INPS: TUTELA PER LA MALATTIA COVID E LA QUARANTENA (INPS MESSAGGIO N. 2842
06/08/2021)
L’Inps
rende noto che per l’anno 2020 sono valide, ai fini del riconoscimento
dell’indennità, le certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario
redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire
alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità
pubblica.
Pertanto
l’Istituto provvederà al riconoscimento delle prestazioni per il 2020 nei
limiti delle risorse di spesa stanziate.
L’Inps
inoltre ricorda che legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021,
appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena.
Per
i lavoratori fragili la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino
al 30 giugno 2021.
Per
quanto riguarda invece la malattia conclamata da Covid 19 l’Istituto provvederà
al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.
INPS: CLASSIFICAZIONE
DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI (INPS, CIRCOLARE N. 113 DEL 2021)
L'Inps,
con la circolare 28 luglio 2021, n. 113, fornisce indicazioni in
materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali,
in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
sancito con la sentenza n. 14257/2019 e consolidatosi con la sentenza n.
5541/2021, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 8 della legge
n. 335/1995, in base al quale, mutando rispetto al precedente orientamento,
la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con
il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva
attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in
caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento
dell'iniziale inquadramento.
Preliminarmente,
l'Istituto ricorda che in base al citato art. 3, comma 8, "I provvedimenti
adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di
lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore
economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono
effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di
variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento
iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti
del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti
aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro
producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla
data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del
presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza
passata in giudicato".
In
precedenza, l'Inps ha precisato - in tema di retroattività - che: "Il
provvedimento di variazione produrrà, al contrario, i suoi effetti sin dalla
data dell'inquadramento iniziale nell'ipotesi in cui tale inquadramento sia
stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro: tali sono le
notizie, relative all'effettiva attività svolta, fornite dal datore di lavoro
all'atto della domanda di iscrizione e sulla cui base l'Istituto emana il
provvedimento di classificazione".
Tale
disposizione legislativa è stata oggetto di un'evoluzione
interpretativa non univoca da parte della giurisprudenza, segnatamente
con riferimento all'omessa comunicazione di variazioni relative all'attività
imprenditoriale svolta.
In
particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 maggio 2008, n.
13383, ha statuito il principio di diritto in base al quale in materia di
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini
dell'applicabilità dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 - che
fissa la regola che gli effetti della variazione della classificazione si
producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento,
con la sola eccezione, con conseguente retroattività degli effetti della
variazione, dell'ipotesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato
da inesatte dichiarazioni dal datore di lavoro - l'omessa comunicazione
dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda, la quale, per
effetto delle scelte operate dall'imprenditore, assume caratteristiche
tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, è
da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla
stregua della comune "ratio" di assicurare la corrispondenza della
classificazione, a fini previdenziali, all'effettiva attività dei datori di lavoro,
anche in caso di omessa comunicazione si realizza, sia pure in un momento
successivo, una discrasia tra l'effettività della situazione e
le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata.
In
sintesi, quindi, la deroga della retroattività degli effetti della
variazione, prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, può
avere luogo, in virtù della suddetta pronuncia, sia in caso di inesatte
dichiarazioni che di omessa comunicazione ad opera del datore di lavoro (in
senso conforme, anche Corte di Cassazione n. 8558/2014).
Nuovo
orientamento giurisprudenziale
La Corte
di Cassazione ha mutato il proprio orientamento con la sentenza
n. 14257/2019, depositata in Cancelleria in data 24 maggio 2019 e, da
ultimo, con la sentenza n. 5541/2021, depositata in Cancelleria in
data 1° marzo 2021, nella quale, tra l'altro, si afferma che "non si
ritiene esistente un contrasto attuale che imponga di rimettere la questione
alle Sezioni Unite", richiamando i seguenti principi:
-
l'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti
di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono
effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o
della richiesta dell'interessato;
-
la retroattività degli effetti della variazione si
determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale
dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da
determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni
inesatte;
-
la condotta omissiva intervenuta nel corso dell'attività del
datore di lavoro trova una specifica sanzione nell'art. 2,
primo comma, del D.L. n. 352/1978, che prevede l'obbligo dell'impresa di
comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività
imprenditoriale svolta, il cui inadempimento non comporta alcuna conseguenza
sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.
