Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore solo quest'anno, è stato firmato il 2 ottobre 1997 e scaturisce dai lavori e dagli auspici della Conferenza intergovernativa (CIG) di Torino del 1996. A sua volta questa Conferenza è stata convocata a partire dalle disposizioni, contenute nel precedente trattato di Maastricht, in cui si imponeva la revisione del trattato stesso nel 1996.
Il trattato di Amsterdam ha rappresentato per molti aspetti un progresso sulla via dell'integrazione politica dell'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda le procedure decisionali del Parlamento e del Consiglio dei Ministri. L'introduzione del concetto di cittadinanza europea può essere letto come un punto a favore della dinamica di democratizzazione delle istituzioni europee e dell'avvicinamento progressivo dell'Unione stessa alla vita di coloro che dovrebbero esserne i beneficiari più diretti.
Questa relazione si soffermerà solo su quei punti che risultano più significativi per lo svolgimento del tema generale -la democrazia nell'Unione Europee-; per quanto anche gli articoli del trattato riguardanti la politica economica siano interessanti, se ne darà in questa sede solo un accenno sommario.
Il testo completo (in francese) e le versioni sintetiche del trattato possono comunque essere prelevate dal sito Internet del Consiglio dei Ministri dell'UE http://ue.eu.it/.
Struttura istituzionale e prospettive di allargamento
Il trattato di Amsterdam ha consolidato e ampliato le indicazioni offerte dal trattato di Maastricht, riconsiderando la fisionomia e le procedure delle istituzioni europee alla luce delle future prospettive di allargamento.
In particolare, il trattato si pronuncia su tre istituzioni:
1. Rispetto al Parlamento Europeo, il trattato di Amsterdam ne allarga i poteri generalizzando la procedura di codecisione a praticamente tutti gli ambiti. La cooperazione sarà applicata solo a proposito dell'unione economica e monetaria, mentre il cosiddetto parere conforme è conservato nel settore delle relazioni tre UE e Stati esterni, nuove adesioni e politica estera comune, ma a esso si ricorrerà anche per infliggere sanzioni a Stati membri non rispettosi delle normative europee e per definire una legge elettorale comune per l'elezione degli europarlamentari.
Tenendo presente che, nel caso probabile di un allargamento dell'Unione, il numero dei parlamentari non dovrà rendere ingestibili i lavori, si è fissato un tetto massimo di 700 membri, riservandosi di ripartire le quote spettanti ai singoli Stati rappresentati.
2. Nel Consiglio dei Ministri sono aumentati i settori per i quali è sufficiente la maggioranza qualificata ponderata (71%) per ottenere l'approvazione di un provvedimento; anche qui occorrerà operare una nuova ponderazione dei voti in occasione dell'allargamento dellUE.
L'unanimità continua a essere richiesta per questioni potenzialmente controverse, come il prelievo fiscale e alcune misure inerenti la politica monetaria comune.
3. I poteri della Commissione devono essere rafforzati in vista dell'allargamento, ma anche dell'adozione definitiva della moneta unica. Essa però sarà anche più soggetta al controllo del Parlamento: anche se il Presidente continua a essere scelto di comune accordo da parte dei governi degli Stati membri, la sua nomina è effettiva solo dopo l'approvazione del Parlamento. Il numero dei Commissari non potrà superare le venti unità, con un massimo di un commissario per Stato di provenienza.
Il trattato di Amsterdam prevede inoltre che un anno prima dell'allargamento queste disposizioni in materia di istituzioni debbano essere riviste a partire da una Conferenza intergovernativa.
Il cittadino europeo e i suoi diritti
Il trattato introduce ufficialmente il concetto fondamentale di cittadinanza europea e interviene a specificare i principi a partire dai quali tale cittadinanza, con i diritti che implica, viene tutelata da parte dell'Unione Europea.
* A proposito dei diritti fondamentali del cittadino europeo, il trattato sostiene che
l'Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sullo stato di diritto.
* L'Unione tutela anche i diritti dei consumatori, intervenendo a difesa della loro salute, della loro sicurezza e dei loro legittimi interessi economici.
* Tutti i cittadini e le persone giuridiche che hanno sede no domicilio in uno Stato membro hanno diritto a ricevere un'informazione trasparente sui documenti relativi all'operato del Parlamento, della Commissione e del Consiglio dei Ministri.
* L'Unione Europea può ricorrere a misure specifiche per combattere la discriminazione sessuale, etnica, contro i portatori di handicap, su base religiosa o razziale o di opinione politica.
* Sono previste sanzioni contro gli Stati membri che violeranno o non consentiranno l'esercizio di tali diritti.
