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venerdì 9 ottobre 2026

Welfare Sanitario e Assunzioni Agevolate: La Guida Definitiva e Nuove Regole SIISL

Cari lettori,

Benvenuti nel nostro spazio di approfondimento. Gestire una grande organizzazione o guidare le scelte politiche del nostro Paese significa fare i conti ogni giorno con la complessità normativa. Oggi analizziamo due temi cruciali per il mondo del lavoro e delle risorse umane: la corretta gestione del welfare sanitario (tra casse e polizze) e le novità introdotte dal D.M. 134/2026 sul SIISL per le assunzioni agevolate.


Ecco la mappa pratica per orientarsi senza rischi.


Welfare Sanitario: Cassa o Polizza? La Matrice di Scelta

Quando si parla di welfare sanitario, la prima regola è verificare cosa prevede già il CCNL di categoria, spesso comprensivo di fondi bilaterali attivi per evitare doppioni. La scelta tra le diverse soluzioni comporta impatti differenti su IRPEF e contributi INPS:

  • Contributi a una cassa sanitaria: L'esenzione IRPEF è prevista fino a 3.615,20 euro all'anno (sommando quota aziendale e quota dipendente). Per i contributi INPS è dovuta solo la quota di solidarietà del 10% (circ. INPS 49/2023). Dal 2025 è richiesta la fonte collettiva o il regolamento e l'iscrizione all'Anagrafe delle mutualità.

  • Polizza sanitaria stipulata dall'azienda: Rientra nei fringe benefit ed è esente fino a 1.000 euro (o 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico) per il biennio 2025-2027. Sulla parte che supera la soglia, il premio diventa interamente imponibile.

  • Polizze LTC e gravi patologie: Godono dell'esenzione IRPEF senza limiti di importo. La quota INPS è esclusa, tranne per la quota del 10% di solidarietà (circ. INPS 49/2023) in determinati casi.

  • Premio di risultato convertito in contributi a una cassa: È esente IRPEF anche oltre i 3.615,20 euro (entro il limite agevolabile di 5.000 euro nel 2026-2027), mentre sconta la sola quota del 10% di solidarietà INPS. Richiede un accordo di secondo livello che preveda la conversione.

Attenzione ai 5 errori più frequenti da evitare:

  • Applicare il limite di 3.615,20 euro a una polizza stipulata direttamente per le polizze valse alla soglia dei fringe benefit.

  • Pagare con il premio di risultato la quota associativa del lavoratore (che non è un contributo sanitario).

  • Dimenticare che la polizza collettiva della cassa con i dipendenti come beneficiari fa diventare il premio un fringe benefit.

  • Versare a una cassa non iscritta all'Anagrafe per l'anno i contributi che diventano imponibili.

  • Sommare una cassa sanitaria al fondo sanitario del CCNL senza ricalcolare il limite di 3.615,20 euro complessivo per tutti i contributi sanitari del dipendente.

Assunzioni Agevolate e SIISL: La Mappa del D.M. 134/2026

Il panorama delle agevolazioni contributive si evolve con il Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2026, n. 134, che definisce le regole operative per l'utilizzo del SIISL.

  • La Regola Principale (art. 3, c. 1): A partire dal 1° aprile 2026, il riconoscimento dei benefici contributivi per i datori privati è subordinato alla pubblicazione della posizione sul SIISL.

  • Fase Transitoria e Salvaguardia: È prevista una fase transitoria con pubblicazione sperimentale e non obbligatoria tramite messaggio INPS. Sono esclusi dalla nuova regola i benefici richiesti, autorizzati o in erogazione al 1° aprile 2026 relativi ad assunzioni precedenti.

  • Scadenze Cruciali per le Pubblicazioni:

    • Fino al 30 novembre 2026: La pubblicazione è ammessa anche dopo l'assunzione (con archiviazione automatica e nessuna visibilità ai candidati; si utilizzano gli ID su UniEmens).

    • Dal 1° dicembre 2026: La pubblicazione dovrà avvenire tassativamente prima dell'assunzione per la quale si richiede il beneficio.

  • Comunicazioni Obbligatorie e Agenzie per il Lavoro: Dal 1° aprile 2026 l'invio è possibile anche tramite SIISL in via facoltativa. Le agenzie per il lavoro possono pubblicare le posizioni gestite dal 1° aprile 2026, garantendo l'accesso ai CV senza mostrare generalità o contatti diretti dei candidati.

