ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – AZIENDE INDUSTRIALI
Rinnovo
del c.c.n.l.
Con
l'ipotesi di accordo 28 luglio 2021 SMI Sistema Moda Italia con FEMCA-CISL,
FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL hanno rinnovato il c.c.n.l. 5 luglio 2017 per le
imprese del settore tessile abbigliamento moda. L'accordo decorre dal 1° aprile
2020 e scadrà il 31 marzo 2024. Gli istituti modificati o introdotti dal
rinnovo, salvo diverse indicazioni, decorrono dal 28 luglio 2021.
Trattamento
economico
Definizione
Il
trattamento economico contrattuale è costituto dal trattamento economico
minimo TEM (composto da elemento retributivo nazionale, scatti
di anzianità, indennità di mensa ed indennità di funzione quadri) e dal TEC (composto
da TEM, elemento di garanzia retributiva, maggiorazioni per straordinario,
notturno e festivo, tutte le indennità maggiorazioni e trattamenti economici
ulteriori e integrativi previsti dal c.c.n.l., previdenza integrativa e
assicurazione per morte e invalidità permanente, assistenza sanitaria
integrativa.
Elemento
retributivo nazionale
Per la
vigenza del rinnovo 2020-2024 la dinamica dell'E.r.n. è la seguente:
Livello |
Importi
mensili |
||
|
Dal
1.4.2022 |
Dal
1.1.2023 |
Dal
1.4.2023 |
8 |
2.198,64 |
2.230,39 |
2.264,68 |
7 |
2.073,70 |
2.103,70 |
2.136,10 |
6 |
1.946,89 |
1.974,89 |
2.005,13 |
5 |
1.823,76 |
1.850,01 |
1.878,36 |
4 |
1.734,95 |
1.759,95 |
1.786,95 |
3S |
1.695,02 |
1.719,52 |
1.745,98 |
3 |
1.657,33 |
1.681,33 |
1.707,25 |
2S |
1.609,45 |
1.632,70 |
1.657,81 |
2 |
1.574,38 |
1.597,13 |
1.621,70 |
1 |
1.251,60 |
1.269,60 |
1.289,04 |
Viagg.
1 |
1.874,67 |
1.902,67 |
1.932,91 |
Viagg.
2 |
1.768,47 |
1.794,72 |
1.823,07 |
----------
N.d.R.
Per il comparto Fotoincisione tessile non è stato possibile aggiornare le tabelle
perché l'accordo non fornisce le specifiche.
Aziende
terziste del Mezzogiorno
Nelle
imprese terziste di cui al Protocollo n. 2 del c.c.n.l. gli aumento dell'E.r.n.
di cui in tabella entreranno in vigore:
- dal
1º ottobre 2022;
- dal
1º luglio 2023;
- dal
1º ottobre 2023.
Elemento
di garanzia retributiva
L'importo
dell'E.g.r. è confermato in € 300 e va erogato agli aventi
diritto con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno.
Periodo
di prova
Il
periodo di prova per i livv. 6° e 5° è elevato a 5 mesi.
Lavoratori
laureati
Gli
impiegati laureati, assunti in primo impiego per mansioni attinenti al titolo
di studio di laurea magistrale, non possono essere assegnati a un
livello inferiore al 6º.
Mansioni
A
titolo sperimentale e transitorio esclusivamente per la vigenza del c.c.n.l. 28
luglio 2021, il limite per l'assegnazione definitiva a mansioni di livello
superiore è elevato a 5 mesi (continuativi o frazionati
nell'arco di 24 mesi).
Lavoro
straordinario
Viene
abrogata la maggiorazione retributiva che era prevista per gli impiegati di 7º
livello non assoggettabili alle limitazioni di orario, che lavorino con
continuità oltre l'orario ordinario contrattuale.
Flessibilità
Le
modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità contrattuale
o tempestiva possono prevedere anche la programmazione individuale, nel limite
di 32 ore annue.
Malattia
Il
periodo di conservazione del posto viene elevato da 13 a 15 mesi per le gravi
patologie, debitamente documentate e certificate, dovute a malattie degenerative
che richiedano terapie salvavita e/o comportanti una invalidità lavorativa
superiore ai 2/3.
Congedo
matrimoniale
La
disciplina si applica anche alle unioni civili.
Permessi
e aspettative
Viene
abrogata la norma contrattuale che prevedeva per impiegati e intermedi permessi
retribuiti nel caso di esaurimento dei permessi per ex festività, per rol e
permessi per flessibilità individuale.
I
permessi per decesso o grave infermità sono concessi anche con riferimento al
convivente di fatto.
Ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 354, L. n. 232/2016, il padre
lavoratore, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e/o dall'adozione o
affidamento, deve astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni. I
giorni di astensione devono essere comunicati per iscritto con un preavviso di
almeno 15 giorni.
In caso
di adozione internazionale, viene abrogato il limite di 30 giorni
di calendario di permanenza nello Stato estero.
Le
aspettative non devono comportare l'assenza contemporanea di oltre il 2% dei
lavoratori, fatte salve quelle previste dalla legge.
Assistenza
integrativa
Assistenza
sanitaria
Dal 1°
gennaio 2023 sarà attivata presso Sanimoda una assicurazione contro la non
autosufficienza (long term care), destinata a tutti i lavoratori, non in prova,
con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) o a tempo
determinato di durata non inferiore a 9 mesi, in forza al 1° gennaio 2023.
La
contribuzione, a carico azienda, sarà pari a € 2 mensili per lavoratore, per 12
mensilità e sarà versata a Sanimoda con le stesse modalità del contributo sanitario.
Sono
fatti salvi eventuali accordi aziendali, operativi al 28 luglio 2021, che
prevedano una copertura assicurativa tramite un contributo pari o superiore al
suddetto.
Welfare
contrattuale
E'
prevista la costituzione di un Ente bilaterale, denominato "Sistema
welfare Moda", che preveda anche una piattaforma di servizi welfare e
socio assistenziali per i dipendenti.
Le
Parti stipulanti potranno adottare il progetto con uno specifico accordo, in
cui sarà anche previsto un contributo una tantum a carico azienda per la
costituzione dell'Ente pari a € 5,00 per lavoratore a tempo indeterminato.
Lavoro
a termine
Limiti
percentuali
A
titolo sperimentale e transitorio esclusivamente per la vigenza del c.c.n.l. 28
luglio 2021, la percentuale massima di lavoratori che possono
contemporaneamente essere assunti con contratto a termine è elevata al 32% in
media annua degli assunti a tempo indeterminato (i decimali pari o superiori
allo 0,5 sono arrotondati all'unità superiore).
Durata
Alle
attività connesse alla campagna vendita in showroom, attività di vendita presso
negozi stagionali o temporary store e attività di vendita stagionale o
straordinaria, per le quali, in caso di successione di contratti a termine tra
lo stesso datore e lavoratore, non sussiste il limite massimo di 24 mesi,
sono aggiunte le attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre
italiane ed estere.
Tutte
le attività suddette, oltre a quelle stagionali previste dal D.P.R. n.
1525/1968, sono individuate dal c.c.n.l. come ulteriori attività
stagionali per le quali non c'è obbligo di causale.
Infine
a tutte le attività suddette non si applicano gli intervalli di
interruzione di 10/20 giorni.
Contratto
di somministrazione
A
titolo sperimentale e transitorio esclusivamente per la vigenza del c.c.n.l. 28
luglio 2021, la percentuale massima di lavoratori che possono
contemporaneamente essere assunti con contratto di somministrazione a termine è
elevata al 12% in media annua degli assunti a tempo
indeterminato.
Lavoro
a tempo parziale
Viene abrogata
la norma contrattuale che consentiva lo svolgimento di lavoro straordinario.
Lavoro
agile
Un
gruppo di lavoro paritetico studierà l'applicabilità dell'istituto.
Lavoro
ripartito
L'istituto
viene abrogato.
Definizioni
Il
termine "coniuge" (o equivalenti) presente nel c.c.n.l. ricomprende
la persona unita civilmente.
Stesura
definitiva del c.c.n.l.
In sede
di stesura definitiva del c.c.n.l. le Parti definiranno:
-
l'aggiornamento delle Norme specifiche di comparto (cap.
VIII);
-
l'allargamento del campo di applicazione al comparto Retifici da pesca e
relative norme di armonizzazione;
- il
contributo una tantum per i non iscritti alle OO.SS.
Rinnovo
del c.c.n.l.
Con
l'ipotesi di accordo 28 luglio 2021 Assocarta e Assografici con Slc-Cgil,
Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-carta e stampa hanno rinnovato il c.c.n.l. per i
dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della carta, della cellulosa,
pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici
della carta e del cartone. L'accordo, che decorre dal 1° gennaio 2022 (parte
economica) e dalla ratifica (parte normativa) e scadrà il 31 dicembre 2024,
sarà sottoposto al giudizio dei lavoratori entro il 30 ottobre 2021 e sarà
applicabile all'atto della firma definitiva.
