Siglato il 4/4/2019, tra l’ANCE, la LEGACOOP Produzione e
Servizi, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l’AGCI Produzione e Lavoro e la
FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, il nuovo testo della disciplina
contrattuale del contratto di apprendistato per il settore delle costruzioni
industriali e cooperative, con decorrenza dall’1/4/2019.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di
legge e dalle disposizioni del presente articolo.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani,
articolato nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Al patto di prova, che deve essere stabilito in forma
scritta, si applica per gli impiegati di qualsiasi livello la disciplina dei
qualificati, mentre il patto di prova degli operai di qualsiasi livello avrà
una durata pari a 8 settimane di lavoro.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto
alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E’ in ogni caso
esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne
abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre.
Le parti si danno atto che per "maestranze
specializzate e qualificate" si intendono i lavoratori, sia operai che
impiegati, con livello di inquadramento non inferiore al secondo.
Per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti,
l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti
dallo stesso datore di lavoro; a tal fine non si computano i rapporti di
apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o
per licenziamento per giusta causa.
La frazione eventualmente risultante da tali conteggi sarà
arrotondata all'unità superiore qualora risulti pari o superiore a 0,5.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ai fini della stipula del contratto è necessaria la
sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione
formativa cui è iscritto lo studente, secondo quanto stabilito con il decreto
ministeriale 12/10/2015.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato
è pari a:
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione
e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e
formazione professionale;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per
l’ammissione all’esame di stato.
All’apprendista viene attribuito convenzionalmente:
- il 2° livello di inquadramento nel caso di conseguimento
di specializzazione tecnica superiore o conseguimento di diploma di formazione
professionale o di istruzione secondaria superiore;
- il 1° livello di inquadramento in tutti gli altri casi.
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato in
contratto di apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva
dei due periodi di apprendistato è di 5 anni, di cui almeno 2 anni di
apprendistato professionalizzante.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere
inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo
di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità
territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli
impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al
livello di inquadramento del lavoratore:
Anno del contratto di apprendistato
% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Primo 1° semestre
65% - 2° semestre 70%
Secondo 3°
semestre 75% - 4° semestre 80%
Terzo 5° semestre
85% - 6°semestre 90%
Quarto dal 7°semestre
90%
Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa
il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di
formazione a carico dell’azienda è riconosciuta all’apprendista una
retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Apprendistato professionalizzante
La formazione per l'acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche viene effettuata in via prioritaria
presso le Scuole Edili/Enti unificati oppure presso l’impresa. La durata della
formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali non potrà
essere inferiore ad 80 ore medie annue.
La formazione di tipo professionalizzante è integrata
dall’offerta formativa pubblica, ove prevista, interna o esterna all’azienda,
finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato
è pari a:
- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura
tecnico/amministrativa, propedeutiche all’acquisizione delle qualificazioni
contrattuali contemplate nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello della
classificazione contrattuale: 36 mesi;
- Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali
contrattuali che integrano la figura dell’artigiano: 48 mesi.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere
inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo
di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità
territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli
impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al
livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle
diverse qualificazioni da conseguire:
Livelli
1° sem.2° sem.3° sem.4° sem.5° sem.6° sem.7° sem.8° sem.
dal 2° al 7° 72% 72% 78% 78% 85% 90%
Lavorazioni artistiche (fig. artigiani) 72% 72% 78% 78% 85% 90% 90% 90%
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Per le ore di formazione a carico dell’azienda è
riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli
sarebbe dovuta.
Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione
di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa cui è
iscritto lo studente o l’ente di ricerca.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere
inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo
di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità
territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli
impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al
livello di inquadramento del lavoratore:
Livelli
1° sem.2° sem.3° sem.4° sem.5° sem.6° sem.7° sem.8° sem.
dal 2° al 7° 70% 70% 78% 78% 85% 90%
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