.

.

© Il Blog di Giacomo Palumbo - Home ufficiale

mercoledì 29 settembre 2021

INPS: DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO (INPS, CIRCOLARE N. 133 DEL 10/09/2021)

L'Inps, con la circolare n. 133 del 10 settembre 2021, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell'anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, specificando che, a seguito dell'accoglimento della domanda di concessione dell'esonero, i datori di lavoro interessati potranno esporre il beneficio contributivo in Uniemens nella sezione ordinaria o in quella PosAgri.

Preliminarmente l'Inps ricorda che l'art. 12, comma 16-bis, del D.L. n. 137/2020, c.d. decreto Ristori, ha modificato l'art. 1, comma 220, della legge n. 205/2017, c.d. legge di Bilancio 2018, disponendo che: "Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021".

Pertanto, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2018, previsto in favore delle cooperative sociali che, nel corso dell'anno 2018, abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, viene esteso alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Possono accedere al tale beneficio esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che qualifica come cooperative sociali le società che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che prevede azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri antiviolenza, delle case-rifugio e dei servizi di assistenza alle vittime.

Rapporti incentivati

L'incentivo può essere riconosciuto, oltre che per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In considerazione della circostanza che il citato articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017 prevede che il beneficio si applichi alle "nuove" assunzioni a tempo indeterminato tout court, lo stesso trova applicazione anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro domestico instaurati a tempo indeterminato, nonché nelle ipotesi di rapporti di apprendistato.

In virtù del tenore letterale della norma, secondo cui il beneficio trova applicazione per le "nuove" assunzioni, non sono incentivabili:

- le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;

- i rapporti di lavoro intermittente.

Inoltre, l'agevolazione non trova applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto). In quest'ultimo caso, la soglia massima dell'agevolazione, pari a 350 euro mensili, andrà riproporzionata.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili.

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all'importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'agevolazione contributiva.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione, pari a 350 euro mensili, deve essere proporzionalmente ridotto.

Procedimento di ammissione all'incentivo

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "Do.VI", all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni - ex DiResCo" una domanda di ammissione all'incentivo, indicando le seguenti informazioni:

- la lavoratrice nei cui confronti, nell'anno 2021, è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato;

- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;

- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:

- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;

- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;

- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'incentivo e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione della lavoratrice indicata nell'istanza. L'Istituto elaborerà le richieste in base all'ordine cronologico di invio.

 

PARTE TECNICA

Esposizione dell'esonero in UniEmens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto, previsto per le assunzioni effettuate nell’anno 2021, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione.

In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante, diversamente dalle disposizioni fornite con la circolare n. 53/2020, che prevedeva l’utilizzo dell’elemento , dovranno essere valorizzati all’interno di , , elemento i seguenti elementi: - nell’elemento dovrà essere inserito il valore già esistente “DOVI”, avente il significato di “Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”; - nell’elemento dovrà essere inserito il valore ‘N”; - nell’ elemento dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; - nell’elemento dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice di nuova istituzione “L502”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L. n.176/2020”; - con il codice di nuova istituzione “L501”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L. n.176/2020”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente all’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Si ricorda che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato. Per il recupero di importi non conguagliati o per la restituzione di somme non spettanti, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Della medesima procedura dovranno avvalersi anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo spettante. Si evidenzia infine che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto, ai sensi dell’articolo 1406 c.c., o di trasferimento di azienda, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente, all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà procedere come segue: - indicare il lavoratore in questione, nell’elemento , con il codice tipo assunzione “2T” (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”); - valorizzare contemporaneamente l’elemento con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico. Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione nell’elemento, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento.

Esposizione nella sezione "PosAgri" del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati dovranno valorizzare, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- "CodiceRetribuzione" con il codice "Y";

- "CodAgio" con il codice Agevolazione "VD", che assume il nuovo significato di "Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere 2021".

Nessun commento:

Posta un commento

Impresa Edile e Stradale. Pronto Professionista!

Impresa Edile e Stradale. Pronto Professionista!
Preventivi e computi metrici gratis! Ristruttura casa, ristruttura il tuo bagno. Hai un tetto da ristrutturare noi siamo i professionisti che cercavi.

Calcolo Tempo e Compenso Orario

Calcolo Ritenuta D'acconto

Calcolo Fattura Agente Enasarco

Calcolo Detrazione per Redditi da Lavoro Dipendente

Calcolo Detrazione Figli a Carico

Calcolo del TFR