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giovedì 24 marzo 2022

GAZZETTA UFFICIALE: PUBBLICATA LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 221/2022 (LEGGE N.11/2022)

GOVERNO: PUBBLICATO IL DECRETO SOSTEGNI TER (DL N.4 DEL 27/01/2022 PUBBLICATO IN GU N. 21 DEL 27/01/2022)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni Ter (DL 04/2022) contenente ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Di seguito le principali novità.
Attività sospese
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
 b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022.
Le attività sospese sono:
•    sale da ballo,  
•    discoteche e locali assimilati.
Misure per il Turismo
Viene prorogato l’esonero previsto dal DL 104/2020 per le assunzioni effettuate tra il 01.01.2022 e il 31.03.2022.
L’esonero è riconosciuto per una durata massima di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In caso di conversione dei contratti a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla data di conversione.
Trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro, con codice ateco riportato nell’allegato, che sospendono o riducono l'attività lavorativa, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.
Proroga della cassa integrazione in favore delle imprese di rilevante interesse strategico nazionale
Le imprese con almeno 1.000 dipendenti, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di proroga del trattamento di cassa integrazione, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

GAZZETTA UFFICIALE: PUBBLICATA LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 221/2022
(LEGGE N.11/2022)

È stata pubblicata (Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2022, n. 41) la L. 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le principali novità riguardano la quarantena precauzionale e il regime di autosorveglianza. Inoltre, per i soggetti fragili vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione e l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, quando la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
Il decreto è entrato in vigore 19 febbraio 2022.
Di seguito le principali novità.
Quarantena precauzionale (Art. 2)
Il decreto, in sede di conversione, prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.
A tali soggetti sarà applicato esclusivamente il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
La cessazione del regime di quarantena consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena.
Certificazioni verdi (Art. 3-bis)
In sede di conversione, vengono stabilite le seguenti definizioni:
- green pass base è la certificazione verde COVID-19 comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (green pass base), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione.
Utilizzo del green-pass (Art. 5)
Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati.
Inoltre, sull'intero territorio nazionale, è consentito agli stessi soggetti, in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati:
a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi;
n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli organizzatori sono tenuti a produrre all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.
Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali (art. 17)
Sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020, fino al 31 marzo 2022. Di conseguenza, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
Le misure del congedo parentale per i genitori con figli in quarantena per COVID-19 di cui all'art. 9 del D.L. n. 146/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022.

MINISTERO DEL LAVORO: BANCA DATI DEL COLLOCAMENTO MIRATO (DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 29/12/2021 PUBBLICATO IN G.U N. 45 DEL 23/02/2022)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro del 23/12/21 che istituisce la banca dati del collocamento mirato.
La Banca dati è costituita dalle informazioni riguardanti:
- i prospetti informativi ex L. n. 68/99;
- gli accomodamenti ragionevoli adottati dai datori di lavoro obbligati;
- gli esoneri autocertificati;
- le comunicazioni obbligatorie concernenti le instaurazioni, le variazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati;
- le sospensioni;
- gli esoneri autorizzati;
- le convenzioni;
- gli elenchi dei lavoratori con disabilità e le categorie protette;
- gli avviamenti effettuati dagli uffici competenti;
- le informazioni pertinenti ed indispensabili per l’inserimento lavorativo;
- gli incentivi e le sovvenzioni di cui il datore di lavoro beneficia;
- la comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva da parte delle amministrazioni pubbliche.

I dati sono comunicati dai datori di lavoro obbligati, dalle Regioni e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dagli uffici competenti e da INPS e INAIL.



INL: COMUNICAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO IN REGIME DI CODATORIALITÀ
(INL, NOTA N. 315/2022)
L’INL, con nota n. 315 del 22 febbraio 2022, ha fornito indicazioni operative in relazione al D.M. 205/2021, relativo alla comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità.
A partire dal 23 febbraio 2022 le imprese aderenti a un contratto di rete devono eseguire le comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato (l’impresa referente) nell’ambito del contratto stesso, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti, che, ai fini dell’abilitazione, avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, della stessa impresa referente.
In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022, sarà, invece, possibile effettuare le comunicazioni entro il 24 marzo 2022 compreso.