Secondo
la Corte, tale soluzione interpretativa "deve essere preferita, in quanto
coerente con la natura eccettiva della deroga all'operatività della
classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso
delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che, dunque, non può essere
applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate,
stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con
riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi".
A
seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, la variazione di classificazione
dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico
corrispondente all, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto
in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento
dell'iniziale inquadramento ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge
n. 335/1995.
Pertanto,
ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i
provvedimenti dell'Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione
del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul
presupposto che l'omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti
dell'attività svolta non potrà essere più equiparata all'inesatta dichiarazione
(per cui non potrà più rilevare ai fini dell'adozione di un provvedimento di
variazione di classificazione con efficacia retroattiva).
La retroattività
degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8 dell'articolo
3 della legge n. 335/1995, verrà ad esistenza soltanto in caso di inesatte
dichiarazioni del datore di lavoro rese esclusivamente in fase di iniziale
inquadramento.
INPS: COVID-19 –
NASPI, NESSUNA RIDUZIONE SINO A DICEMBRE (INPS, CIRCOLARE N. 122 DEL 6 AGOSTO 2021)
L'INPS,
con la circolare n. 122 del 6 agosto 2021, ha fornito le istruzioni operative
per l'applicazione della disposizione introdotta dal Decreto Sostegni
bis, che prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2021 della
riduzione del 3% della prestazione NASPI in pagamento dal 1° giugno 2021 al
30 settembre 2021.
La
sospensione della riduzione
La
riduzione riguarderà innanzitutto le prestazioni in pagamento al 1° giugno 2021
che continueranno ad essere calcolate ed erogate dall'Istituto senza la riduzione
prevista dal D.
Lgs. 22/2015.
Si
ricorda che, l'art.
4.3, D.
Lgs. 22/2015 prevede che la prestazione NASPI si riduca del 3% ogni
mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
A
seguito della disposizione introdotta dal Decreto Sostegni bis, la
riduzione non verrà effettuata.
L'INPS
precisa che la già menzionata riduzione non opera fino al 31 dicembre 2021 e,
pertanto, le prestazioni verranno erogate nelle misure in corso al 1° giugno
2021: non sarà necessaria alcuna istanza da parte dei percettori in quanto sarà
l'Istituto a sospendere d'ufficio la riduzione.
La
sospensione della riduzione della prestazione riguarda esclusivamente l'importo
della NASPI maturata dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, ma non anche il calcolo
della misura percentuale di riduzione da applicare dal 2022.
Si
illustra di seguito un esempio.
Si
ipotizzi un’indennità NASpI spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo
pari a 1.000 euro ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021
senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione.
Considerato
che in detto caso il meccanismo di riduzione è stato sospeso per i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2021, l’importo della prestazione per la mensilità
di gennaio 2022 è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per
un numero di volte pari a tre (corrispondenti ai predetti mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2021) sia, sull’importo così determinato, all’ulteriore
riduzione della prestazione – sempre del tre per cento - per la stessa
mensilità di gennaio 2022.
Anticipazione
della NASPI
Analoga
sospensione dell'abbattimento riguarderà anche le prestazioni aventi decorrenza
dal 1° giugno al 30 settembre 2021 che verranno dunque erogate nella misura
iniziale fino al 31 dicembre.
Inoltre,
l'applicazione della disposizione riguarderà anche coloro che, nel corso del
periodo interessato, avessero richiesto o richiederanno la liquidazione
anticipata, in un'unica soluzione, dell'indennità quale incentivo
all'autoimprenditorialità.
