o affidatari);

  • Il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto;

  • I parenti o affini entro il terzo grado, al verificarsi di determinate condizioni di legge.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 105/2022, il quadro regolatorio ha subito una modifica sostanziale: l'ordinamento ha superato la figura rigida del "referente unico dell'assistenza". Come recepito dall'Istituto di previdenza con la circolare n. 39/2023, la norma consente oggi a più lavoratori dipendenti di fruire alternativamente dei permessi per il medesimo familiare disabile. L'intento del legislatore era condivisibile: garantire una maggiore flessibilità organizzativa ai nuclei familiari e assicurare alla persona con disabilità un'assistenza diversificata e condivisa.

Tuttavia, l'assenza della figura del referente unico ha introdotto criticità operative e gestionali non trascurabili. Con la più recente Circolare INPS n. 100/2026, l'Istituto è intervenuto per chiarire le modalità di applicazione del tetto massimo dei permessi e i meccanismi sanzionatori e di recupero in caso di sforamento.

Il Limite Complessivo dei Tre Giorni e le Conseguenze del Superamento

Il principio cardine ribadito dall'INPS riguarda l'assolutezza del plafond mensile: il limite di tre giorni di permesso al mese è strettamente legato alla persona assistita e rimane complessivo e indivisibile, a prescindere dal numero di familiari autorizzati alla fruizione.

Qualora l'insieme delle assenze fruite dai diversi familiari superi la soglia massima consentita nell'arco del mese solare, si configura una violazione di legge con conseguente obbligo di recupero dell'indebito da parte dell'INPS. L'Istituto procederà al riaddebito delle somme erogate e alla rettifica della copertura contributiva figurativa.

Per determinare a carico di chi debba essere effettuato il recupero, l'INPS ha distinto due differenti casistiche operative:

A. Sequenza Cronologica e Principio della Priorità Temporale

Quando le fruizioni avvengono in giornate distinte da parte dei vari aventi diritto, si applica il criterio della priorità temporale:

  • Il diritto si esaurisce man mano che i lavoratori fruiscono delle giornate nell'arco del mese.

  • L'avvenuto utilizzo del terzo giorno complessivo determina la decadenza del beneficio per i giorni successivi del mese, rendendo indebita ogni ulteriore assenza, anche se il lavoratore risultava formalmente autorizzato dall'INPS.

  • Il recupero economico e contributivo viene addebitato esclusivamente al lavoratore che ha fruito dei permessi oltre il limite massimo.

Esempio pratico:

Se il Lavoratore A fruisce dei permessi nei giorni 5 e 18 marzo 2026 (2 giorni) e il Lavoratore B assentisce nei giorni 25 e 30 marzo (2 giorni), la quarta giornata (30 marzo) costituisce un indebito. L'INPS effettuerà il recupero interamente a carico del Lavoratore B.

B. Fruizione Contemporanea e Riparto Proporzionale

Nel caso in cui più familiari titolari del diritto usufruiscano contestualmente dei permessi nella stessa giornata o nelle medesime ore per la stessa persona assistita, non essendo applicabile il principio cronologico, la violazione viene imputata a tutti i soggetti coinvolti.

  • L'indebito viene ripartito in parti uguali (proporzionalmente) tra tutti i lavoratori che hanno goduto contemporaneamente del beneficio.

  • Il recupero da parte dell'INPS avverrà per una quota del 50% (o commisurata al numero dei fruitori) rapportata all'orario di lavoro di ciascun dipendente.

Esempio pratico:

Se il Lavoratore A fruisce del permesso il 5 e il 18 marzo, e il Lavoratore B fruisce del permesso il 18 e il 25 marzo, la giornata del 18 marzo rappresenta una fruizione sovrapposta e irregolare. L'INPS contesterà un indebito pari al 50% ad entrambi i lavoratori, procedendo al recupero in misura proporzionale.

Quadro Sintetico delle Regole di Fruizione e Recupero

Per facilitare la consultazione e la pianificazione aziendale, si riassumono le regole stabilite dalla Circolare INPS n. 100/2026:

Tipologia di FruizioneCondizione OperativaMeccanismo di Imputazione dell'IndebitoSoggetto A CUI Viene Addebitato il Recupero
Fruizione SequenzialeGiorni distinti nel mese tra i vari familiariCriterio della Priorità TemporaleEsclusivamente al lavoratore che fruisce del permesso oltre il 3° giorno complessivo.
Fruizione ContestualeStessa giornata o medesime ore tra più familiariCriterio della Ripartizione ProporzionaleIn parti uguali (es. 50%) a tutti i lavoratori coinvolti nella fruizione simultanea.

Considerazioni Politiche e Linee Guida per gli HR Manager

La chiarificazione fornita dall'INPS evidenzia una criticità di fondo: la riforma del 2022, pur mossa da intenti condivisibili di conciliazione vita-lavoro, ha scaricato sui lavoratori e sulle direzioni del personale l'onere del coordinamento.

