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martedì 19 ottobre 2021

Assunzioni under 36 a tempo indeterminato

Ciao a tutti, 

Con il messaggio 3389/2021, l’INPS, sciogliendo la riserva formulata nella circolare 56/2021, illustra le regole che i datori di lavoro devono seguire per la pratica fruizione dell’incentivo contributivo previsto per le assunzioni di under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2021; per quelle eseguite nel 2022, invece, occorrerà attendere il via libera comunitario.

 L’esonero è pari al 100% della contribuzione c/azienda fino ad un massimo di € 6.000 annui per 36 mesi

  1. È stato istituito il <CodiceCausale> “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  2. La gestione dell’esonero Under 36 dovrà essere gestito nelle seguenti modalità:

 

    1. Sgravio mensile ordinario: con il codice “L544”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
    2. Arretrati: con il codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020” à la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna:

 

  1. È stato istituito il <CodiceCausale>  “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
  2. La gestione dell’esonero Under 36 dovrà essere gestito nelle seguenti modalità:

 

    1. Sgravio mensile ordinario: con il codice “L546”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
    2. Arretrati: con il codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020” à la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

Tale esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

 

  • Nel caso in cui l’azienda abbia fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, dell’agevolazione GECO e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

 

    • Restituzione del GECO à codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO)” e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

 

  • Nel caso in cui l’azienda abbia fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

 

    • Restituzione della Decontribuzione Sud à codice causale “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021)” e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

 

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

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