L’Inail fornisce i chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni.
Il datore di lavoro
deve presentare la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che
siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
Per quanto riguarda
i termini di presentazione la denuncia deve essere presentata:
- entro due giorni da quando il datore ne è venuto
a conoscenza. Il termine decorre
dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal
lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio
- entro ventiquattro ore dall'infortunio se ha
causato la morte del lavoratore o se
ricorre il pericolo di morte
Per quanto riguarda
il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo
giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su
cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.
Per gli infortuni
inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio
(per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la
denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti
dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata
guarigione nei termini di franchigia.
Per i casi di
malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione
della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza
che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia
di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno
successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione
medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è
riconducibile al contagio.
In caso di mancata
denuncia o di tardiva comunicazione la sanzione va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione
dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di
applicazione della diffida obbligatoria.
In caso di ottemperanza
alla diffida la sanzione sarà pari al minimo previsto (1290 euro).
Il pagamento di
tale somma minima estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle
inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla
diffida stessa.
Gli illeciti
oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non
provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine
di quindici giorni possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura
ridotta
Le sanzioni in
discorso devono essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici
tributo appositamente previsti
L’Inail infine precisa
che a partire dal 12/10/2017 è necessario comunicare ai fini statistici gli
infortuni di durata non superiore a tre giorni.
In caso di
infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che
il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore, se la
prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall'evento, è stata prevista
un'apposita funzione telematica che consente di convertire la comunicazione in
denuncia.
L'applicazione
della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare
entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni esclude l'applicazione della
sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965
(comunicazione infortuni guaribili in tre giorni).
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