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venerdì 25 novembre 2022

Differenza tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale

Come accennato in premessa il principale elemento distintivo tra le due forme di lavoro esercitate occasionalmente è la subordinazione.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (CONTRATTO D’OPERA)

Stando alla definizione fornita dall'art. 2222 del Codice Civile (rientra nel contratto d’opera), si può parlare di lavoro autonomo occasionale quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Questi, dunque, gli elementi che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale:

    • la prestazione non è continua e duratura;

    • non c'è l'inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;

    • è assente il vincolo di coordinamento e subordinazione con il committente.

      Tra committente e lavoratore autonomo occasionale (che non necessariamente deve avere la partita IVA) viene stipulato un contratto d'opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è inquadrato fiscalmente tra i “redditi diversi”. Per la prestazione svolta il lavoratore emette una ricevuta in cui l'importo è soggetto ad una ritenuta d’acconto pari al 20%. Chiaramente se il committente è un privato cittadino la ritenuta d’acconto non dovrà essere esposta nella notula / ricevuta dal momento che il privato non può essere considerato un sostituto d’imposta.

In caso di importi superiori a 77,47 euro, si applica una marca da bollo da 2 euro. 

Il committente può agire come sostituto di imposta, versando per conto del lavoratore autonomo la ritenuta e rilasciando, l’anno fiscale successivo, la Certificazione Unica.

Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, è prevista l'esenzione per compensi percepiti nell'anno fino a 5.000 euro. Per i compensi che eccedono tale importo è prevista l'applicazione di una contribuzione pari al 33,72% (24% se pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie), di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore. Il contributo previdenziale a carico del lavoratore deve essere esposto sulla ricevuta di pagamento. In questo caso il lavoratore è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata.

Per concludere ricordiamo che dal 2022 al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, i committenti sono tenuti ad inoltrare una comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale. 


all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio.


Nel 2022 è attivo l’obbligo per i committenti che stipulano un contratto con lavoratori autonomi occasionali, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno emanato note per fornire indicazioni sulle modalità di comunicazione e sui casi di esclusione dalla normativa.

CHI SONO I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Un lavoratore autonomo occasionale è chi compie, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio di tipo intellettuale, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale. Questa è la definizione dell’articolo 2222 del Codice Civile che spiega chi sono i lavoratori autonomi occasionali e disciplina il contratto d’opera.

La prestazione non è continua e duratura;

CHI E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO

L’obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. E’ quindi il datore di lavoro che è obbligato ad inviare la comunicazione, il lavoratore non ha alcun obbligo di comunicazione.

TEMPI PER LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Per tutti i rapporti di lavoro avviati dopo l’11 gennaio 2022 la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico (regime ordinario).

Per completezza informativa segnaliamo che l’obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021.

COME COMUNICARE IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

La comunicazione preventiva deve essere effettuata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro online attraverso le caselle di posta indicate nella circolare nota 29 dell’11 gennaio 2021. Ma attenzione, le verifiche sulla regolarità delle comunicazioni, ha messo in chiaro l’Ispettorato, avverrà prioritariamente nei confronti dei committenti che facciano uso della posta elettronica in luogo del portale.

Il canale di comunicazione web, già attivo da tempo per le altre tipologie di comunicazione, è infatti operativo per i lavoratori autonomi occasionali dal 28 marzo 2022. Il portale è utilizzabile dai datori di lavoro e dai soggetti abilitati tramite SPID e CIE. In caso di problemi è possibile chiedere supporto per l’accesso al sistema contattando l’URP Online attraverso il form di assistenza dedicato.

INVECE LA PRESTAZIONE OCCASIONALE 

La prestazione occasionale si distingue dall'attività autonoma occasionale perché l'attività viene svolta alle dipendenze di un committente. E' il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, a disciplinare le prestazioni occasionali (art. 54 bis).

Possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionali:

    • le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. In questo caso è l'utilizzo avviene tramite il Libretto Famiglia;

    • le aziende, i professionisti e più in generale i lavoratori autonomi. In questo caso l'acquisizione delle prestazioni mediante il contratto di prestazione occasionale (PrestO). Quest'ultimo non è ammesso per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. E’ inoltre vietato ricorrere alle prestazioni occasionali per le imprese dell'edilizia e dei settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazioni di materiale lapideo e per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

In tutti i casi è comunque fatto divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti  con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L’obbligo di invio della comunicazione lavoro autonomo occasionale, non si applica ai rapporti regolati con il libretto di famiglia.




venerdì 18 ottobre 2019

Il sostituto d'imposta


Il sostituto d'imposta

Il soggetto che ha l'obbligo di pagare una determinata imposta si dice soggetto passivo dell'imposta.

Non sempre il soggetto passivo di un'imposta è colui che ne sopporta il costo finale. 

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso - nei diversi termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (7 marzo 2019 ovvero il 31 ottobre 2019) - la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

Il pagamento delle imposte

Il costo finale dell'imposta infatti deve gravare sempre sul soggetto in capo al quale si realizza il presupposto dell'imposta (cioè quella situazione economica che la legge ritiene di assoggettare a imposta), ma la legge può prevedere che in determinati casi l'obbligo di versare l'imposta all'Ente impositore (soggetto attivo) spetti ad un diverso soggetto.
Si hanno così le figure del:
• responsabile d'imposta = il soggetto «obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per situazioni o fatti esclusivamente riferibili a questi» (art. 64, c.3, DPR 600/1973)
• sostituto d'imposta = il soggetto «obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili» (art. 64, c.1, DPR 600/1973)
La legge può dunque stabilire che in determinati casi (eccezionali, quindi tassativi) l'obbligo di pagare un'imposta spetti ad un soggetto diverso da quello al quale si riferisce il presupposto. 

