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mercoledì 29 settembre 2021

INAIL: SANZIONE PER OMESSA O TARDIVA DENUNCIA DI INFORTUNIO (INAIL CIRCOLARE N. 24 DEL 09/09/2021)

L’Inail fornisce i chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni.

Il datore di lavoro deve presentare la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.

Per quanto riguarda i termini di presentazione la denuncia deve essere presentata:

  • entro due giorni da quando il datore ne è venuto a conoscenza.  Il termine decorre dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio
  • entro ventiquattro ore dall'infortunio se ha causato la morte del lavoratore o se  ricorre il pericolo di morte

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

In caso di mancata denuncia o di tardiva comunicazione la sanzione va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria.

In caso di ottemperanza alla diffida la sanzione sarà pari al minimo previsto (1290 euro).

Il pagamento di tale somma minima estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta

Le sanzioni in discorso devono essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti

L’Inail infine precisa che a partire dal 12/10/2017 è necessario comunicare ai fini statistici gli infortuni di durata non superiore a tre giorni.

In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore, se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall'evento, è stata prevista un'apposita funzione telematica che consente di convertire la comunicazione in denuncia.

L'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 (comunicazione infortuni guaribili in tre giorni).

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