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mercoledì 29 settembre 2021

INPS: INDENNITA’ DI MALATTIA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (INPS CIRCOLARE N. 132 DEL 10/09/2021)

L’Inps fornisce i chiarimenti circa la prestazione dell’indennità economica di malattia per i lavoratori dello spettacolo, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni Bis (Art. 66 DL 73/2021).

Sono destinatari della prestazione le figure previste dal D.lgs C.P.S. n. 708/1947.

Restano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:

- i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”,

- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche,

gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici.

Dal 26 maggio 2021, la tutela è riconosciuta in presenza di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Prima della modifica apportata dal DL 73/2021 venivano richiesti 100 contributi giornalieri.

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

L’indennità di malattia è pari a:

  1. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  2. all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
  3. al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, il limite di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore a 180 giorni nell’anno solare.

Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.

In caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico, l'indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La giornata di dimissione deve essere indennizzata in misura intera.

In caso di part time verticale o misto l’indennità economica è dovuta nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.

Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione media giornaliera, dal 26 maggio 2021, si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo. Sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari.

Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione si deve tener conto di un massimale giornaliero di retribuzione.

Il massimale è stato elevato da euro 67,14 a euro 100 a partire dal 26/5/21.

Modalità per l’erogazione dell’indennità di malattia

Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei requisiti contributivi richiesti in seguito a giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini del calcolo dell’indennità economica.

A tale scopo il lavoratore dovrà fornire la documentazione richiesta.

L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

- disoccupati;

- “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;

- occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

aver istituito nell’ambito del flusso UniEmens l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento.

I datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare all’interno del flusso uniemens il seguente elemento: <TipoRetrMal>, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, secondo le istruzioni fornite con i predetti messaggi.



INPS: ESONERO PER IL SETTORE DEL TURISMO, COMMERCIO, SPETTACOLO E STABILIMENTI TERMALI (INPS CIRCOLARE N. 140 DEL 21/09/2021)

L’Inps fornisce le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero introdotto dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis) per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

L’esonero spetta nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Pertanto per poterne usufruire è necessario aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.

Non è rilevante la causale utilizzata per la richiesta dell’ammortizzatore.

I datori di lavoro che possono accedere allo sgravio sono quelli individuati dai codici ateco previsti dall’Allegato 1.

Per il settore del commercio sono destinatari i datori inquadrati nelle sezioni 45,46,47 ad eccezione di quanto previsto nell’allegato 1.

MISURA

L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

Lo sgravio è pertanto pari ai contributi a carico del datore di lavoro non versati n relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi gennaio-marzo 2021.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Per gli apprendisti si terrà conto dell’aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

CONDIZIONI

Per poter richiedere l’esonero i datori di lavoro interessati devono rispettare le seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I datori di lavoro che si avvalgono dello sgravio in esame fino al 31 dicembre 2021 dovranno rispettare il divieto di intraprendere procedure per licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre divieto di licenziamento opera fino al 31 dicembre 2021 anche nelle ipotesi in cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente.

L’esonero in esame rientra nel limite degli aiuti di stato c.d Temporary Framework.

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri contributivi con eccezione di:

  • esonero per l’assunzione di giovani under 36 nel biennio 2021-2022
  • incentivo “Io Lavoro”
  • assunzione con contratto di rioccupazione

è invece cumulabile con:

  • assunzione over 50
  • assunzione beneficiari di Naspi

L’Inps con successivo messaggio si riserva di fornire le modalità operative per la richiesta e la fruizione dello sgravio.



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