Nuovi modelli
Tutte le comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione di un rapporto di lavoro in regime di codatorialità (compreso il contratto di rete) devono essere effettuate telematicamente tramite il modello “Unirete”.
In allegato al Decreto in esame sono disponibili i modelli per effettuare assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di un rapporto di lavoro in codatorialità: riportiamo, nella tabella sottostante, le caratteristiche principali di ogni modello e le indicazioni circa il suo utilizzo.
Tipo di modello    Caratteristiche
Unirete Assunzione    Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul LUL nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi. I dati richiesti sono i medesimi previsti nell'ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore.
Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
Per i rapporti di lavoro preesistenti all'attivazione del regime di codatorialità, l'impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.
Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, poiché il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione, resta sospeso fino all'eventuale cessazione della codatorialità. Da ciò consegue che l'impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore
Unirete Trasformazione    Deve essere compilato nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento o distacco del lavoratore. In quest'ultimo caso andrà specificato nell'apposito campo se l'invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori
Unirete Proroga    Si utilizza solo se il rapporto di lavoro è a termine, in caso di proroga oltre il termine stabilito inizialmente
Unirete Cessazione    Si utilizza nelle ipotesi in cui viene meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.
Nel caso di cessazione dell'intera rete, l'impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e, per effetto di tale comunicazione, cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune. Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità.
Il rapporto di lavoro proseguirà con il datore di lavoro originario il quale, ove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà trasmettere il modello Unilav Cessazione.
Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.
L'impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità sarà l'unica responsabile per eventuali omissioni riferite a queste comunicazioni


Campo di applicazione e operatività
Il ministero del Lavoro definisce le nuove modalità operative, in vigore dal 23 febbraio 2022, per le comunicazioni obbligatorie dei lavoratori:
- in regime di codatorialità da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito di contratti di rete (art. 3, c. 4 ter e 4 sexies, DL 5/2009 conv. in L. 33/2009);
- in distacco nell'ambito di un contratto di rete (art. 30, c. 4 ter, D.Lgs. 276/2003).
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio, l'impresa di riferimento dovrà effettuare le comunicazioni entro il 24 marzo 2022.
Per le comunicazioni di coassunzione in agricoltura, invece, continua a trovare applicazione il DM 27 marzo 2014.
Profili previdenziali
Gli adempimenti comunicativi dovranno essere effettuati da un'unica impresa retista, appositamente individuata come referente nel contratto di rete. L'impresa referente dovrà allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità, da cui risulti l'elenco delle imprese co-datori e l'individuazione, da parte di quest'ultime, dell'impresa referente.
ll trattamento previdenziale e assicurativo del lavoratore in codatorialità viene definito in base alla classificazione dell'impresa indicata nella comunicazione UniRete come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell'imponibile retributivo determinato in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.
Se la prestazione lavorativa è stata resa, durante un singolo mese, in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l'imponibile retributivo e contributivo dovrà essere adeguato a questo maggiore importo.



INL: REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - CHIARIMENTI INL (INL, NOTA N. 151/2022)
L'INL, con la nota 2 febbraio 2022, n. 151, fornisce chiarimenti in merito alla revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare riguardo alla irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati da stagionalità e riguardo all'impiego irregolare di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno da parte di aziende agricole.
Relativamente alla irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro l'Ispettorato ritiene che possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa. In ogni caso eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l'ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita, ex art. 13, D. Lgs. n. 124/2004.
Con riferimento alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, a parere dell'Ispettorato chiarisce che il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall'INPS.

INL: LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI - CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE (INL, NOTA N. 109/2022)
L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 27 gennaio 2022, n. 109, fornisce ulteriori indicazioni in relazione all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, riportando i chiarimenti sotto forma di FAQ, condivise con il Ministero del lavoro, e riguardanti, tra l'altro, il campo di applicazione dell'obbligo e quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva; le FAQ potranno anche essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.
Preliminarmente è bene ricordare che l'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008 - come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021 - prevede che: "Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro".
Di seguito le FAQ in materia, condivise da Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed INL:
1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva, concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota congiunta del ML e INL n. 29/2022 "... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori". Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa - il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale - sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.
2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?
Si, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione n. 180/1995 del Ministero delle Finanze, "sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale".
3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008?
No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.
4. La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008?
Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008?
Come chiarito con la nota n. 29/2022, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a "...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
6. L'adempimento di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.
7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008?
No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947.
8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.
9. L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
10. Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5.