Quando questo soggetto diventa per legge l'unico obbligato al pagamento nei confronti del soggetto attivo, si ha la sostituzione d'imposta:
•Il soggetto obbligato al pagamento si chiama sostituto;
•Il soggetto titolare della situazione che genera l'obbligo dell'imposta si chiama sostituito.
In particolare, la legge individua come sostituto d'imposta quel soggetto che è tenuto a corrispondere ad un altro soggetto le somme che costituiscono il presupposto dell'imposta (es. datore di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, intermediario per i redditi di capitale).
Il sostituto d'imposta in caso di rapporto di lavoro subordinato:
• il datore di lavoro è sostituto d'imposta del lavoratore: il datore di lavoro quindi è debitore verso l'Amministrazione finanziaria delle imposte gravanti sul reddito di lavoro dipendente da lui erogato al lavoratore;
• il lavoratore (sostituito) non è debitore verso l'Amministrazione finanziaria (cioè non è lui il soggetto che deve versare), ma gli effetti economici dell'imposizione fiscale ricadranno su di lui, perché è lui che percepisce il reddito.
Obblighi del sostituto
L'attività del sostituto di imposta deve attuare questi obblighi:

1.      ritenuta
2.      versamento
3.      rivalsa
4.      dichiarazione
1.Obblighi del sostituto, obbligo di ritenuta

Il sostituto deve trattenere materialmente una determinata parte delle somme che dovrebbe corrispondere al sostituito in base al rapporto che ha con questo (es. il datore di lavoro trattiene una parte della retribuzione lorda spettante al lavoratore)
La mancata ritenuta espone il sostituto a sanzioni
La ritenuta può essere:
• a titolo di acconto: si applica sulle somme che concorrono alla formazione di redditi soggetti alla tassazione ordinaria. È una anticipazione dell'imposta: il reddituario (es. lavoratore) al momento della dichiarazione sottrarrà dal debito la somma già trattenuta dal sostituto.
• a titolo di imposta: si applica sulle somme che sono sottratte alla tassazione ordinaria e sono soggette all'imposta sostitutiva. L'ammontare trattenuto dal sostituto coincide con l'entità dell'imposta.
La ritenuta a titolo di acconto:
• non esaurisce gli obblighi tributari del sostituito relativamente al reddito su cui incide
• costituisce cioè solo un acconto dell’IRPEF in sede di dichiarazione
• conseguentemente il fisco chiede al sostituto i nominativi dei sostituiti
La ritenuta a titolo di imposta:
• esaurisce gli obblighi tributari del sostituto relativamente al reddito su cui incide;
• conseguentemente il fisco non chiede al sostituto i nominativi dei sostituiti.
Gli artt. 23-30 del DPR 600/1973 disciplinano le ritenute, individuando per ogni tipo di presupposto quale sia la ritenuta da operare, su quale base imponibile, in quale misura.

2.Obblighi del sostituto, obbligo di versamento

Le somme ritenute vanno versate entro le scadenze stabilite dalla legge. Il mancato versamento è sanzionato autonomamente rispetto alla mancata ritenuta: cioè, mancata ritenuta e mancato versamento sono due illeciti diversi, ognuno ha la propria sanzione.

3.Obblighi del sostituto, obbligo di rivalsa

È un obbligo distinto dall'obbligo di ritenuta, ed è destinato a garantire che il costo finale dell'imposta gravi sul sostituito e non resti in capo al sostituto. L'obbligo di rivalsa consiste nel divieto di patti volti a restituire al sostituito quanto ritenuto.

4.Obblighi del sostituto, obbligo di dichiarazione

Ogni anno, il sostituto d'imposta deve presentare dichiarazione relativa ai pagamenti fatti nell'anno solare precedente (mod. 770):
- semplificato se il sostituto ha corrisposto soltanto redditi di lavoro, dipendente o autonomo - ordinario, se il sostituto ha corrisposto anche redditi di capitale).
I sostituti d'imposta per i redditi di lavoro L'art. 23, comma 1, del DPR 600/1973 individua i soggetti che sono sostituti di imposta di coloro ai quali corrispondono somme e valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente in capo a coloro che li percepiscono. Gli artt. 24, 25 e 25bis dello stesso DPR 600/1973 individuano come sostituti di imposta coloro i quali corrispondono somme e valori che costituiscono reddito, in capo a coloro che li percepiscono, -redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - redditi di lavoro autonomo - provvigioni Tale individuazione è fatta attraverso il rinvio ai «soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23» L'elenco dell'art. 23 comma 1 ha dunque portata generale per tutti i redditi di lavoro.

Sono sostituti d'imposta per i redditi di lavoro

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato; - gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (per i redditi prodotti in Italia); - le società di armamento; - le società di fatto; Sono sostituti d'imposta per i redditi di lavoro.
- le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; - le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del TUIR; - le persone fisiche che esercitano imprese agricole; - le persone fisiche che esercitano arti e professioni; - il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (introdotti dal d.l. 223/06); - il condominio.

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