Quali sono le vostre strategie aziendali per ottimizzare questi strumenti di welfare e compliance normativa? Vi aspettiamo nei commenti per discuterne insieme!

mercoledì 7 ottobre 2026

L’inganno del PIL e la trappola dei salari: pressione fiscale al 43,5% e impoverimento del ceto medio

Mentre i dati aggregati della contabilità nazionale segnalano un consolidamento dei saldi di finanza pubblica e una tenue espansione del Prodotto Interno Lordo, il bilancio operativo delle famiglie e dei lavoratori mostra un drastico e preoccupante assottigliamento dei margini finanziari. È la contraddittoria realtà economica dell'Italia fotografata dall’Istat nel secondo trimestre del 2026: la pressione dell'erario sale al 43,5% del PIL (+0,5% su base annua), a fronte di un PIL che avanza dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% tendenziale. Nel primo semestre, il prelievo tributario e contributivo medio si attesta al 40,2%.

Tuttavia, all'espansione dell'attività produttiva non fa riscontro un effettivo rafforzamento delle retribuzioni reali. A fronte di una crescita del reddito disponibile del solo 0,4%, le uscite per i consumi salgono dell'1,7%: una sproporzione che comprime la propensione al risparmio, crollata al 6,7% (livello minimo dal 2012). Con un deflatore dei consumi all'1,4%, il potere d'acquisto effettivo subisce un contrazione netta dello 0,9%. Gli italiani incassano nominalmente di più, ma la capacità di spesa reale arretra, obbligando i nuclei familiari a destinare una quota maggiore del flusso di cassa corrente alle uscite quotidiane.




La spinta dei Servizi e i conti pubblici

A sorreggere il valore aggiunto è principalmente il terziario (+0,4%), mentre il comparto manifatturiero registra una contrazione dello 0,6% e il settore primario retrocede dello 0,1%. Il contributo positivo alla crescita deriva interamente dalla domanda interna, mentre l'interscambio con l'estero sconta un saldo netto negativo (importazioni al +1,5%, esportazioni al +1%).

Sul fronte delle finanze statali, l'indebitamento netto trimestrale migliora scendendo al 2% del PIL (dal 2,1% del 2025), mentre il saldo primario raggiunge il +3%. L'incremento del gettito fiscale non deriva tuttavia da nuove aliquote nominali, bensì dall'effetto combinato dell'aumento dei livelli occupazionali — che ha incrementato la base imponibile IRPEF e il monte contributivo INPS — e dell'efficacia delle azioni di contrasto all'evasione fiscale (36 miliardi recuperati nel 2025). Ciononostante, permane il nodo strutturale di un carico fiscale eccessivamente sbilanciato sul fattore lavoro.

L'impatto sul Capitale Umano e le sfide di Policy

Il combinato disposto tra l'impennata dell'inflazione (balzata al 4,2% a settembre) e il fenomeno del fiscal drag (drenaggio fiscale) sta penalizzando in modo severo i lavoratori e la classe media. Senza una revisione progressiva degli scaglioni IRPEF o interventi sul cuneo fiscale, gli aumenti salariali nominali vengono assorbiti dal prelievo fiscale, riducendo le retribuzioni nette reali.

I confronti internazionali evidenziano un ritardo strutturale sulle retribuzioni:

  • Andamento storico (1990-2025): Mentre i salari reali lordi in Germania e Francia sono cresciuti del 35% (e del 53% negli USA), l'Italia registra un calo del 2%.

  • Divario retributivo lordo (2025): La retribuzione media annua lorda italiana è pari a 36.594 euro, contro i 66.700 euro tedeschi (-45%) e i 45.964 euro francesi (-20%).

  • A parità di potere d'acquisto (PPA): Corretto per il costo della vita, il gap con la Germania si attesta al 29% e con la Francia all'11%, mentre la Spagna supera l'Italia del 7% grazie a costi della vita inferiori nei settori chiave.

  • Cuneo Fiscale: L'incidenza di imposte e contributi sul costo del lavoro per un dipendente single è al 45,8%, confermando un peso della tassazione sul lavoro tra i più elevati dell'area OCSE.