Politica sociale e lotta alla disoccupazione
Il trattato prende atto dell'allarmante percentuale di cittadini disoccupati entri i confini dell'Unione; la responsabilità della lotta alla disoccupazione è attribuita agli Stati membri, ma l'Unione si impegna a promuovere misure coordinate in sostegno all'operato dei singoli esecutivi. Questi ultimi, in particolare, dovranno sviluppare soluzioni politiche e economiche armoniche, conformi agli interessi comuni, tese soprattutto a creare un mercato del lavoro flessibile, in cui i lavoratori siano sufficientemente qualificati e sappiano adattarsi ai repentini mutamenti dello scenario economico.
Il trattato riconosce la legislazione sociale dell'UE come assai avanzata. Tra le disposizione del trattato è incluso il protocollo sociale del 1991 cui anche il Regno Unito ha recentemente aderito.
Libertà di circolazione, immigrazione e sicurezza interna
La libertà di circolazione già entrata in vigore con gli accordi di Schengen è consolidata e meglio specificata nell'alveo delle politiche dell'unione Europea.
In particolare, è necessaria la creazione di comuni regolamenti in tema di immigrazione legale e clandestina, controlli alle frontiere con l'esterno, rilascio di passaporti visti e permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari. In particolare, occorre procedere all'elaborazione di un disciplinamento comune del diritto d'asilo a profughi e rifugiati.
Data la delicatezza dell'argomento, per i primi cinque anni i provvedimenti in questo settore dovranno essere assunti all'unanimità, mentre in seguito si seguirà la normale procedura decisionale.
E' potenziato il ruolo degli organi comuni di sicurezza, attraverso una più stretta collaborazione tra forze di polizia con particolare riferimenti alla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al narcotraffico, alla corruzione internazionale.
La PESC
La PESC (acronimo per politica estera e sicurezza comune) dovrà essere rafforzata, data la manifesta incapacità dell'Unione Europea di sviluppare una politica estera comune, soprattutto nella posizione da assumere di fronti a gravi crisi internazionali. Il coordinamento della PESC è affidato al segretario generale del Consiglio; è prevista la definizione di obiettivi strategici comuni, definizione alla quale contribuirà un nuovo centro europeo di analisi e previsione. Per la difesa comune si è stabilito di potenziare la cooperazione con l'UEO.
Le "cooperazioni rafforzate"
E' introdotto il concetto di "cooperazione rafforzata" per definire la possibilità, per alcuni Stati particolarmente forti in certi settori dello sviluppo economico, di procedere a velocità anche maggiori rispetto ad altri, nel rispetto delle conquiste della Comunità e soprattutto dei ritmi degli Stati che proprio in quei settori incontrano difficoltà.
Il trattato di Amsterdam ha rappresentato per molti aspetti un progresso sulla via dell'integrazione politica dell'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda le procedure decisionali del Parlamento e del Consiglio dei Ministri. L'introduzione del concetto di cittadinanza europea può essere letto come un punto a favore della dinamica di democratizzazione delle istituzioni europee e dell'avvicinamento progressivo dell'Unione stessa alla vita di coloro che dovrebbero esserne i beneficiari più diretti.
Questa relazione si soffermerà solo su quei punti che risultano più significativi per lo svolgimento del tema generale -la democrazia nell'Unione Europee-; per quanto anche gli articoli del trattato riguardanti la politica economica siano interessanti, se ne darà in questa sede solo un accenno sommario.
Il testo completo (in francese) e le versioni sintetiche del trattato possono comunque essere prelevate dal sito Internet del Consiglio dei Ministri dell'UE http://ue.eu.it/.
Struttura istituzionale e prospettive di allargamento
Il trattato di Amsterdam ha consolidato e ampliato le indicazioni offerte dal trattato di Maastricht, riconsiderando la fisionomia e le procedure delle istituzioni europee alla luce delle future prospettive di allargamento.
In particolare, il trattato si pronuncia su tre istituzioni:
1. Rispetto al Parlamento Europeo, il trattato di Amsterdam ne allarga i poteri generalizzando la procedura di codecisione a praticamente tutti gli ambiti. La cooperazione sarà applicata solo a proposito dell'unione economica e monetaria, mentre il cosiddetto parere conforme è conservato nel settore delle relazioni tre UE e Stati esterni, nuove adesioni e politica estera comune, ma a esso si ricorrerà anche per infliggere sanzioni a Stati membri non rispettosi delle normative europee e per definire una legge elettorale comune per l'elezione degli europarlamentari.
Tenendo presente che, nel caso probabile di un allargamento dell'Unione, il numero dei parlamentari non dovrà rendere ingestibili i lavori, si è fissato un tetto massimo di 700 membri, riservandosi di ripartire le quote spettanti ai singoli Stati rappresentati.
