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giovedì 16 settembre 2021

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

 AGENZIA DELLE ENTRATE: RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA INTERPELLO N. 525/2021)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 525 del 3 agosto 2021 riguardante l’applicazione della disciplina di contrasto dell'illecita somministrazione.

L'articolo 4 del DL n. 124 del 2019 ha introdotto nel D. Lgs. n. 241 del 1997, l'articolo 17-bis, rubricato ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

L’articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla eventuale disapplicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, quando l'impresa subappaltatrice sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e produca il DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione a tale procedura, ancorché non sia stato eseguito il versamento delle ritenute afferenti il periodo precedente l'ammissione alla procedura.

Pur escludendo la possibilità di estendere per via analogica quanto previsto in materia di DURC nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (ove è riconosciuto all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura), l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che debba considerarsi disapplicato il vincolo in commento con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale e possibile il pagamento al subappaltatore dei corrispettivi trattenuti. Questo in considerazione della peculiare situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria, caratterizzata dall'indisponibilità in capo all'imprenditore del complesso aziendale e dei rapporti che vi fanno capo, con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei creditori sempre nel rispetto della "par condicio creditorum".

 

AGENZIA DELLE ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO DEL SETTORE DEL CREDITO (AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 10 DEL 05/08/2021)

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla tassazione delle somme corrisposte in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo.

In particolare il fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Gli assegni spettano dalla cessazione del rapporto di lavoro al momento di ingresso alla pensione.

Ai fini fiscali l’Agenzia chiarisce che gli assegni straordinari in esame sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del TFR.

A differenza però del tfr quest’ultimi non saranno oggetto di ricalcolo da parte dell’amministrazione finanziaria, come previsto dal decreto Sostegni Bis.

I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere all’erogazione dei rimborsi spettanti.

 



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