Tale
possibilità riguarda i lavoratori che richiedono la liquidazione dell'importo
complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora
erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o
di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale
di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Misura
della NASPI dal 2022
L'INPS
specifica che dal 1° gennaio 2022 riprenderà normalmente ad operare la
riduzione della prestazione NASPI e verrà tenuto conto anche dei
periodi, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, in cui la riduzione è rimasta
sospesa.
L'Istituto
nel rideterminare la misura, infatti, terrà conto di tutte le riduzioni,
ciascuna in misura pari al 3%, corrispondenti ai mesi trascorsi.
INPS: RETRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITABILE AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DELL’ACCREDITO FIGURATIVO PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E
SINDACALI (INPS,
MESSAGGIO N. 2733 DEL 27 LUGLIO 2021)
L’INPS,
con il messaggio n. 2733 del 27 luglio 2021, interviene in merito agli adempimenti
a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto risulti sospeso
per distacco ovvero aspettativa non retribuita sindacale o per cariche
pubbliche elettive.
Nei
casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive, al fine di
semplificare e rendere più tempestivo il processo sotteso all’istruttoria delle
domande di accredito figurativo, i dati dichiarati nel flusso Uniemens
sostituiranno, in futuro, le attestazioni cartacee (modello AP 123) attualmente
prodotte dal datore all’ente previdenziale per la gestione delle fattispecie
sopra richiamate.
Conseguentemente,
per tutto il 2020 è stato intrapreso un periodo di sperimentazione durante il
quale è stato reso comunque possibile acquisire il modello AP 123 debitamente
compilato, allegato alla domanda, presentata annualmente, di accredito della contribuzione
figurativa.
L’Istituto
conferma che restano valide, anche per il 2021, tali indicazioni ed invita le
Strutture territorialmente competenti per residenza del lavoratore, ai fini
della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, in
sede di lavorazione delle istanze di accredito figurativo, a procedere
all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello AP 123, che i
datori devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.
INPS: FRUIZIONE IN MODALITÀ ORARIA DEL “CONGEDO 2021 PER GENITORI” (INPS, MESSAGGIO N. 2754
DEL 2021)
L'Inps
con il messaggio 28 luglio 2021, n. 2754, comunica il rilascio e
fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande
per la fruizione in modalità oraria, possibile dal 13 maggio al 30
giugno 2021, del "Congedo 2021 per genitori",
lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS
CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in
presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
In
particolare, la domanda di "Congedo 2021 per genitori" con fruizione
in modalità oraria deve essere presentata esclusivamente in modalità
telematica, attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando la procedura per
la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario:
- portale
web dell'Istituto;
- Contact
center;
- tramite
i Patronati.
Il flusso
di acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria è
stato integrato con la possibilità di indicare la
richiesta di "Congedo 2021 per genitori" in modalità
oraria spuntando il 'SI' in corrispondenza dell'opzione
'Richiesta per congedo 2021 per genitori con figli conviventi minori di anni 14
o senza limiti di età per figli con disabilità iscritti in scuole di ogni
ordine e grado o a centri diurni assistenziali'.
Nella
domanda il genitore dichiara:
-
il numero di giornate di "Congedo 2021 per genitori"
da fruire in modalità oraria;
-
il periodo all'interno del quale tali giornate intere di
"Congedo 2021 per genitori" sono fruite in modalità oraria.
Il periodo all'interno
del quale si intende fruire delle ore "Congedo 2021 per genitori",
nell'intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021,
dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare. Pertanto, nel
caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di
"Congedo 2021 per genitori" sia a cavallo tra il mese di maggio 2021
e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.
Considerato,
infine, che l'indennizzo del "Congedo 2021 per genitori" continua a
essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve
comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza,
se le ore che compongono un giorno di "Congedo 2021 per genitori"
sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta
all'Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di "Congedo
2021 per genitori" all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla
data x alla data y) nello stesso mese solare.
Anche
nel caso di "Congedo 2021 per genitori" con fruizione in modalità
oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione
antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché,
nello specifico congedo orario, ricadenti all'interno dell'arco
temporale dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, previsto dalla norma.
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