Unificazione
della disciplina operai-impiegati
In
considerazione dell'introduzione del meccanismo della mensilizzazione e della
conseguente possibilità di armonizzare molti istituti tra operai ed impiegati,
l'accordo abroga alcuni articoli del c.c.n.l. e unifica in articoli unici
quelli ancora attuali che possono essere armonizzati. Per quanto qui di
interesse, sono abrogati, per es., l'art. 73 (lavoro a domicilio), l'art. 74
(cottimo), l'art. 83 (provvigioni) e l'art. 88 (alloggio) mentre sono
sostituiti da nuovi articoli armonizzati per la generalità dei lavoratori gli
artt. 63 e 77 (giorni festivi), gli artt. 64 e 79 (ferie), gli artt. 65 e 80
(permessi), gli artt. 66 e 81 (congedo matrimoniale), gli artt. 68 e 85 (scatti
di anzianità), gli artt. 71 e 90 (ferie e rol solidali), gli artt. 72 e 82
(corresponsione della retribuzione), l'art. 70 (malattia) e l'art. 99 (quota
oraria).
Classificazione
del personale
Vengono
introdotti i profili conduttore di taglierine e conduttore
di estrusore, inseriti entrambi nei livv. C1 e C2.
Minimi
tabellari
Per
effetto degli aumenti stabiliti con decorrenza gennaio 2022, gennaio 2023,
gennaio 2024 e luglio 2024, i minimi di retribuzione risultano i seguenti:
Livelli |
Importi
mensili |
|||
|
Dal
1.1.2022 |
Dal
1.1.2023 |
Dal
1.1.2024 |
Dal
1.7.2024 |
Q |
2.596,96 |
2.645,98 |
2.678,66 |
2.711,34 |
AS |
2.588,74 |
2.637,56 |
2.670,11 |
2.702,66 |
A |
2.279,31 |
2.320,88 |
2.348,59 |
2.376,30 |
B1 |
2.077,46 |
2.114,32 |
2.138,90 |
2.163,48 |
B2S |
2.026,47 |
2.062,16 |
2.085,95 |
2.109,74 |
B2 |
1.960,85 |
1.994,97 |
2.017,72 |
2.040,47 |
C1S |
1.850,70 |
1.882,27 |
1.903,32 |
1.924,37 |
C1 |
1.785,11 |
1.815,11 |
1.835,11 |
1.855,11 |
C2 |
1.667,95 |
1.695,20 |
1.713,37 |
1.731,54 |
C3 |
1.584,57 |
1.609,86 |
1.626,72 |
1.643,58 |
D1 |
1.517,84 |
1.541,57 |
1.557,39 |
1.573,21 |
D2 |
1.434,11 |
1.455,87 |
1.470,38 |
1.484,89 |
E |
1.342,22 |
1.361,83 |
1.374,90 |
1.387,97 |
Elemento
di modernizzazione
Viene
istituita una voce retributiva - che rientra nella normale retribuzione -
denominata Elemento di modernizzazione contrattuale, nell'importo a regime di €
20 (€ 6 a gennaio 2022, € 6 a gennaio 2023, € 4 a gennaio 2024 ed € 4 a luglio
2024), da riparametrare sul livello C1. Gli importi sono i seguenti:
Livelli |
Importi
mensili |
|||
|
Dal
1.1.2022 |
Dal
1.1.2023 |
Dal 1.1.2024 |
Dal
1.7.2024 |
Q |
9,80 |
9,80 |
6,54 |
6,54 |
AS |
9,76 |
9,76 |
6,51 |
6,51 |
A |
8,31 |
8,31 |
5,54 |
5,54 |
B1 |
7,37 |
7,37 |
4,92 |
4,92 |
B2S |
7,14 |
7,14 |
4,76 |
4,76 |
B2 |
6,82 |
6,82 |
4,55 |
4,55 |
C1S |
6,31 |
6,31 |
4,21 |
4,21 |
C1 |
6,00 |
6,00 |
4,00 |
4,00 |
C2 |
5,45 |
5,45 |
3,63 |
3,63 |
C3 |
5,06 |
5,06 |
3,37 |
3,37 |
D1 |
4,75 |
4,75 |
3,16 |
3,16 |
D2 |
4,35 |
4,35 |
2,90 |
2,90 |
E |
3,92 |
3,92 |
2,61 |
2,61 |
Una
tantum
A tutti
i lavoratori in forza e con anzianità aziendale di almeno 3 mesi alla data di
corresponsione, spetta nel mese di ottobre 2021 (*) un importo
forfettario pari ad € 150,00 non riparametrabili.
