L'Inps, con la circolare 17 settembre 2021, n. 137, fornisce chiarimenti in ordine alla determinazione dell'importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dalla legge n. 92/2012, che prevede nei casi di rapporto a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NaSpI, a carico del datore di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile NaSpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
I
criteri di calcolo del contributo sono definiti dall'art. 2, comma 31, della
legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al 41
per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità
aziendale negli ultimi tre anni.
Il
contributo è pertanto scollegato dall'importo della prestazione individuale ed
è dovuto in misura identica per part-time o full-time.
E’
necessario prioritariamente determinare l'anzianità lavorativa del
lavoratore licenziato; il contributo deve essere calcolato in proporzione ai
mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36
mesi.
Considerato
che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi
di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il
contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata
del rapporto di lavoro.
A
titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi:
- lavoratore con anzianità
aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 12
mesi:
contributo
dovuto = 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di
lavoro;
- lavoratore con anzianità aziendale,
al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi:
contributo
dovuto = 6/12 del 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il
rapporto di lavoro;
- lavoratore con anzianità
aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 28
mesi:
contributo
dovuto = 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di
lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è
cessato il rapporto di lavoro.
In
ipotesi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di
eccedenza di personale non sia stata oggetto di accordo con le organizzazioni
sindacali, il contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato
per tre volte.
Nel
caso di licenziamento collettivo effettuato da aziende rientranti in area CIGS la
misura del ticket licenziamento è innalzata all'82% del trattamento massimale
mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale entro un limite
massimo di tre anni. Anche in questo caso, se la dichiarazione di eccedenza di
personale non è oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali, il
contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato per tre volte.
L’Inps
ha reso disponibile un nuovo servizio telematico utile per valutare gli effetti
del riscatto della laurea ai fini pensionistici.
Il servizio è
disponibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” >
“Riscatto Laurea - Simulatore”.
La simulazione è, al
momento, disponibile per gli utenti nella condizione di inoccupati e per coloro
che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura
pensione in quanto tanto i periodi oggetto di riscatto che il periodo
lavorativo sono successivi al 1995.
Successivamente il
software sarà aggiornato anche per la valutazione delle altre casistiche.
INPS: NUOVI CODICI UNIEMENS A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE (INPS MESSAGGIO N. 3249 DEL 28/09/2021)
L’Inps rende noti i
nuovi codici uniemens da utilizzare a partire dal periodo di paga di competenza
del mese di Ottobre 2021.
Di
seguito i nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione
<PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens:
- 586, relativo al “CCNL per i dipendenti delle
aziende operanti nel settore ICT (information and communication
technologies) – CIFA” (codice CNEL H640);
- 587, relativo al “CCNL per il personale dipendente
da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi -UNILAVORO PMI” (codice
CNEL K51C);
- 588, relativo al “CCNL per le attività minerarie -
UNILAVORO PMI” (codice CNEL B283);
- 589, relativo al “CCNL per il personale non medico
dipendente dagli istituti sanitari privati -UNILAVORO PMI” (codice CNEL
T039);
- 590, relativo al “CCNL per i dipendenti da aziende
esercenti attività del settore e per i dipendenti e i soci lavoratori da
cooperative esercenti attività chimica -UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice
CNEL B01G);
- 591, relativo al “CCNL per il personale direttivo,
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola non
statale e degli enti di formazione professionale sotto qualsiasi forma
giuridica costituita - UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL T264);
- 592, relativo al “CCNL per i dipendenti degli studi
professionali - UNILAVORO PMI” (codice CNEL H44G).
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