In un contesto in cui la capacità d'acquisto delle famiglie è ferma ai livelli del 2010, la sfida cruciale per la politica economica, per i responsabili delle risorse umane e per i decisori pubblici risiede nella valorizzazione del capitale umano, nell'adeguamento dei contratti collettivi e nell'adozione di politiche fiscali capaci di tutelare il valore reale delle retribuzioni e la sostenibilità sociale del Paese.

giovedì 24 marzo 2022

INPS: IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - ANNO 2022 (INPS, CIRCOLARE N. 15/2022)

 INPS: IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - ANNO 2022 (INPS, CIRCOLARE N. 15/2022)
L'Inps, con la circolare 28 gennaio 2022, n. 15, fornisce, per l'anno 2022, gli importi del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche, inclusi gli sportivi professionisti e il personale dirigente delle aziende sanitarie e ospedaliere. Vengono specificate anche le modalità di calcolo da applicare ai rapporti di lavoro part-time e i valori di riferimento da utilizzare per il versamento dei contributi dei lavoratori a domicilio.
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
In base all'art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei "minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge".
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, devono essere adeguati al limite minimo, se inferiori al medesimo.
Considerato che nell'anno 2021, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all'1,9%, la misura per l'anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a € 49,91 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2022, pari a € 525,38 mensili) se di importo inferiore.
Personale iscritto al Fondo volo
In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 164/1997, la retribuzione imponibile per il personale iscritto al Fondo volo, è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 12, L. n. 153/1969.
In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.
La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo volo, determinata secondo le suddette modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2022, è pari a € 49,91.
Retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, D.L. n. 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2022, a € 27,73.
Equipaggi delle navi da pesca
Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è pari, per l'anno 2022, a € 27,73, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa
Per i soci delle cooperative della piccola pesca, la retribuzione convenzionale per l'anno 2022 è fissata in € 693,00 mensili (27,73 x 25 gg.).
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.
Pertanto, considerata la variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2022, a € 27,73. Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 49,91.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989.
In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 49,91 x 6 /40 = € 7,49
Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 49,91 x 5 /36 = € 6,93
Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%
A decorrere dal 1° gennaio 1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2022 in € 48.279,00.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25 da arrotondare a € 4.023,00.
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione
aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione
PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>,
<ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una
parte del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è pari, per l'anno 2022, a € 105.013,54, che arrotondato all'unità di euro è pari a € 105.014,00.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori
devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso
Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr.
il paragrafo 10.3 e il paragrafo 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione
degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il
superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito anche Gestione credito)
dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte
eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della Gestione
pensionistica e della Gestione credito.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della
Gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L.
n. 384/1992.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 525,38 per l'anno 2022, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 210,15.
Il limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 10.928,00.
Inoltre, l'Istituto chiarisce che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 69, comma 7, L. n. 388/2000 e dall'art. 43, comma 3, L. n. 448/2001, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano per l'anno 2022, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 314/1997 e dall'art. 51, D.P.R. n. 917/1986, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Anno 2022    Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (in formato cartaceo)
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (in forma elettronica)    4,00
8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione    5,29
"Fringe benefit" (tetto)    258,23
Indennità di trasferta intera Italia    46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia    30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia    15,49
Indennità di trasferta intera estero    77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero    51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero    25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)    1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)    4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)    2.065,83

Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, D.Lgs. n. 151/2001 è pari, per l'anno 2022, a € 2.183,77.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere
riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a
livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>,
<MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma. 18, L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice Istat è pari, per l'anno 2022, ad € 105.014,00.
L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 48.279,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 4.023,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 105.014,00).
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 766,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:
Anno 2022
Fasce di retribuzione giornaliera    Massimale di retribuzione giornaliera imponibile    Giorni di contribuzione accreditati
Da euro    Ad euro    Euro    
766,01    1.532,00    766,00    1
1.532,01    3.830,00    1.532,00    2
3.830,01    6.128,00    2.298,00    3
6.128,01    8.426,00    3.064,00    4
8.426,01    10.724,00    3.830,00    5
10.724,01    13.788,00    4.596,00    6
13.788,01    16.852,00    5.362,00    7
16.852,01    In poi    6.128,00    8
Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 155,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.
L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € 48.279,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’ambito della
sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la
circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi
relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere
valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi
<ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>)
Malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, D.L. n. 536/1987, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è stato innalzato, per l'anno 2022, a € 100,00.
Sportivi professionisti
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, è pari, per l'anno 2022, a € 105.014,00, il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 166/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 105.014,00 e fino all'importo annuo di € 765.552,00.
L'aliquota aggiuntiva, di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 48.279,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 4.023,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 105.014,00).
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € 48.279,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2022, è pari a € 337,00 (massimale annuo/312).
Il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 166/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 337,00 e fino all'importo giornaliero di € 2.454,00.
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 155,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 337,00.
L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € 48.279,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell’ambito della
sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la
circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi
relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere
valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli
elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>,
<ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

