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giovedì 16 settembre 2021

INPS MESSAGGI - CIRCOLARI 2021

 

INPS: TUTELA PER LA MALATTIA COVID E LA QUARANTENA (INPS MESSAGGIO N. 2842 06/08/2021)

L’Inps rende noto che per l’anno 2020 sono valide, ai fini del riconoscimento dell’indennità, le certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Pertanto l’Istituto provvederà al riconoscimento delle prestazioni per il 2020 nei limiti delle risorse di spesa stanziate.

L’Inps inoltre ricorda che legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena.

Per i lavoratori fragili la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda invece la malattia conclamata da Covid 19 l’Istituto provvederà al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.

 

INPS: CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI (INPS, CIRCOLARE N. 113 DEL 2021)

L'Inps, con la circolare 28 luglio 2021, n. 113, fornisce indicazioni in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sancito con la sentenza n. 14257/2019 e consolidatosi con la sentenza n. 5541/2021, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 8 della legge n. 335/1995, in base al quale, mutando rispetto al precedente orientamento, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell'iniziale inquadramento.

Preliminarmente, l'Istituto ricorda che in base al citato art. 3, comma 8, "I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato".

In precedenza, l'Inps ha precisato - in tema di retroattività - che: "Il provvedimento di variazione produrrà, al contrario, i suoi effetti sin dalla data dell'inquadramento iniziale nell'ipotesi in cui tale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro: tali sono le notizie, relative all'effettiva attività svolta, fornite dal datore di lavoro all'atto della domanda di iscrizione e sulla cui base l'Istituto emana il provvedimento di classificazione".

Tale disposizione legislativa è stata oggetto di un'evoluzione interpretativa non univoca da parte della giurisprudenza, segnatamente con riferimento all'omessa comunicazione di variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 maggio 2008, n. 13383, ha statuito il principio di diritto in base al quale in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 - che fissa la regola che gli effetti della variazione della classificazione si producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, con la sola eccezione, con conseguente retroattività degli effetti della variazione, dell'ipotesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni dal datore di lavoro - l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda, la quale, per effetto delle scelte operate dall'imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenzialiè da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla stregua della comune "ratio" di assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all'effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa comunicazione si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata.

In sintesi, quindi, la deroga della retroattività degli effetti della variazione, prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, può avere luogo, in virtù della suddetta pronuncia, sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione ad opera del datore di lavoro (in senso conforme, anche Corte di Cassazione n. 8558/2014).

Nuovo orientamento giurisprudenziale

La Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento con la sentenza n. 14257/2019, depositata in Cancelleria in data 24 maggio 2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021, depositata in Cancelleria in data 1° marzo 2021, nella quale, tra l'altro, si afferma che "non si ritiene esistente un contrasto attuale che imponga di rimettere la questione alle Sezioni Unite", richiamando i seguenti principi:

- l'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato;

- la retroattività degli effetti della variazione si determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte;

- la condotta omissiva intervenuta nel corso dell'attività del datore di lavoro trova una specifica sanzione nell'art. 2, primo comma, del D.L. n. 352/1978, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta, il cui inadempimento non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.

Secondo la Corte, tale soluzione interpretativa "deve essere preferita, in quanto coerente con la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che, dunque, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi".

A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell'iniziale inquadramento ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell'Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul presupposto che l'omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell'attività svolta non potrà essere più equiparata all'inesatta dichiarazione (per cui non potrà più rilevare ai fini dell'adozione di un provvedimento di variazione di classificazione con efficacia retroattiva).

La retroattività degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, verrà ad esistenza soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese esclusivamente in fase di iniziale inquadramento.

 

INPS: COVID-19 – NASPI, NESSUNA RIDUZIONE SINO A DICEMBRE (INPS, CIRCOLARE N. 122 DEL 6 AGOSTO 2021)

L'INPS, con la circolare n. 122 del 6 agosto 2021, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della disposizione introdotta dal Decreto Sostegni bis, che prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2021 della riduzione del 3% della prestazione NASPI in pagamento dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021.

La sospensione della riduzione

La riduzione riguarderà innanzitutto le prestazioni in pagamento al 1° giugno 2021 che continueranno ad essere calcolate ed erogate dall'Istituto senza la riduzione prevista dal D. Lgs. 22/2015.

Si ricorda che, l'art. 4.3D. Lgs. 22/2015 prevede che la prestazione NASPI si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

A seguito della disposizione introdotta dal Decreto Sostegni bisla riduzione non verrà effettuata.

