L’Agenzia delle
Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 525 del 3 agosto 2021
riguardante l’applicazione della disciplina di contrasto dell'illecita
somministrazione.
L'articolo 4 del DL
n. 124 del 2019 ha introdotto nel D. Lgs. n. 241 del 1997, l'articolo 17-bis,
rubricato ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del
regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita
somministrazione di manodopera.
L’articolo 17-bis
reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento,
anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo
nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori,
affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
L’Agenzia delle Entrate
si è pronunciata sulla eventuale disapplicazione dell'articolo 17-bis del
decreto legislativo n. 241 del 1997, quando l'impresa subappaltatrice sia
assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e produca il DURF
attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo
l'ammissione a tale procedura, ancorché non sia stato eseguito il versamento
delle ritenute afferenti il periodo precedente l'ammissione alla procedura.
Pur escludendo la
possibilità di estendere per via analogica quanto previsto in materia di DURC nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria (ove è riconosciuto
all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità
relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di
apertura della procedura), l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che debba
considerarsi disapplicato il vincolo in commento con riguardo
ai debiti pregressi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale e possibile
il pagamento al subappaltatore dei corrispettivi trattenuti. Questo in
considerazione della peculiare situazione in cui versa un
soggetto in amministrazione straordinaria, caratterizzata dall'indisponibilità in
capo all'imprenditore del complesso aziendale e dei rapporti che vi fanno capo,
con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei
creditori sempre nel rispetto della "par condicio creditorum".
L’Agenzia delle Entrate
fornisce i chiarimenti in merito alla tassazione delle somme corrisposte in
forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito
ordinario e cooperativo.
In particolare il fondo
provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, riconosciuti
ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione
all’esodo.
Gli assegni
spettano dalla cessazione del rapporto di lavoro al momento di ingresso alla
pensione.
Ai fini fiscali
l’Agenzia chiarisce che gli assegni straordinari in esame sono imponibili per
il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per
legge, con l’aliquota del TFR.
A differenza però
del tfr quest’ultimi non saranno oggetto di ricalcolo da parte dell’amministrazione
finanziaria, come previsto dal decreto Sostegni Bis.
I versamenti
eventualmente già eseguiti dai contribuenti saranno oggetto di apposite
elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere all’erogazione dei
rimborsi spettanti.
Nessun commento:
Posta un commento