INPS: FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI (INPS CIRCOLARE N. 16 DEL 31/01/2022)
L’Inps fornisce ulteriori indicazioni circa l’ambito di applicazione del fondo bilaterale per le attività professionali.
Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, riportati nell’allegato 1.
In seguito alle nuove indicazioni ministeriali sono state escluse le farmacie, pertanto con successivo messaggio l’Inps renderà note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario e la regolarizzazione della contribuzione arretrata al fondo di integrazione salariale.
Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali.

INPS: LAVORATORI DOMESTICI - CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2022 (INPS, CIRCOLARE N. 17/2022)
L'INPS, con la circolare n.17/2022, ha raccordato gli importi della contribuzione dovuta dai lavoratori domestici per l'anno 2022 alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo (+1,9%).
Le tabelle che seguono riassumono i nuovi importi dei contributi e i coefficienti di ripartizione per l'anno in corso.
Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
SENZA IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 2, c. 28, L. 92/2012)

RETRIBUZIONE ORARIA    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva    Convenzionale    Comprensivo quota CUAF    Senza quota CUAF (1)
fino a € 8,25
oltre € 8,25 e fino a € 10,05
oltre € 10,05    € 7,31
€ 8,25
€ 10,05    € 1,46 (0,37) (2)
€ 1,65 (0,41) (2)
€ 2,01 (0,50) (2)    € 1,47 (0,37) (2)
€ 1,66 (0,41) (2)
€ 2,02 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali    € 5,32    € 1,06 (0,27) (2)    € 1,07 (0,27) (2)
COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 2, c. 28, L. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato*
RETRIBUZIONE ORARIA    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva    Convenzionale    Comprensivo quota CUAF    Senza quota CUAF (1)
fino a € 8,25
oltre € 8,25 e fino a € 10,05
oltre € 10,05    € 7,31
€ 8,25
€ 10,05    € 1,56 (0,37) (2)
€ 1,76 (0,41) (2)
€ 2,15 (0,50) (2)    € 1,57 (0,37) (2)
€ 1,77 (0,41) (2)
€ 2,16 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali    € 5,32    € 1,14 (0,27) (2)    € 1,14 (0,27) (2)
* Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 DPR 1403/71).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
SENZA IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 2 c. 28 L. 92/2012)

GESTIONE    LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF    LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
    ALIQUOTE    COEFFICIENTI    ALIQUOTE    COEFFICIENTI
FPLD
ASpI
CUAF
Maternità
INAIL
Fondo garanzia TFR
TOTALE    17,4275%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%
19,9675%    0,872793
0,051584
0,000000
0,000000
0,065607
0,010016
1,000000    17,4275%
1,1500%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,2000%
20,0875%    0,867579
0,057250
0,000000
0,000000
0,065215
0,009956
1,000000
COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 2, c. 28, L. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato*
GESTIONE    LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF    LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
    ALIQUOTE    COEFFICIENTI    ALIQUOTE    COEFFICIENTI
FPLD
ASpI
CUAF
Maternità
INAIL
Contributo addizionale
Fondo garanzia TFR
TOTALE    17,4275%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,3675%    0, 815608
0, 048204
0,000000
0,000000
0,061308
0,065520
0, 009360
1,000000    17,4275%
1,1500%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,2000%
21,4875%    0, 811053
0,053519
0,000000
0,000000
0,060966
0,065154
0,065154
1,000000
* Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