Le Implicazioni per la Gestione delle Risorse Umane (HR)

Per prevenire contenziosi, addebiti inattesi nelle buste paga e ricalcoli contributivi, le direzioni HR sono chiamate ad adottare un approccio proattivo:

  1. Trasparenza e Pianificazione: È indispensabile sensibilizzare i dipendenti autorizzati alla Legge 104 sull'obbligo di coordinamento preventivo all'interno del nucleo familiare. La pianificazione congiunta non è solo un auspicio dell'Istituto, ma una garanzia a tutela della retribuzione del lavoratore.

  2. Standardizzazione delle Richieste: Impostare procedure di preavviso aziendale e sistemi di tracciamento delle assenze a ore o a giornate per evitare sovrapposizioni o sfasamenti con i datori di lavoro degli altri familiari.

  3. Tutela dal Rischio Contributivo: Evitare contestazioni in sede di conguaglio contributivo con l'INPS, verificando preventivamente le autodichiarazioni rese dai lavoratori.

La Prospettiva Politica

Sul piano legislativo e delle politiche pubbliche, è evidente che il sistema attuale soffre di un deficit di digitalizzazione e interoperabilità. Non si può pretendere che il singolo lavoratore sia sempre a conoscenza in tempo reale delle fruizioni effettuate dagli altri componenti del nucleo familiare, specialmente in contesti familiari complessi o disgregati.

Come proposta politica, si rende urgente la creazione di una piattaforma digitale integrata INPS accessibile ai beneficiari, in grado di mostrare in tempo reale il contatore dei giorni fruiti e residui per la medesima persona disabile. Solo attraverso strumenti di trasparenza tecnologica sarà possibile eliminare il rischio di indebiti incontrollati e garantire una vera e serena tutela della disabilità.

giovedì 2 maggio 2024

Congedo parentale all’80%: recupero in Uniemens anche ad aprile 2024

L'INPS, con Mess. 26 aprile 2024 n. 1629, è intervenuto per estendere anche ad aprile 2024 l'applicabilità delle istruzioni già fornite per il recupero del congedo parentale nella nuova misura dell'80%, introdotta dalla Legge di Bilancio, relativo ai primi 3 mesi del 2024. Vediamo come procedere.

Le novità della Legge di Bilancio 2024

Dopo la pubblicazione della Circ. 57/2024, i datori di lavoro sono all'opera per effettuare i conguagli Uniemens dell'indennità di congedo parentale alla luce delle previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 179, L. 30 dicembre 2023, n. 213) che ha aumentato l'importo dell'indennità spettante a titolo di congedo parentale, per il secondo mese fruito dal genitore lavoratore dipendente, dal 30% all'80% della retribuzione per i periodi di fruizione che ricadono nell'anno 2024.

La previsione si applica solo in caso di congedo di maternità terminato in data successiva al 31 dicembre 2023, perché il bambino non abbia ancora compiuto i 6 anni di vita.

Esempio di applicazione

A) Data di nascita del figlio: 20 novembre 2023

Fine congedo di maternità: 20 febbraio 2024;

Congedo parentale richiesto dal padre: dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024 (2 mesi).

Indennità spettante:

1 mese all'80% (dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023);

Frazione di mese al 30% (dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023);

Frazione di mese all'80% (dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024).

Ai genitori residuano 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all'80%, se fruiti entro il 2024, altrimenti al 60% se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

B) Data di nascita del figlio: 15 settembre 2023

Fine congedo di maternità: 15 febbraio 2024 (fruizione posticipata);

Congedo parentale richiesto dal padre: dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 (3 mesi) e dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Indennità spettante:

1 mese all'80% (dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023);

2 mesi al 30% (dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023);

1 mese all'80% (dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Criticità relativa al mese di aprile

La principale criticità era emersa con riferimento alla mensilità di aprile 2024, che era rimasta esclusa dalle istruzioni di recupero fornite dalla Circ. 18 aprile 2024 n. 57. La circolare, infatti, indicava le modalità utili per recuperare gli arretrati spettanti per i mesi da gennaio a marzo nelle denunce contributive Uniemens di competenza dei mesi da aprile a giugno 2024.

Gestione arretrati primo quadrimestre 2024

Alla luce delle novità dettate dal Mess. 26 aprile 2024 n. 1629, il riconoscimento dell'indennità nella misura dell'80% per i periodi di congedo parentale fruiti nel primo quadrimestre del 2024 (da gennaio ad aprile) può essere effettuato:

a partire dalla busta paga di aprile e fino alla busta paga di giugno, per il congedo fruito nei mesi da gennaio a marzo, utilizzando i medesimi codici introdotti per la gestione delle mensilità correnti.

a partire dalla busta paga di maggio e fino alla busta paga di giugno, per il congedo fruito nel mese di aprile.

I codici evento “PG2”e “PG3” correlati al codice conguaglio “L330” possono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024.