La
somma è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e
indiretti, legali o contrattuali ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
----
(*)
Previo scioglimento positivo della riserva sul rinnovo da parte delle OO.SS.
Indennità
di ruolo
Ai
lavoratori che esercitino in modo continuativo capacità polifunzionali
o polivalenti viene riconosciuta un'indennità determinata in cifra
fissa, per 12 mensilità, il cui importo, che non ha effetto su alcun istituto
retributivo indiretto o differito, non sarà inferiore, al momento della sua
istaurazione, al 50% della differenza tra il minimo mensile del livello
superiore e quello di appartenenza.
L'indennità
non spetta a chi svolga i ruoli polifunzionali/polivalenti in maniera
occasionale e non continuativo né nel periodo di formazione a ciò prevista.
L'eventuale
mancato esercizio delle mansioni comporterà la cessazione dell'erogazione.
Vengono
fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già adottate a livello
aziendale.
Turnisti
- Maggiorazioni ad personam
Ai
lavoratori turnisti con oltre 60 anni di età assegnati ad
orario giornaliero per inidoneità permanente al lavoro a turni, viene mantenuto
un importo corrispondente al 50% della maggiorazione per turni mediamente percepita
per quanti sono gli anni interi di servizio effettivamente prestati in turno
(con un massimo di 30). Tale importo sarà riassorbito fino a concorrenza nel
caso di nuova assegnazione al lavoro a turni.
Per il
solo biennio 2021/2022 il riferimento anagrafico sarà considerato 58
anni.
Orario
di lavoro
Cambio
turno
Per
sopperire a temporanee necessità organizzative e/o produttive, l'azienda può
modificare lo schema di turnazione dei singoli lavoratori, con un preavviso di almeno
18 ore.
Lo
spostamento del turno può essere effettuato entro un massimo di:
- 24
volte l'anno (si considera modificabile, con un preavviso di 18 ore, l'orario
afferente la singola prestazione);
- 6
volte l'anno riferito alle modifiche che impattano sull'intera struttura dei
turni settimanali e/o sull'intero ciclo settimanale di turni (per intero ciclo
settimanale deve intendersi una variazione di almeno 3 giorni consecutivi). Le
modifiche potranno essere disposte dall'azienda con un preavviso minimo di 48
ore dall'inizio del turno settimanale oggetto dello spostamento e non potranno
interessare più di 2 cicli settimanali consecutivi e/o non potranno ripetersi
senza aver rispettato un intervallo di invarianza della turnazione originaria
di almeno 2 settimane.
Entrambe
le variazioni potranno essere disposte per un numero massimo complessivo di 24
volte l'anno.
Il
lavoratore conserva in ogni caso la maggiorazione più favorevole.
Turnisti
non a ciclo continuo
La
durata dell'orario normale è di 40 ore medie settimanali. I lavoratori con
attività su 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiscono di riposi
retribuiti da distribuire, sui 3 turni, nella misura di 9 giorni nel corso
dell'anno al 31 dicembre 1984, 11 giorni nel corso dell'anno dal 1° gennaio
1985 e 12 giorni nel corso dell'anno dal 1° gennaio 1991.
A tali
giorni, si aggiungono ulteriori 4 giorni di riposo retribuito espressamente
riconosciuti in sostituzione delle festività abolite ex L. n. 54/1977, così
come modificata dal D.P.R. n. 792/1985.
Le
ulteriori giornate di riposo retribuite decorrenti dal 1° gennaio 1985 e quella
decorrente dal 1° gennaio 1991, vengono assorbite sino a concorrenza dagli
orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale
La
distribuzione dell'orario settimanale potrà essere organizzata in sede
aziendale su 5 giorni, fermo restando che il 6° giorno sarà da considerato
lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
E'
pertanto comunque possibile realizzare l'organizzazione dei turni sui 6 giorni
settimanali anche prevedendo meccanismi di prestazione individuale su 5 giorni
tramite il c.d. riposo a scorrimento e/o adottare in sede aziendale forme di
plurisettimanalità dell'orario tramite alternanza di periodi con prestazioni di
6 ore su 6 giorni lavorativi (c.d. 6x6) e prestazioni di 8 ore su 3 turni
avvicendanti su 5 giorni.
Nei
periodi plurisettimanali suddetti sarà comunque mantenuta la maggiorazione per
lavoro a turni anche nel periodo di adozione dello schema 6x6.
Turnisti
a 3 turni a ciclo continuo 7 giorni su 7
L'orario
medio settimanale del turnista in cicli continui di 7 giorni su 7 in 3 turni
avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Nella
riduzione d'orario restano non maturati i 16 giorni di riposo retribuito
(comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività abolite
dalla L. n. 54/1977), previsti per tali lavoratori dalla precedente
regolamentazione contrattuale.