INPS: RIORDINO AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIME INDICAZIONI (INPS CIRCOLARE N. 18 DEL 01/02/2022)
L’Inps fornisce le prime istruzioni in merito alle novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Le modifiche producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione
dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022.
 Lavoratori destinatari
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché
delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.
Anzianità di effettivo lavoro
Per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda.
Il requisito in esame non è richiesto per le sole domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
Importo dei trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti decorrenti dal 2022 viene introdotto un unico massimale.
Per l’anno 2021, è stato pari a € 1.199,72.
Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Computo dei dipendenti
Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Pertanto a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero ma che occupano almeno un dipendente.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
Il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
CIGO
La Legge di Bilancio non modifica la disciplina della cassa integrazione ordinaria.
le relative disposizioni continuano ad applicarsi a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
 o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
La novità introdotta riguarda la possibilità di svolgere la consultazione sindacale anche in modalità telematica.
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; restano salve le istanze riferite a eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Contributo addizionale
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione
salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale sia determinata secondo le aliquote che seguono:
•    ·6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; ·
•    9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile
•    15% oltre il limite delle 104 settimane
CIGS
Dal mese di gennaio 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali
b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, e indipendentemente dal requisito dimensionale.
Inoltre è prevista l’estensione della cassa integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.
La Legge di Bilancio 2022 modifica anche le causali di intervento della Cigs.
Viene ampliata la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro.
Viene inoltre modificata la causale relativa la “contratto di solidarietà”:
•    la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%;
•     la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.
Per quanto riguarda il contributo di finanziamento, l ’aliquota del contributo ordinario rimane fissata nella misura dello 0,90% (0,60% a carico datore di lavoro e 0,30% a carico lavoratore).
Accordo di transizione occupazionale
Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata , un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
Fondi di solidarietà bilaterali
A partire dal 01.01.22 è resa obbligatoria la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che occupino almeno un dipendente.
I Fondi di solidarietà già costituiti al 31 dicembre 2021, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale.
Fondo di integrazione salariale
A partire dal 01.01.22 sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Inoltre sempre a partire dal mese di gennaio 2022 sono attratte dalla disciplina del Fondo di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale.
Inoltre per quanto riguarda le prestazioni, l’assegno ordinario è sostituito dall’assegno di integrazione salariale.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della
cassa integrazione straordinaria, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
L’assegno di solidarietà viene abrogato per le prestazioni decorrenti da gennaio 2022.
Dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime: a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
 b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Inoltre sempre a partire dal 1° gennaio 2022, cessa di operare la disposizione (c.d. tetto aziendale), che limita le prestazioni concesse dal FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.
Finanziamento fis
a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento è pari a:
•    0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
•     0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti
Solo per l’anno 2022 è prevista una riduzione della contribuzione ordinaria
DESTINATARI    MISURA DELLA CONTRIBUZIONE
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti    0,15%
Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti    0,55%
Datori di lavoro oltre 15 dipendenti    0,69%
Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti    0,24%

Si mantiene inalterata l’aliquota del 4% per il contributo addizionale, salvo quanto poi già illustrato a partire dal 01.01.2025.
Di seguito i contributi Cigs solo per l’anno 2022 per i datori di lavoro destinatari del FIS che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti:
•    0,27% (0,90% ordinaria - 0,63% riduzione)
Termini di trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria, di CISOA e di assegno di integrazione salariale.
L’Istituto rende noto che la procedura telematica è stata aggiornata e che le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1 Febbraio 2022, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022)
Il DL 04/2022 ha previsto per i settori del Turismo, della Ristorazione, dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.lgs n. 148/2015, l’esclusione dal pagamento del contributo addizionale.
Ai fini dell’accesso ai trattamenti previsti dal Decreto Sostegni Ter i datori di lavoro trasmetteranno domanda secondo le consuete modalità.
Di seguito i codici ateco dei settori interessati:
Turismo
 Alloggio 55.10 e 55.20
Agenzie e tour operator 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90
Ristorazione
Ristorazione su treni e navi 56.10.5
Catering per eventi, banqueting 56.21.0
Mense e catering continuativo su base contrattuale 56,29
 Bar e altri esercizi simili senza cucina 56.30
Ristorazione con somministrazione 56.10.1
Parchi divertimenti e parchi tematici 93.21
 Stabilimenti termali 96.04.20
Attività ricreative
 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 93.29.1
 Sale giochi e biliardi 93.29.3
 Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) 93.29.9
Altre attività
 Traporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 49.31 e 49.39.9
 Gestione di stazioni per autobus 52.21.30
 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e suburbano 49.39.01
Attività di sevizi radio per radio taxi 52.21.90
Musei 91.02 e 91.03
 Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 52.22.09
 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 52.23.00
 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00
Attività di proiezione cinematografica 59.14.00
Organizzazione di feste e cerimonie 96.09.05

giovedì 16 settembre 2021

INPS MESSAGGI - CIRCOLARI 2021

 

INPS: TUTELA PER LA MALATTIA COVID E LA QUARANTENA (INPS MESSAGGIO N. 2842 06/08/2021)

L’Inps rende noto che per l’anno 2020 sono valide, ai fini del riconoscimento dell’indennità, le certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Pertanto l’Istituto provvederà al riconoscimento delle prestazioni per il 2020 nei limiti delle risorse di spesa stanziate.