In particolare, per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento (MA2 per fruizione su base giornaliera e MA0 per fruizione su base oraria) e quelli a conguaglio già in uso (L053 per fruizione su base giornaliera e L062 per fruizione su base oraria) e ricadenti nel periodo di competenza gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, i datori di lavoro devono:

  • procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% utilizzando il codice conguaglio M047;
  • conguagliare la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione.

Esposizione nel flusso UniEmens

Per l'ordinaria esposizione in denuncia contributiva del secondo mese di congedo a indennità maggiorata occorre utilizzare i codici:

“PG2”, se la fruizione avviene su base oraria;

“PG3”, se la fruizione avviene su base giornaliera;

esponendo in denuncia anche il codice fiscale del bambino.

Per i datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica devono essere utilizzati, in Lista PosPA, i seguenti codici tipo servizio:

“3W” in caso di periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60% della retribuzione (dell'80% per il solo anno 2024) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino;

“3X”, in caso di periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60% della retribuzione (dell'80% per il solo anno 2024) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

Fonte: Mess. INPS 26 aprile 2024 n. 1629.

mercoledì 29 settembre 2021

INPS: DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO (INPS, CIRCOLARE N. 133 DEL 10/09/2021)

L'Inps, con la circolare n. 133 del 10 settembre 2021, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell'anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, specificando che, a seguito dell'accoglimento della domanda di concessione dell'esonero, i datori di lavoro interessati potranno esporre il beneficio contributivo in Uniemens nella sezione ordinaria o in quella PosAgri.

Preliminarmente l'Inps ricorda che l'art. 12, comma 16-bis, del D.L. n. 137/2020, c.d. decreto Ristori, ha modificato l'art. 1, comma 220, della legge n. 205/2017, c.d. legge di Bilancio 2018, disponendo che: "Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021".

Pertanto, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2018, previsto in favore delle cooperative sociali che, nel corso dell'anno 2018, abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, viene esteso alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Possono accedere al tale beneficio esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che qualifica come cooperative sociali le società che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che prevede azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri antiviolenza, delle case-rifugio e dei servizi di assistenza alle vittime.

Rapporti incentivati

L'incentivo può essere riconosciuto, oltre che per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In considerazione della circostanza che il citato articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017 prevede che il beneficio si applichi alle "nuove" assunzioni a tempo indeterminato tout court, lo stesso trova applicazione anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro domestico instaurati a tempo indeterminato, nonché nelle ipotesi di rapporti di apprendistato.

In virtù del tenore letterale della norma, secondo cui il beneficio trova applicazione per le "nuove" assunzioni, non sono incentivabili:

- le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;

- i rapporti di lavoro intermittente.

Inoltre, l'agevolazione non trova applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto). In quest'ultimo caso, la soglia massima dell'agevolazione, pari a 350 euro mensili, andrà riproporzionata.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili.

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all'importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'agevolazione contributiva.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione, pari a 350 euro mensili, deve essere proporzionalmente ridotto.

Procedimento di ammissione all'incentivo

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "Do.VI", all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni - ex DiResCo" una domanda di ammissione all'incentivo, indicando le seguenti informazioni:

- la lavoratrice nei cui confronti, nell'anno 2021, è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato;

- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;

- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:

- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;

- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;

- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'incentivo e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione della lavoratrice indicata nell'istanza. L'Istituto elaborerà le richieste in base all'ordine cronologico di invio.

 

PARTE TECNICA

Esposizione dell'esonero in UniEmens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto, previsto per le assunzioni effettuate nell’anno 2021, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione.

In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante, diversamente dalle disposizioni fornite con la circolare n. 53/2020, che prevedeva l’utilizzo dell’elemento , dovranno essere valorizzati all’interno di , , elemento i seguenti elementi: - nell’elemento dovrà essere inserito il valore già esistente “DOVI”, avente il significato di “Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”; - nell’elemento dovrà essere inserito il valore ‘N”; - nell’ elemento dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; - nell’elemento dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice di nuova istituzione “L502”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L. n.176/2020”; - con il codice di nuova istituzione “L501”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L. n.176/2020”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente all’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Si ricorda che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato. Per il recupero di importi non conguagliati o per la restituzione di somme non spettanti, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Della medesima procedura dovranno avvalersi anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo spettante. Si evidenzia infine che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto, ai sensi dell’articolo 1406 c.c., o di trasferimento di azienda, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente, all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà procedere come segue: - indicare il lavoratore in questione, nell’elemento , con il codice tipo assunzione “2T” (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”); - valorizzare contemporaneamente l’elemento con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico. Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione nell’elemento, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento.

Esposizione nella sezione "PosAgri" del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati dovranno valorizzare, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- "CodiceRetribuzione" con il codice "Y";

- "CodAgio" con il codice Agevolazione "VD", che assume il nuovo significato di "Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere 2021".

UE

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Disposizione Partiti Parlamento Italiano

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