In caso
di coinvolgimento in tale regime orario solo per una porzione dell'anno, la
suddetta disciplina verrà applicata in proporzione alla durata stessa del ciclo
continuo.
L'orario
medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il
personale in 9 mezze squadre e seguendo l'alternanza dei giorni di lavoro e di
riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
L'orario
di lavoro di 37 ore e 20 minuti medie settimanali, che si realizza con le
modalità anzidette, non comporta il riproporzionamento della retribuzione e
quindi non determina alcun effetto sugli istituti contrattuali riconducibili
alla durata dell'orario settimanale ordinario di 40 ore i quali, pertanto,
continueranno ad essere erogati con gli stessi criteri e misure valevoli per il
restante personale.
Per una
migliore calendarizzazione delle ferie potranno essere adottati diversi schemi
organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti
su ciclo annuale.
In
relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopradetto, ai
lavoratori a ciclo continuo su 3 turni sono riconosciuti 2 giorni di riposo
retribuito a godimento individuale su base annua.
Inoltre,
ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni avvicendati in funzione della
realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti risultante dalla
facoltà delle aziende di prevedere 7 giorni complessivi annui di fermata in
occasione delle festività, sono riconosciuti 2 giorni retribuiti su base annua
a godimento individuale.
L'individuazione
delle giornate festive nelle quali fermare l'attività lavorativa viene
concordata a livello aziendale.
Ai
lavoratori turnisti sarà corrisposta la maggiorazione per la prestazione
domenicale con riposo compensativo.
Congedo
matrimoniale
Il
congedo viene esteso alle unioni civili.
Formazione
professionale
A decorrere
da gennaio 2022 viene istituto un contributo di assistenza contrattuale da
versare all'Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica (E.N.I.P.G.)
da parte delle aziende del settore cartotecnico (escluse le aziende cartarie e
del converting del tissue), che sono tenute all'iscrizione a decorrere da
gennaio 2022.
Il
contributo è pari alle seguenti percentuali della retribuzione annua:
- 0,05%
per l'anno 2023 e 0,10% a regime, dal 2024, per le aziende fino a 15
dipendenti;
- 0,10%
da gennaio 2023, per le aziende oltre i 15 dipendenti.
Il
requisito dimensionale è calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente
all'iscrizione (salvo il 1° anno per cui si prenderà a riferimento dicembre
2022), avendo riguardo al numero di operai, impiegati e quadri e computando
proporzionalmente i lavoratori part-time.
Lavoro
a termine
Vengono
introdotte le seguenti modifiche.
Il
contratto a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalle
norme contrattuali.
La durata massima
del contratto a termine, il numero delle proroghe ammesse e il
riferimento alle cause che hanno portato alla sua prosecuzione sono regolati
dalla legge.
Le
Parti ritengono che, nell'ambito della vigenza del presente CCNL ed in coerenza
con i termini di legge, sia praticabile l'estensione a 24 mesi di
quei contratti a termine che siano collegati alla fase di ripresa dell'economia
e/o agli interventi del PNRR, non ancora consolidati in maniera strutturale, in
cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: incremento di volumi produttivi;
incremento dell'attività economica dell'impresa; partenza di nuove attività,
sviluppo e lancio di nuovi prodotti; investimenti nei processi produttivi che
abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di
innovazione aziendale e/o innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
Viene
precisato che il periodo di riferimento delle attività stagionali potrà
coprire un arco massimo temporale di 10 mesi su base annua fermo restando, per
ciascun lavoratore, il limite massimo individuale di 8 mesi per la durata
annuale complessiva dei contratti stipulati per tali motivazioni.
Lavoro
agile
In
attesa di una specifica definizione dell'istituto ad opera delle Parti
stipulanti, le aziende potranno procedere con accordi collettivi e/o
individuali di lavoro agile, facendo riferimento alla normativa di legge e/o
agli accordi individuali e alle norme contrattuali ove applicabili.
Previdenza
integrativa
A
decorrere dal 1° gennaio 2023, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo
Byblos verrà riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico
del datore di lavoro pari allo 0,3% della normale retribuzione
annua.
·
Eventuale
Festività del Santo Patrono
ISTAT: COEFFICIENTE TFR MESE DI LUGLIO
2021
L’Istat
ha reso noto il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del
trattamento di fine rapporto liquidato tra il dal 15 Luglio 2021 al 14 Agosto 2021 che risulta essere pari a 2,267962%.
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