L’Inps inoltre ricorda che legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena.

Per i lavoratori fragili la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda invece la malattia conclamata da Covid 19 l’Istituto provvederà al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.

 

INPS: CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI (INPS, CIRCOLARE N. 113 DEL 2021)

L'Inps, con la circolare 28 luglio 2021, n. 113, fornisce indicazioni in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sancito con la sentenza n. 14257/2019 e consolidatosi con la sentenza n. 5541/2021, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 8 della legge n. 335/1995, in base al quale, mutando rispetto al precedente orientamento, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell'iniziale inquadramento.

Preliminarmente, l'Istituto ricorda che in base al citato art. 3, comma 8, "I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato".

In precedenza, l'Inps ha precisato - in tema di retroattività - che: "Il provvedimento di variazione produrrà, al contrario, i suoi effetti sin dalla data dell'inquadramento iniziale nell'ipotesi in cui tale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro: tali sono le notizie, relative all'effettiva attività svolta, fornite dal datore di lavoro all'atto della domanda di iscrizione e sulla cui base l'Istituto emana il provvedimento di classificazione".

Tale disposizione legislativa è stata oggetto di un'evoluzione interpretativa non univoca da parte della giurisprudenza, segnatamente con riferimento all'omessa comunicazione di variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 maggio 2008, n. 13383, ha statuito il principio di diritto in base al quale in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 - che fissa la regola che gli effetti della variazione della classificazione si producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, con la sola eccezione, con conseguente retroattività degli effetti della variazione, dell'ipotesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni dal datore di lavoro - l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda, la quale, per effetto delle scelte operate dall'imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, è da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla stregua della comune "ratio" di assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all'effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa comunicazione si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata.

In sintesi, quindi, la deroga della retroattività degli effetti della variazione, prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, può avere luogo, in virtù della suddetta pronuncia, sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione ad opera del datore di lavoro (in senso conforme, anche Corte di Cassazione n. 8558/2014).

Nuovo orientamento giurisprudenziale

La Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento con la sentenza n. 14257/2019, depositata in Cancelleria in data 24 maggio 2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021, depositata in Cancelleria in data 1° marzo 2021, nella quale, tra l'altro, si afferma che "non si ritiene esistente un contrasto attuale che imponga di rimettere la questione alle Sezioni Unite", richiamando i seguenti principi:

- l'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato;

- la retroattività degli effetti della variazione si determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte;

- la condotta omissiva intervenuta nel corso dell'attività del datore di lavoro trova una specifica sanzione nell'art. 2, primo comma, del D.L. n. 352/1978, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta, il cui inadempimento non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.

Secondo la Corte, tale soluzione interpretativa "deve essere preferita, in quanto coerente con la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che, dunque, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi".

A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell'iniziale inquadramento ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell'Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul presupposto che l'omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell'attività svolta non potrà essere più equiparata all'inesatta dichiarazione (per cui non potrà più rilevare ai fini dell'adozione di un provvedimento di variazione di classificazione con efficacia retroattiva).

La retroattività degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, verrà ad esistenza soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese esclusivamente in fase di iniziale inquadramento.

 

INPS: COVID-19 – NASPI, NESSUNA RIDUZIONE SINO A DICEMBRE (INPS, CIRCOLARE N. 122 DEL 6 AGOSTO 2021)

L'INPS, con la circolare n. 122 del 6 agosto 2021, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della disposizione introdotta dal Decreto Sostegni bis, che prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2021 della riduzione del 3% della prestazione NASPI in pagamento dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021.

La sospensione della riduzione

La riduzione riguarderà innanzitutto le prestazioni in pagamento al 1° giugno 2021 che continueranno ad essere calcolate ed erogate dall'Istituto senza la riduzione prevista dal D. Lgs. 22/2015.

Si ricorda che, l'art. 4.3, D. Lgs. 22/2015 prevede che la prestazione NASPI si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

A seguito della disposizione introdotta dal Decreto Sostegni bis, la riduzione non verrà effettuata.

L'INPS precisa che la già menzionata riduzione non opera fino al 31 dicembre 2021 e, pertanto, le prestazioni verranno erogate nelle misure in corso al 1° giugno 2021: non sarà necessaria alcuna istanza da parte dei percettori in quanto sarà l'Istituto a sospendere d'ufficio la riduzione.

