L'Inps, con la circolare n. 133 del 10 settembre 2021, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell'anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, specificando che, a seguito dell'accoglimento della domanda di concessione dell'esonero, i datori di lavoro interessati potranno esporre il beneficio contributivo in Uniemens nella sezione ordinaria o in quella PosAgri.
Preliminarmente
l'Inps ricorda che l'art. 12, comma 16-bis, del D.L. n. 137/2020, c.d. decreto
Ristori, ha modificato l'art. 1, comma 220, della legge n. 205/2017, c.d. legge
di Bilancio 2018, disponendo che: "Il contributo di cui al presente comma
è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1°
gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021".
Pertanto, l'esonero di
cui all'articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2018, previsto in
favore delle cooperative sociali che, nel corso dell'anno 2018, abbiano
assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza
di genere, viene esteso alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2021.
Possono accedere al
tale beneficio esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge n.
381/1991, che qualifica come cooperative sociali le società
che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento
di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Lavoratrici per le
quali spetta l'incentivo
L'incentivo spetta
per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi
di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di
residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis
del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che prevede azioni per il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza
attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali dei centri antiviolenza, delle case-rifugio e dei servizi di
assistenza alle vittime.
Rapporti incentivati
L'incentivo può
essere riconosciuto, oltre che per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno
2018, anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra
il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
In considerazione
della circostanza che il citato articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017
prevede che il beneficio si applichi alle "nuove" assunzioni a tempo
indeterminato tout court, lo stesso trova applicazione anche
nelle ipotesi di rapporti di lavoro domestico instaurati a
tempo indeterminato, nonché nelle ipotesi di rapporti di apprendistato.
In virtù del tenore
letterale della norma, secondo cui il beneficio trova applicazione per le
"nuove" assunzioni, non sono incentivabili:
- le conversioni a
tempo indeterminato di rapporti a termine;
- i rapporti di
lavoro intermittente.
Inoltre, l'agevolazione
non trova applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di
lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.
Nell'ambito
delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in
ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale (orizzontale, verticale
o misto). In quest'ultimo caso, la soglia massima dell'agevolazione, pari a 350
euro mensili, andrà riproporzionata.
Considerata,
inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi
all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di
lavoro subordinato, l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni
a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione
lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Assetto e misura
dell'incentivo
L'incentivo è pari
alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo
massimo di 350 euro mensili.
Per i rapporti di
lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo
a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all'importo
massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione
dell'agevolazione contributiva.
Nelle ipotesi di
rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione, pari a 350
euro mensili, deve essere proporzionalmente ridotto.
Procedimento di ammissione
all'incentivo
Per essere autorizzato
alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa
autentificazione, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente
del modulo di istanza on-line "Do.VI", all'interno
dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni - ex DiResCo" una domanda
di ammissione all'incentivo, indicando le seguenti informazioni:
- la lavoratrice
nei cui confronti, nell'anno 2021, è intervenuta l'assunzione a tempo
indeterminato;
- la data di
rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di
competenza;
- l'importo della
retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima
mensilità;
- la misura
dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L'Istituto, una
volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali
svolge le seguenti attività:
- calcola l'importo
dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se
sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- in caso di
sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa,
mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore di
lavoro è stato autorizzato a fruire dell'incentivo e individua l'importo
massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione della lavoratrice indicata
nell'istanza. L'Istituto elaborerà le richieste in base all'ordine cronologico
di invio.
PARTE TECNICA
Esposizione
dell'esonero in UniEmens
I datori di lavoro
autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto, previsto per le
assunzioni effettuate nell’anno 2021, esporranno, a partire dal flusso UniEmens
di competenza del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare,
le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete
modalità, l’elemento e l’elemento della sezione.
In particolare,
nell’elemento deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante,
diversamente dalle disposizioni fornite con la circolare n. 53/2020, che
prevedeva l’utilizzo dell’elemento , dovranno essere valorizzati all’interno di
, , elemento i seguenti elementi: - nell’elemento dovrà essere inserito il valore
già esistente “DOVI”, avente il significato di “Incentivo assunzione donne
vittime di violenza di genere”; - nell’elemento dovrà essere inserito il valore
‘N”; - nell’ elemento dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica
competenza.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi
riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle
procedure come segue: - con il codice di nuova istituzione “L502”, avente il
significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L.
n.176/2020”; - con il codice di nuova istituzione “L501”, avente il significato
di “Arretrati Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L. n.176/2020”.
Si sottolinea che
la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi (mese di
gennaio 2021 e fino al mese precedente all’esposizione del corrente), può
essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di ottobre,
novembre e dicembre 2021.
Si ricorda che la
sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato. Per
il recupero di importi non conguagliati o per la restituzione di somme non spettanti,
i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
(UniEmens/vig). Della medesima procedura dovranno avvalersi anche i datori di
lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e
vogliono fruire dell’incentivo spettante. Si evidenzia infine che, nelle
ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente
stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di
cessione individuale del contratto, ai sensi dell’articolo 1406 c.c., o di trasferimento
di azienda, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità
dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente,
all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio
residuo, il subentrante dovrà procedere come segue: - indicare il lavoratore in
questione, nell’elemento , con il codice tipo assunzione “2T” (avente il
significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento
d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da
parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo
d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”); - valorizzare
contemporaneamente l’elemento con l’indicazione della posizione contributiva
INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico. Nella medesima
ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione
nell’elemento, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea
valorizzazione dell’elemento.
Esposizione nella sezione
"PosAgri" del flusso UniEmens
I datori di lavoro
interessati dovranno valorizzare, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi
utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
-
"CodiceRetribuzione" con il codice "Y";
- "CodAgio"
con il codice Agevolazione "VD", che assume il nuovo
significato di "Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere
2021".
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