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giovedì 30 ottobre 2025

Norme e Sanzioni per gli Ammortizzatori Sociali

Gli ammortizzatori sociali per la mancata occupazione subiscono delle modifiche nel documento approvato martedì. Il decreto in materia di Tutela dell'occupazione include disposizioni relative a Naspi, Dis-Coll e Iscro. La novità principale è che risulta molto più arduo declinare un'offerta di impiego non desiderata o ritenuta inadatta. Il principio cardine delle disposizioni introdotte dal governo di destra è che la piattaforma digitale Siisl, lanciata inizialmente soltanto per i beneficiari di Assegno di Inclusione (Adi) e Supporto Formazione e Lavoro, debba acquisire una funzione centrale nelle strategie per l'occupazione.

I beneficiari di Naspi o degli altri sussidi dovranno registrarsi sulla piattaforma Siisl, caricare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale. Il reclutamento potrà infatti avvenire attraverso questo portale. Qualora tale adempimento non dovesse essere ottemperato, interviene l'automatica decurtazione di un quarto della prima mensilità, con una perdita pari al 25% del beneficio già dal mese iniziale. Se poi si persiste nell'inadempienza, può essere applicata anche la revoca dell'assegno.
Coloro che si registrano, invece, dispongono di 45 giorni di tempo per siglare il Patto di servizio personalizzato. I percettori di Naspi e Dis-Coll (esclusi quelli di Iscro) possono perdere il diritto all'assegno qualora non ottemperino a tale passaggio non presentandosi alla convocazione dell'ufficio e senza addurre una motivazione giustificata.

Proposte di Lavoro Non Rifiutabili
Quando e quante volte è ammesso declinare una proposta lavorativa? La disposizione introdotta dal decreto governativo risulta piuttosto restrittiva.
Non si può rifiutare (pena la perdita dell'assegno) se:
  • L'impresa che presenta l'offerta opera nel medesimo settore o in ambiti affini a quello del disoccupato.
  • L'offerta riguarda un ruolo in aree di attività equivalenti.
  • La retribuzione proposta è uguale o superiore a quella dell’ultimo rapporto di lavoro.
  • La sede di lavoro si trova nello stesso Comune dell'impiego precedente, o al massimo entro un raggio di 20 chilometri.
Si può rifiutare per massimo due volte (alla terza si decade dal beneficio) se:
  • L'offerta di lavoro non è sufficientemente conveniente, ma l'impiego è coerente rispetto al titolo di studio.
  • Lo stipendio è inferiore del 10% rispetto all'ultimo.
  • La sede di lavoro è a non più di 50 chilometri dall'ultima.
È chiaro che contro queste determinazioni è possibile presentare ricorso, sebbene l'esito sia incerto. Coloro che perdono il beneficio possono inoltrare una nuova istanza trascorsi due mesi. 

Cos'è la NASPI

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 221-222), con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). Va segnalata, al riguardo, la circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2022.

È una prestazione erogata dall'INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti. Nel tempo, sono stati adottati numerosi provvedimenti recanti chiarimenti sulle modalità di accesso e su specifici profili relativi all'indennità: la circolare INPS n. 94/2015, la circolare INPS n. 174/2017, la circolare INPS n. 177/2017, il messaggio INPS n. 1162/2018, la circolare INPS n. 88/2019. 


mercoledì 29 settembre 2021

INPS: CONTRIBUZIONE DOVUTA IN APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL C.D. TICKET DI LICENZIAMENTO. CHIARIMENTI (INPS, CIRCOLARE N. 137/2021)

L'Inps, con la circolare 17 settembre 2021, n. 137, fornisce chiarimenti in ordine alla determinazione dell'importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dalla legge n. 92/2012, che prevede nei casi di rapporto a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NaSpI, a carico del datore di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile NaSpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

I criteri di calcolo del contributo sono definiti dall'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Il contributo è pertanto scollegato dall'importo della prestazione individuale ed è dovuto in misura identica per part-time o full-time.

E’ necessario prioritariamente determinare l'anzianità lavorativa del lavoratore licenziato; il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.

Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi:

  • lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 12 mesi:

contributo dovuto = 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;

  • lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi:

contributo dovuto = 6/12 del 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;

  • lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 28 mesi:

contributo dovuto = 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

In ipotesi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non sia stata oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali, il contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato per tre volte.

Nel caso di licenziamento collettivo effettuato da aziende rientranti in area CIGS la misura del ticket licenziamento è innalzata all'82% del trattamento massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale entro un limite massimo di tre anni. Anche in questo caso, se la dichiarazione di eccedenza di personale non è oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali, il contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato per tre volte.

 

INPS: NUOVO SERVIZIO TELEMATICO PER VALUTARE GLI EFFETTI DEL RISCATTO LAUREA (INPS MESSAGGIO N. 3080 DEL 13/09/2021)

L’Inps ha reso disponibile un nuovo servizio telematico utile per valutare gli effetti del riscatto della laurea ai fini pensionistici.

Il servizio è disponibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Riscatto Laurea - Simulatore”.

La simulazione è, al momento, disponibile per gli utenti nella condizione di inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione in quanto tanto i periodi oggetto di riscatto che il periodo lavorativo sono successivi al 1995.

Successivamente il software sarà aggiornato anche per la valutazione delle altre casistiche.

 

INPS: NUOVI CODICI UNIEMENS A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE (INPS MESSAGGIO N. 3249 DEL 28/09/2021)

L’Inps rende noti i nuovi codici uniemens da utilizzare a partire dal periodo di paga di competenza del mese di Ottobre 2021.

Di seguito i nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens:

  • 586, relativo al “CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT (information and communication technologies) – CIFA” (codice CNEL H640);
  • 587, relativo al “CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi -UNILAVORO PMI” (codice CNEL K51C);
  • 588, relativo al “CCNL per le attività minerarie - UNILAVORO PMI” (codice CNEL B283);
  • 589, relativo al “CCNL per il personale non medico dipendente dagli istituti sanitari privati -UNILAVORO PMI” (codice CNEL T039);
  • 590, relativo al “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e i soci lavoratori da cooperative esercenti attività chimica -UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL B01G);
  • 591, relativo al “CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola non statale e degli enti di formazione professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituita - UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL T264);
  • 592, relativo al “CCNL per i dipendenti degli studi professionali - UNILAVORO PMI” (codice CNEL H44G).

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