MINISTERO DELL’INTERNO: FESTIVITÀ EBRAICHE - RETTIFICA AL CALENDARIO PER L'ANNO 2022 (MINISTERO DEL LAVORO, COMUNICATO 1° FEBBRAIO 2022)
Il Ministero dell'interno, con comunicato 1° febbraio 2022 (pubblicato nella G.U. del 1° febbraio 2022, n. 26), fornisce una rettifica riguardo alle festività ebraiche per l'anno 2022 indicate con comunicato del 25 giugno 2021. In particolare, il Ministero rettifica che il periodo "sabato 22 e domenica 23 aprile" deve essere inteso come "venerdì 22 e sabato 23 aprile".
Per i lavoratori ebrei è prevista, in virtù degli artt. 4 e 5, L. n. 101/1989 la possibilità di fruire, su richiesta, delle festività ebraiche. La specificazione, anno per anno, dei giorni di calendario relativi alle festività ebraiche è, di volta in volta, effettuata dal Ministero dell'interno.
L'art. 5, comma 2, della L. n. 101/1989, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane", emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Su comunicazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2022. Tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
Le festività solenni, da mezz'ora prima del tramonto del sole ad un'ora dopo il tramonto del giorno successivo come da elenco sotto riportato.

Festività ebraiche - Anno 2022
Giorni di calendario    Festività
venerdì 15 aprile    Vigilia di Pesach (Pasqua)
sabato 16 e domenica 17 aprile    Pesach (Pasqua)
venerdì 22 e sabato 23 aprile    Pesach (Pasqua)
sabato 4 giugno    Vigilia Shavuoth (Pentecoste)
domenica 5 e lunedì 6 giugno    Shavuoth (Pentecoste)
domenica 7 agosto    Digiuno del 9 di Av
domenica 25 settembre    Vigilia di Rosh Hashanà (Capodanno)
lunedì 26 e martedì 27 settembre    Rosh Hashanà (Capodanno)
martedì 4 e mercoledì 5 ottobre    Vigilia e digiuno di Kippur
domenica 9 ottobre    Vigilia Sukkot (Festa delle capanne)
lunedì 10 e martedì 11 ottobre    Sukkot (Festa delle capanne)
domenica 16 ottobre    Sukkot (Festa delle capanne)
lunedì 17 e martedì 18 ottobre    Sheminì Atzeret e Simchat Torà (Festa della legge)


D.M.: LAVORATORI FRAGILI - INDIVIDUATE LE PATOLOGIE PER SMART WORKING FINO AL 28 FEBBRAIO (DECRETO INTEMINISTERIALE 4 FEBBRAIO 2022)
Con decreto interministeriale 4 febbraio 2022 (pubblicato sulla G.U. 11 febbraio 2022, n. 35), sono state individuate le patologie e le condizioni che danno accesso allo "status" di lavoratori fragili, con diritto a prestare l'attività con modalità di lavoro agile,anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, fino al 28 febbraio 2022. Dette condizioni di salute dovranno essere certificate dal medico di famiglia.
In particolare, sono previste le seguenti casistiche indipendentemente dallo stato vaccinale: pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria o che presentino 3 o più delle condizioni patologiche specificamente definite nel provvedimento.
Patologie e condizioni
Il decreto individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale:
1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- attesa di trapianto d'organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR¬T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/pl o sulla base di giudizio clinico.
2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità;
B) contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età maggiore di 60 anni;
- condizioni di salute motivata da concomitanti/preesistenti di elevata fragilità elencate in via non esaustiva nell'Allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
L'esistenza delle patologie e delle condizioni sopraindicate deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