2. Nel Consiglio dei Ministri sono aumentati i settori per i quali è sufficiente la maggioranza qualificata ponderata (71%) per ottenere l'approvazione di un provvedimento; anche qui occorrerà operare una nuova ponderazione dei voti in occasione dell'allargamento dellUE.
L'unanimità continua a essere richiesta per questioni potenzialmente controverse, come il prelievo fiscale e alcune misure inerenti la politica monetaria comune.
3. I poteri della Commissione devono essere rafforzati in vista dell'allargamento, ma anche dell'adozione definitiva della moneta unica. Essa però sarà anche più soggetta al controllo del Parlamento: anche se il Presidente continua a essere scelto di comune accordo da parte dei governi degli Stati membri, la sua nomina è effettiva solo dopo l'approvazione del Parlamento. Il numero dei Commissari non potrà superare le venti unità, con un massimo di un commissario per Stato di provenienza.
Il trattato di Amsterdam prevede inoltre che un anno prima dell'allargamento queste disposizioni in materia di istituzioni debbano essere riviste a partire da una Conferenza intergovernativa.
Il cittadino europeo e i suoi diritti
Il trattato introduce ufficialmente il concetto fondamentale di cittadinanza europea e interviene a specificare i principi a partire dai quali tale cittadinanza, con i diritti che implica, viene tutelata da parte dell'Unione Europea.
* A proposito dei diritti fondamentali del cittadino europeo, il trattato sostiene che
l'Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sullo stato di diritto.
* L'Unione tutela anche i diritti dei consumatori, intervenendo a difesa della loro salute, della loro sicurezza e dei loro legittimi interessi economici.
* Tutti i cittadini e le persone giuridiche che hanno sede no domicilio in uno Stato membro hanno diritto a ricevere un'informazione trasparente sui documenti relativi all'operato del Parlamento, della Commissione e del Consiglio dei Ministri.
* L'Unione Europea può ricorrere a misure specifiche per combattere la discriminazione sessuale, etnica, contro i portatori di handicap, su base religiosa o razziale o di opinione politica.
* Sono previste sanzioni contro gli Stati membri che violeranno o non consentiranno l'esercizio di tali diritti.
Politica sociale e lotta alla disoccupazione
Il trattato prende atto dell'allarmante percentuale di cittadini disoccupati entri i confini dell'Unione; la responsabilità della lotta alla disoccupazione è attribuita agli Stati membri, ma l'Unione si impegna a promuovere misure coordinate in sostegno all'operato dei singoli esecutivi. Questi ultimi, in particolare, dovranno sviluppare soluzioni politiche e economiche armoniche, conformi agli interessi comuni, tese soprattutto a creare un mercato del lavoro flessibile, in cui i lavoratori siano sufficientemente qualificati e sappiano adattarsi ai repentini mutamenti dello scenario economico.
Il trattato riconosce la legislazione sociale dell'UE come assai avanzata. Tra le disposizione del trattato è incluso il protocollo sociale del 1991 cui anche il Regno Unito ha recentemente aderito.
Libertà di circolazione, immigrazione e sicurezza interna
La libertà di circolazione già entrata in vigore con gli accordi di Schengen è consolidata e meglio specificata nell'alveo delle politiche dell'unione Europea.
In particolare, è necessaria la creazione di comuni regolamenti in tema di immigrazione legale e clandestina, controlli alle frontiere con l'esterno, rilascio di passaporti visti e permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari. In particolare, occorre procedere all'elaborazione di un disciplinamento comune del diritto d'asilo a profughi e rifugiati.
Data la delicatezza dell'argomento, per i primi cinque anni i provvedimenti in questo settore dovranno essere assunti all'unanimità, mentre in seguito si seguirà la normale procedura decisionale.
E' potenziato il ruolo degli organi comuni di sicurezza, attraverso una più stretta collaborazione tra forze di polizia con particolare riferimenti alla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al narcotraffico, alla corruzione internazionale.
La PESC
La PESC (acronimo per politica estera e sicurezza comune) dovrà essere rafforzata, data la manifesta incapacità dell'Unione Europea di sviluppare una politica estera comune, soprattutto nella posizione da assumere di fronti a gravi crisi internazionali. Il coordinamento della PESC è affidato al segretario generale del Consiglio; è prevista la definizione di obiettivi strategici comuni, definizione alla quale contribuirà un nuovo centro europeo di analisi e previsione. Per la difesa comune si è stabilito di potenziare la cooperazione con l'UEO.
Le "cooperazioni rafforzate"
E' introdotto il concetto di "cooperazione rafforzata" per definire la possibilità, per alcuni Stati particolarmente forti in certi settori dello sviluppo economico, di procedere a velocità anche maggiori rispetto ad altri, nel rispetto delle conquiste della Comunità e soprattutto dei ritmi degli Stati che proprio in quei settori incontrano difficoltà.
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