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mercoledì 28 gennaio 2026

Malati oncologici: permessi aggiuntivi per visite ed esami e politiche attive

Pieno di tutele per i malati oncologici e di malattie rare. Alle misure previdenziali, fiscali ed economiche riconosciute da tempo, infatti, si sono aggiunte di recente nuove forme a sostegno dei lavoratori. Dal 1° gennaio 2026 sono previsti permessi retribuiti per visite ed esami medici (10 ore annue, anche a colf e badanti) e strumenti per rendere meno onerosa la prestazione lavorativa per chi è occupato ovvero per facilitarne la ricerca attraverso l'accesso a «Garanzia occupabilità lavoratori» (Gol), «Fondo nuove competenze» (Fnc), «Assegno d'inclusione» (Adi) e «Supporto per la formazione e il lavoro» (Sfl). La platea dei beneficiari. Vecchie e nuove tutele interessano i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e quelli autonomi, in presenza di specifici requisiti. Tra gli autonomi rientrano anche gli occasionali (di cui all'art. 2222 codice civile) e i professionisti (di cui all'art. 2229 codice civile). 

Per il riconoscimento delle nuove tutele, al lavoratore è richiesto il possesso di un requisito sanitario: essere affetto da malattia oncologica o invalidante o cronica, anche rara, che comporti un grado d'invalidità al 74% almeno. Le malattie croniche o invalidanti sono quelle che danno diritto all'esenzione dal ticket in base a «livelli essenziali di assistenza» (Lea). L'elenco ufficiale ne contiene 64 tra cui endometriosi; patologie renali; broncopneumopatia. Le malattie rare, comprese quelle di origine genetica, sono quelle che presentano una bassa prevalenza, cioè inferiore a 5 individui su 10.000. I tumori rari rientrano tra le malattie rare. Permessi per visite e analisi. Da gennaio il lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da malattia oncologica, cronica o invalidante, anche rara, con invalidità almeno del 74%, ha diritto a 10 ore annue di permesso per visite e analisi mediche. In tabella la scheda sintetica della nuova tutela. I nuovi permessi si aggiungono a quelli già vigenti, previsti da legge o contratto collettivo, e sono indennizzati al 66,66% della retribuzione con indennità erogata dal datore di lavoro che, poi, la recupera dal conguaglio con i contributi pagati all' Inps. Ai dipendenti pubblici l'indennità è pagata da enti e p.a. I permessi spettano anche se le visite ed esami sono effettuati dal figlio minore; in tal caso i permessi sono riconosciuti a ciascun genitore, in modo autonomo e indipendente dall'altro (quindi in totale 20 ore tra i due), e per ciascun figlio. Per fruire dei permessi è necessario che: - il lavoratore o un suo figlio minorenne soddisfi il requisito sanitario; per i figli minorenni il requisito si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza; - un medico di medicina generale o uno specialista di struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci (per il lavoratore o per il figlio minore) la prescrizione di visite, esami o cure mediche; - il lavoratore abbia un rapporto di lavoro in essere al momento alla fruizione del permesso. Anche colf e badanti. Il nuovo permesso spetta anche gli operai agricoli a termine e ai lavoratori domestici (badanti, colf), con l'unica particolarità che interessa i datori di lavoro (le famiglie, per colf e badanti) e riguarda il recupero delle indennità erogate: sono rimborsate dall' Inps direttamente ai datori di lavoro, con modalità ancora da definire. Come si fruisce del permesso. Il lavoratore che intenda fruire del nuovo permesso deve farne richiesta al proprio datore di lavoro con le modalità stabilite dal datore di lavoro, dichiarando di avere i requisiti (invalidità di almeno il 74%; prescrizione medica). Dopo la fruizione, deve fornire al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie. Lo stesso in caso di permesso per il figlio minore. Lavorare con la malattia. Un'altra serie di nuove tutele - si tratta, in particolare, di alcune misure di politiche attive mirano a rendere meno oneroso il lavoro a chi è occupato ovvero a facilitarne la ricerca in caso contrario. Il fine è garantire, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. Le misure sono destinate a coloro che siano stati affetti da patologia oncologica, da considerare sia i soggetti dichiarati guariti dal cancro sia i soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (adiuvanti o follow up), condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti. Le misure previste sono il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), che prevede uno specifico percorso «Percorso 4 Lavoro ed inclusione»; l'accesso al Fnc, con il riconoscimento di contributi economici a favore dei datori di lavoro privati che stipulano accordi per la rimodulazione dell'orario di lavoro al fine consentire percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori; l'accesso all'Adi, con l'adesione a percorsi personalizzati di attivazione e inclusione sociale e lavorativa; l'accesso a Sfl, che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro; diritto agli «accomodamenti ragionevoli», cioè alle modifiche e adattamenti necessari e appropriati a carico dei datori di lavoro, purché non impongano oneri sproporzionati o eccessivi, da adottare a richiesta del lavoratore. Per lasciare prima il lavoro. Alcune situazioni possono risultare più gravose di altre alla persona. In questi casi è possibile guardare a un'altra serie di tutele, già operative da anni, che hanno il comune denominatore di consentire di lasciare l'attività lavorativa. Vediamo le principali. Assegno d'invalidità (privati). È erogato a domanda a chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale. Ne hanno diritto i lavoratori: dipendenti; autonomi; iscritti alla gestione separata. Altri requisiti: 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) nei 5 anni precedenti la domanda. Pensione di inabilità (lavoratori privati). Spetta, a domanda, al lavoratore o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Comporta l'attribuzione di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino a 60 anni d'età oppure fino a 40 anni. Occorrono gli stessi requisiti per l'assegno d'invalidità (260 contributi settimanali di cui 156 nei 5 anni precedenti la domanda). Pensione d'inabilità (dipendenti pubblici). Spetta al dipendente pubblico per il quale è riconosciuto dalla commissione medica «l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa». Due le tipologie. In base alla legge n. 335/1995, comporta l'attribuzione di un «bonus» o di un'anzianità convenzionale come se il lavoratore avesse lavorato fino a 60 anni d'età o per 40 anni. Altri requisiti: almeno 5 anni di anzianità contributiva dei quali 3 almeno nel quinquennio precedente la pensione. In base al dpr n. 1092/1973 e alla legge n. 379/1955 (c.d. «pensione inabilità ordinaria») spetta a chi sia riconosciuto lo stato di «assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte» e in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica è limitato alle «mansioni svolte»; di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni nel caso in cui l'inabilità sia «assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro»

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