La sospensione della riduzione della prestazione riguarda esclusivamente l'importo della NASPI maturata dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, ma non anche il calcolo della misura percentuale di riduzione da applicare dal 2022.

Si illustra di seguito un esempio.

Si ipotizzi un’indennità NASpI spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo pari a 1.000 euro ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione.

Considerato che in detto caso il meccanismo di riduzione è stato sospeso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, l’importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per un numero di volte pari a tre (corrispondenti ai predetti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021) sia, sull’importo così determinato, all’ulteriore riduzione della prestazione – sempre del tre per cento - per la stessa mensilità di gennaio 2022.

Anticipazione della NASPI

Analoga sospensione dell'abbattimento riguarderà anche le prestazioni aventi decorrenza dal 1° giugno al 30 settembre 2021 che verranno dunque erogate nella misura iniziale fino al 31 dicembre.

Inoltre, l'applicazione della disposizione riguarderà anche coloro che, nel corso del periodo interessato, avessero richiesto o richiederanno la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'indennità quale incentivo all'autoimprenditorialità.

Tale possibilità riguarda i lavoratori che richiedono la liquidazione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Misura della NASPI dal 2022

L'INPS specifica che dal 1° gennaio 2022 riprenderà normalmente ad operare la riduzione della prestazione NASPI e verrà tenuto conto anche dei periodi, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, in cui la riduzione è rimasta sospesa.

L'Istituto nel rideterminare la misura, infatti, terrà conto di tutte le riduzioni, ciascuna in misura pari al 3%, corrispondenti ai mesi trascorsi.

 

INPS: RETRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITABILE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’ACCREDITO FIGURATIVO PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E SINDACALI (INPS, MESSAGGIO N. 2733 DEL 27 LUGLIO 2021)

L’INPS, con il messaggio n. 2733 del 27 luglio 2021, interviene in merito agli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto risulti sospeso per distacco ovvero aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive, al fine di semplificare e rendere più tempestivo il processo sotteso all’istruttoria delle domande di accredito figurativo, i dati dichiarati nel flusso Uniemens sostituiranno, in futuro, le attestazioni cartacee (modello AP 123) attualmente prodotte dal datore all’ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate.

Conseguentemente, per tutto il 2020 è stato intrapreso un periodo di sperimentazione durante il quale è stato reso comunque possibile acquisire il modello AP 123 debitamente compilato, allegato alla domanda, presentata annualmente, di accredito della contribuzione figurativa.

L’Istituto conferma che restano valide, anche per il 2021, tali indicazioni ed invita le Strutture territorialmente competenti per residenza del lavoratore, ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, in sede di lavorazione delle istanze di accredito figurativo, a procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello AP 123, che i datori devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.

 

INPS: FRUIZIONE IN MODALITÀ ORARIA DEL “CONGEDO 2021 PER GENITORI” (INPS, MESSAGGIO N. 2754 DEL 2021)

L'Inps con il messaggio 28 luglio 2021, n. 2754, comunica il rilascio e fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande per la fruizione in modalità oraria, possibile dal 13 maggio al 30 giugno 2021, del "Congedo 2021 per genitori", lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

In particolare, la domanda di "Congedo 2021 per genitori" con fruizione in modalità oraria deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario:

- portale web dell'Istituto;

- Contact center;

- tramite i Patronati.

Il flusso di acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria è stato integrato con la possibilità di indicare la richiesta di "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria spuntando il 'SI' in corrispondenza dell'opzione 'Richiesta per congedo 2021 per genitori con figli conviventi minori di anni 14 o senza limiti di età per figli con disabilità iscritti in scuole di ogni ordine e grado o a centri diurni assistenziali'.

Nella domanda il genitore dichiara:

- il numero di giornate di "Congedo 2021 per genitori" da fruire in modalità oraria;

- il periodo all'interno del quale tali giornate intere di "Congedo 2021 per genitori" sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore "Congedo 2021 per genitori", nell'intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di "Congedo 2021 per genitori" sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.

Considerato, infine, che l'indennizzo del "Congedo 2021 per genitori" continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di "Congedo 2021 per genitori" sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di "Congedo 2021 per genitori" all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.

Anche nel caso di "Congedo 2021 per genitori" con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché, nello specifico congedo orario, ricadenti all'interno dell'arco temporale dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, previsto dalla norma.

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