L’Inps fornisce i chiarimenti circa la prestazione dell’indennità economica di malattia per i lavoratori dello spettacolo, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni Bis (Art. 66 DL 73/2021).
Sono destinatari
della prestazione le figure previste dal D.lgs C.P.S. n. 708/1947.
Restano
esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla
tutela previdenziale:
-
i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”,
-
i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni
lirico-sinfoniche,
- gli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato
che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici.
Dal 26 maggio 2021, la
tutela è riconosciuta in presenza di un numero minimo di 40 contributi
giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza
dell'evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo.
Prima della modifica
apportata dal DL 73/2021 venivano richiesti 100 contributi giornalieri.
L’indennità di malattia
spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta
per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
L’indennità
di malattia è pari a:
- al 60% della retribuzione media globale giornaliera
fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le
festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all’80% della retribuzione media globale
giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni
non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto
prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella
settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in
giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da
considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata
della malattia.
Per i lavoratori
dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, il limite di
giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta
negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore a 180 giorni nell’anno
solare.
Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa,
soggetta a obbligo contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica
è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.
In caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari
a carico, l'indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La
giornata di dimissione deve essere indennizzata in misura intera.
In caso di part time verticale o misto l’indennità economica è dovuta
nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività
lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.
Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione media giornaliera, dal
26 maggio 2021, si determina sulla base della retribuzione media percepita
nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo. Sono compresi
il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari.
Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione si deve tener conto di un
massimale giornaliero di retribuzione.
Il massimale è stato elevato da euro 67,14 a euro 100 a partire dal
26/5/21.
Modalità
per l’erogazione dell’indennità di malattia
Ai
lavoratori con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene
anticipata dal datore di lavoro.
Nel
caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in
possesso dei requisiti contributivi richiesti in seguito a giornate effettuate
presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento, il
datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva
sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini
del calcolo dell’indennità economica.
A
tale scopo il lavoratore dovrà fornire la documentazione richiesta.
L’indennità
viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto nei confronti delle
seguenti categorie di lavoratori:
-
disoccupati;
-
“saltuari” con contratto a termine o a prestazione;
-
occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o
stagionale.
aver
istituito nell’ambito del flusso UniEmens l’elemento obbligatorio
<TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo
che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per
malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento.
I
datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al
versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare
all’interno del flusso uniemens il seguente elemento: <TipoRetrMal>, a
prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, secondo le istruzioni
fornite con i predetti messaggi.
INPS: ESONERO PER IL SETTORE DEL TURISMO, COMMERCIO, SPETTACOLO E STABILIMENTI TERMALI (INPS CIRCOLARE N. 140 DEL 21/09/2021)
L’Inps
fornisce le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero introdotto dal DL
73/2021 (Decreto Sostegni bis) per i settori del turismo e degli stabilimenti
termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello
spettacolo.
L’esonero
spetta nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Pertanto
per poterne usufruire è necessario aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti
di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.
Non
è rilevante la causale utilizzata per la richiesta dell’ammortizzatore.
I
datori di lavoro che possono accedere allo sgravio sono quelli individuati dai
codici ateco previsti dall’Allegato 1.
Per
il settore del commercio sono destinatari i datori inquadrati nelle sezioni 45,46,47
ad eccezione di quanto previsto nell’allegato 1.
MISURA
L’importo
dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei
contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base
mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre
2021).
Lo
sgravio è pertanto pari ai contributi a carico del datore di lavoro non versati
n relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei
mesi gennaio-marzo 2021.
Ai
fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle
mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, vanno considerate sia le ore
fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.
La
retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero
deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e occorre tenere
conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali
agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.
Per
gli apprendisti si terrà conto dell’aliquota propria prevista per tale
tipologia di lavoratori.
CONDIZIONI
Per
poter richiedere l’esonero i datori di lavoro interessati devono rispettare le
seguenti condizioni:
- regolarità
degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in
materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza
di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto
degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
I
datori di lavoro che si avvalgono dello sgravio in esame fino al 31 dicembre
2021 dovranno rispettare il divieto di intraprendere procedure per
licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo.
Inoltre
divieto di licenziamento opera fino al 31 dicembre 2021 anche nelle ipotesi in
cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente.
L’esonero
in esame rientra nel limite degli aiuti di stato c.d Temporary Framework.
Lo
sgravio è cumulabile con altri esoneri contributivi con eccezione di:
- esonero per l’assunzione di giovani
under 36 nel biennio 2021-2022
- incentivo “Io Lavoro”
- assunzione con contratto di
rioccupazione
è
invece cumulabile con:
- assunzione over 50
- assunzione beneficiari di Naspi
L’Inps
con successivo messaggio si riserva di fornire le modalità operative per la
richiesta e la fruizione dello sgravio.
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