L'INPS precisa che la già menzionata riduzione non opera fino al 31 dicembre 2021 e, pertanto, le prestazioni verranno erogate nelle misure in corso al 1° giugno 2021: non sarà necessaria alcuna istanza da parte dei percettori in quanto sarà l'Istituto a sospendere d'ufficio la riduzione.

La sospensione della riduzione della prestazione riguarda esclusivamente l'importo della NASPI maturata dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, ma non anche il calcolo della misura percentuale di riduzione da applicare dal 2022.

Si illustra di seguito un esempio.

Si ipotizzi un’indennità NASpI spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo pari a 1.000 euro ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione.

Considerato che in detto caso il meccanismo di riduzione è stato sospeso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, l’importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per un numero di volte pari a tre (corrispondenti ai predetti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021) sia, sull’importo così determinato, all’ulteriore riduzione della prestazione – sempre del tre per cento - per la stessa mensilità di gennaio 2022.

Anticipazione della NASPI

Analoga sospensione dell'abbattimento riguarderà anche le prestazioni aventi decorrenza dal 1° giugno al 30 settembre 2021 che verranno dunque erogate nella misura iniziale fino al 31 dicembre.

Inoltre, l'applicazione della disposizione riguarderà anche coloro che, nel corso del periodo interessato, avessero richiesto o richiederanno la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'indennità quale incentivo all'autoimprenditorialità.

Tale possibilità riguarda i lavoratori che richiedono la liquidazione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Misura della NASPI dal 2022

L'INPS specifica che dal 1° gennaio 2022 riprenderà normalmente ad operare la riduzione della prestazione NASPI e verrà tenuto conto anche dei periodi, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, in cui la riduzione è rimasta sospesa.

L'Istituto nel rideterminare la misura, infatti, terrà conto di tutte le riduzioni, ciascuna in misura pari al 3%, corrispondenti ai mesi trascorsi.

 

INPS: RETRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITABILE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’ACCREDITO FIGURATIVO PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E SINDACALI (INPS, MESSAGGIO N. 2733 DEL 27 LUGLIO 2021)

L’INPS, con il messaggio n. 2733 del 27 luglio 2021, interviene in merito agli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto risulti sospeso per distacco ovvero aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive, al fine di semplificare e rendere più tempestivo il processo sotteso all’istruttoria delle domande di accredito figurativo, i dati dichiarati nel flusso Uniemens sostituiranno, in futuro, le attestazioni cartacee (modello AP 123) attualmente prodotte dal datore all’ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate.

Conseguentemente, per tutto il 2020 è stato intrapreso un periodo di sperimentazione durante il quale è stato reso comunque possibile acquisire il modello AP 123 debitamente compilato, allegato alla domanda, presentata annualmente, di accredito della contribuzione figurativa.

L’Istituto conferma che restano valide, anche per il 2021, tali indicazioni ed invita le Strutture territorialmente competenti per residenza del lavoratore, ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, in sede di lavorazione delle istanze di accredito figurativo, a procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello AP 123, che i datori devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.

 

INPS: FRUIZIONE IN MODALITÀ ORARIA DEL “CONGEDO 2021 PER GENITORI” (INPS, MESSAGGIO N. 2754 DEL 2021)

L'Inps con il messaggio 28 luglio 2021, n. 2754, comunica il rilascio e fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande per la fruizione in modalità oraria, possibile dal 13 maggio al 30 giugno 2021, del "Congedo 2021 per genitori", lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

In particolare, la domanda di "Congedo 2021 per genitori" con fruizione in modalità oraria deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario:

portale web dell'Istituto;

Contact center;

tramite i Patronati.

Il flusso di acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria è stato integrato con la possibilità di indicare la richiesta di "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria spuntando il 'SI' in corrispondenza dell'opzione 'Richiesta per congedo 2021 per genitori con figli conviventi minori di anni 14 o senza limiti di età per figli con disabilità iscritti in scuole di ogni ordine e grado o a centri diurni assistenziali'.

Nella domanda il genitore dichiara:

- il numero di giornate di "Congedo 2021 per genitori" da fruire in modalità oraria;

- il periodo all'interno del quale tali giornate intere di "Congedo 2021 per genitori" sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore "Congedo 2021 per genitori", nell'intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di "Congedo 2021 per genitori" sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.

Considerato, infine, che l'indennizzo del "Congedo 2021 per genitori" continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di "Congedo 2021 per genitori" sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di "Congedo 2021 per genitori" all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.

Anche nel caso di "Congedo 2021 per genitori" con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché, nello specifico congedo orario, ricadenti all'interno dell'arco temporale dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, previsto dalla norma.

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