MINISTERO DEL LAVORO: RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI (MINISTERO DEL LAVORO, COMUNICATO 10 FEBBRAIO 2022)
ll Ministero del lavoro, con il comunicato 10 febbraio 2022, rende noto che nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale e in attuazione alla previsione contenuta all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, finalizzata all'applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l'applicativo (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro) - già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (ai sensi del D.lgs. n. 198/2006) - sarà disponibile dall'11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, in attuazione dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 devono produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto, dall'11 febbraio 2022, nelle more che sia adottato il nuovo Decreto ministeriale per l'aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale (ai sensi del nuovo articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006), anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all'applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro all'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID.
Per tali aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.
Successivamente all'emanazione del Decreto ministeriale saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato con le novità introdotte all'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006.

MINISTERO DEL LAVORO: ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE PER LAVORO SUBORDINATO (STAGIONALE E NON) ED AUTONOMO (MINISTERO DEL LAVORO, NOTA N. 359/2022)
Con la nota n. 359 del 9 febbraio 2022, il Ministero del lavoro provvede all'attribuzione agli Ispettorati territoriali del lavoro delle quote per lavoro subordinato e autonomo di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 21 dicembre 2021, concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2021".
Riguardo alle quote indicate del D.P.C.M. 21 dicembre 2021, il Ministero fornisce le seguenti precisazioni.
Art. 3
Per le quote indicate:
nel comma 1, lett. a) destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e del turistico-alberghiero, vengono assegnate, tramite il sistema informatizzato SILEN, agli Ispettorati territoriali del lavoro n. 14.000 quote (delle 17.000 previste dal D.P.C.M.) indistinte per settore produttivo, sulla base del fabbisogno segnalato, sentite le parti sociali.
Art. 4
Le quote indicate:
- nel comma 1, sono riservate ad ingressi di lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del T.U.I.). Il Ministero provvederà ad assegnare la relativa quota su richiesta degli Ispettorati territoriali del lavoro competenti, previo riscontro positivo del nominativo del lavoratore inserito nell'elenco pubblicato sul SILEN;
- nel comma 2, sono riservate per ingressi di lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela. Dette quote non vengono ripartite a livello territoriale, ma restano nella disponibilità del Ministero, che provvederà ad assegnarle sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione e che saranno segnalate dagli Ispettorati territoriali del lavoro;
- nei commi 3 e 4, sono destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo. Il Ministero procede ad una provvisoria ripartizione territoriale di n. 3.200 quote (delle 7.000 previste dal D.P.C.M.), sulla base delle istanze di conversione pervenute sul sistema SPI e comunicate dal Ministero dell'Interno alla data dell'8 febbraio u.s.
Art. 6
Riguardo alle quote per ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, per quelle indicate:
- nei commi 1 e 3, viene effettuata una prima ripartizione territoriale, sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato a questa Direzione dagli Ispettorati territoriali del lavoro e scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale, di n. 13.700 quote (delle 28.000 previste dal DPCM), di cui n. 595 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale;
- nel comma 4, vengono assegnate tutte le 14.000 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo provenienti dalle sei organizzazioni professionali dei datori di lavoro Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative), ripartite a livello territoriale sulla base delle istanze pervenute sul sistema SPI, e comunicate dal Ministero dell'Interno alla data del 4 febbraio u.s.
Le istanze provenienti dalle sei organizzazioni datoriali per conto ed in nome dei datori di lavoro, rientranti nella quota riservata di 14.000 unità, sono identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati.
Gli Ispettorati territoriali del lavoro procederanno ad espletare prioritariamente l'istruttoria delle pratiche, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, ai fini del rilascio del competente parere. Una volta esaurita la quota di 14.000 unità riservata alle organizzazioni professionali, gli Ispettorati potranno istruire tutte le pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo sul sistema SPI ed impegnare la quota complessivamente destinata al lavoro stagionale/pluriennale attribuita alla provincia di riferimento.

MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI PROCEDURALI PER IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 3 DEL 16/02/2022)
Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alle semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza all’Inps di accesso all’assegno di integrazione salariale.
Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
Oltre alla consultazione sindacale i datori di lavoro devono inoltre provare le difficoltà finanziarie, in caso di richiesta della prestazione a pagamento diretto da parte dell’Inps.
Il Ministero precisa che in via eccezionale fino al 31 Marzo 2022 è possibile presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate.
Pertanto l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione sindacale, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto.
Anche la prova delle difficoltà finanziarie potrà essere dimostrata con modalità semplificate, con una relazione che, facendo riferimento alla crisi pandemica, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria.

INL: OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (INL, CIRCOLARE N. 1/2022)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 16 febbraio 2022, n. 1, fornisce indicazioni, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 146/2021, cd. decreto Fiscale, in materia di sicurezza del lavoro, riguardo all'obbligo formativo e di aggiornamento esteso ai datori di lavoro.
L'Ispettorato, inoltre, individua i requisiti minimi dell'attività di addestramento e l'obbligo di registrazione delle attività svolte in un registro informatizzato.
Datori di lavoro soggetti agli obblighi formativi
Il datore di lavoro, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per la determinazione della durata e delle modalità` della formazione ma anche dei contenuti minimi della stessa.
Per quanto concerne l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, si fa riferimento alle seguenti tematiche:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già` previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.
I requisiti della adeguatezza e specificità` della formazione del preposto, da garantire attraverso e periodicità` almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà` declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.
Obbligo di addestramento
L'addestramento deve avvenire da persona esperta e sul luogo di lavoro e consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
È necessario dunque istituire un apposito registro informatizzato che riguarderà`, evidentemente, le attività` svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè` dal 21 dicembre 2021.
L'INL precisa che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
INAIL: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE ANNO 2022. MODELLO OT23 2022. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE PROBANTE (INAIL, ISTRUZIONE OPERATIVA N. 1104/2022)
L'INAIL ha aggiornato il modello OT23 relativo alla riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2022.
In particolare, l'Istituto ha aggiornato la documentazione probante relativa ad alcuni interventi e ha eliminato le dichiarazioni del datore di lavoro riguardanti tutti gli interventi della sezione E.

INAIL: SPORT, ISTRUZIONI INAIL SULLA SOSPENSIONE DI DICEMBRE 2021 (INAIL, CIRCOLARE N. 8/2022)
L'INAIL, con la circolare n. 8 del 2022, fornisce istruzioni operative per usufruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi disposta dalla L. 215/2021 e dalla L. 234/2021 in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nel territorio dello Stato.
L'art. 3-quater L. 215/2021 concerne il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 che, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, riguarda esclusivamente il versamento della rata mensile di dicembre 2021 delle rateazioni ordinarie, da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.
Possono usufruire del rinvio le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.
L'art. 1 c. 923-924 L. 234/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, stabilisce per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una ulteriore sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
Sono sospesi ai sensi della normativa in esame:
•    la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2021/2022;
•    la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2021.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 maggio 2022. Pertanto:
•    la dichiarazione delle retribuzioni 2021 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online –Autoliquidazione dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022;
•    le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022 utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà reso disponibile in www.inail.it – Servizi online –Denunce.
I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022.
Le comunicazioni di sospensione devono essere presentate utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile dal 1° febbraio fino al 30 aprile 2022.

INPS: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI LAVORATORI ALL’ESTERO (INPS CIRCOLARE N. 12 DEL 26/01/2022)
L’Inps rende noto che il Ministero del lavoro ha pubblicato le retribuzioni convenzionali per l’anno 2022.
Le disposizioni si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Sono pertanto esclusi gli stati dell’Unione Europea.
Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda.
Le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2022, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Le disposizioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Inoltre le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Di seguito i paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.
Calcolo retribuzione convenzionale
Il Ministero del Lavoro precisa che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
Per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
L’Inps inoltre precisa che in caso di indennità sostitutiva del preavviso, l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Inoltre la retribuzione individuata può subire variazioni nei casi di:
•    passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
•    mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica;
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi).
In quest’ultimo caso sarà necessario effettuare un ricalcolo.
Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad un’operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
PARTE TECNICA
REGOLARIZZAZIONI
Le regolarizzazioni relative al mese di gennaio 2022 devono essere effettuate entro il giorno 16/04/2022.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2022 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.


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