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giovedì 24 marzo 2022

INPS: IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - ANNO 2022 (INPS, CIRCOLARE N. 15/2022)

 INPS: IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - ANNO 2022 (INPS, CIRCOLARE N. 15/2022)
L'Inps, con la circolare 28 gennaio 2022, n. 15, fornisce, per l'anno 2022, gli importi del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche, inclusi gli sportivi professionisti e il personale dirigente delle aziende sanitarie e ospedaliere. Vengono specificate anche le modalità di calcolo da applicare ai rapporti di lavoro part-time e i valori di riferimento da utilizzare per il versamento dei contributi dei lavoratori a domicilio.
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
In base all'art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei "minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge".
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, devono essere adeguati al limite minimo, se inferiori al medesimo.
Considerato che nell'anno 2021, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all'1,9%, la misura per l'anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a € 49,91 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2022, pari a € 525,38 mensili) se di importo inferiore.
Personale iscritto al Fondo volo
In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 164/1997, la retribuzione imponibile per il personale iscritto al Fondo volo, è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 12, L. n. 153/1969.
In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.
La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo volo, determinata secondo le suddette modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2022, è pari a € 49,91.
Retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, D.L. n. 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2022, a € 27,73.
Equipaggi delle navi da pesca
Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è pari, per l'anno 2022, a € 27,73, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa
Per i soci delle cooperative della piccola pesca, la retribuzione convenzionale per l'anno 2022 è fissata in € 693,00 mensili (27,73 x 25 gg.).
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.
Pertanto, considerata la variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2022, a € 27,73. Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 49,91.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989.
In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 49,91 x 6 /40 = € 7,49
Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 49,91 x 5 /36 = € 6,93
Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%
A decorrere dal 1° gennaio 1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2022 in € 48.279,00.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25 da arrotondare a € 4.023,00.
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione
aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione
PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>,
<ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una
parte del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è pari, per l'anno 2022, a € 105.013,54, che arrotondato all'unità di euro è pari a € 105.014,00.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori
devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso
Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr.
il paragrafo 10.3 e il paragrafo 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione
degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il
superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito anche Gestione credito)
dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte
eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della Gestione
pensionistica e della Gestione credito.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della
Gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L.
n. 384/1992.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 525,38 per l'anno 2022, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 210,15.
Il limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 10.928,00.
Inoltre, l'Istituto chiarisce che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 69, comma 7, L. n. 388/2000 e dall'art. 43, comma 3, L. n. 448/2001, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano per l'anno 2022, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 314/1997 e dall'art. 51, D.P.R. n. 917/1986, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Anno 2022    Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (in formato cartaceo)
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (in forma elettronica)    4,00
8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione    5,29
"Fringe benefit" (tetto)    258,23
Indennità di trasferta intera Italia    46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia    30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia    15,49
Indennità di trasferta intera estero    77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero    51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero    25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)    1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)    4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)    2.065,83

Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, D.Lgs. n. 151/2001 è pari, per l'anno 2022, a € 2.183,77.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere
riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a
livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>,
<MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma. 18, L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice Istat è pari, per l'anno 2022, ad € 105.014,00.
L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 48.279,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 4.023,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 105.014,00).
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 766,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:
Anno 2022
Fasce di retribuzione giornaliera    Massimale di retribuzione giornaliera imponibile    Giorni di contribuzione accreditati
Da euro    Ad euro    Euro    
766,01    1.532,00    766,00    1
1.532,01    3.830,00    1.532,00    2
3.830,01    6.128,00    2.298,00    3
6.128,01    8.426,00    3.064,00    4
8.426,01    10.724,00    3.830,00    5
10.724,01    13.788,00    4.596,00    6
13.788,01    16.852,00    5.362,00    7
16.852,01    In poi    6.128,00    8
Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 155,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.
L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € 48.279,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’ambito della
sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la
circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi
relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere
valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi
<ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>)
Malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, D.L. n. 536/1987, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è stato innalzato, per l'anno 2022, a € 100,00.
Sportivi professionisti
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, è pari, per l'anno 2022, a € 105.014,00, il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 166/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 105.014,00 e fino all'importo annuo di € 765.552,00.
L'aliquota aggiuntiva, di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 48.279,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 4.023,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 105.014,00).
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € 48.279,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2022, è pari a € 337,00 (massimale annuo/312).
Il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 166/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 337,00 e fino all'importo giornaliero di € 2.454,00.
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 155,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 337,00.
L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € 48.279,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell’ambito della
sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la
circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi
relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere
valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli
elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>,
<ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

INPS: FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI (INPS CIRCOLARE N. 16 DEL 31/01/2022)
L’Inps fornisce ulteriori indicazioni circa l’ambito di applicazione del fondo bilaterale per le attività professionali.
Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, riportati nell’allegato 1.
In seguito alle nuove indicazioni ministeriali sono state escluse le farmacie, pertanto con successivo messaggio l’Inps renderà note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario e la regolarizzazione della contribuzione arretrata al fondo di integrazione salariale.
Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali.

INPS: LAVORATORI DOMESTICI - CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2022 (INPS, CIRCOLARE N. 17/2022)
L'INPS, con la circolare n.17/2022, ha raccordato gli importi della contribuzione dovuta dai lavoratori domestici per l'anno 2022 alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo (+1,9%).
Le tabelle che seguono riassumono i nuovi importi dei contributi e i coefficienti di ripartizione per l'anno in corso.
Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
SENZA IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 2, c. 28, L. 92/2012)

RETRIBUZIONE ORARIA    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva    Convenzionale    Comprensivo quota CUAF    Senza quota CUAF (1)
fino a € 8,25
oltre € 8,25 e fino a € 10,05
oltre € 10,05    € 7,31
€ 8,25
€ 10,05    € 1,46 (0,37) (2)
€ 1,65 (0,41) (2)
€ 2,01 (0,50) (2)    € 1,47 (0,37) (2)
€ 1,66 (0,41) (2)
€ 2,02 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali    € 5,32    € 1,06 (0,27) (2)    € 1,07 (0,27) (2)
COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 2, c. 28, L. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato*
RETRIBUZIONE ORARIA    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva    Convenzionale    Comprensivo quota CUAF    Senza quota CUAF (1)
fino a € 8,25
oltre € 8,25 e fino a € 10,05
oltre € 10,05    € 7,31
€ 8,25
€ 10,05    € 1,56 (0,37) (2)
€ 1,76 (0,41) (2)
€ 2,15 (0,50) (2)    € 1,57 (0,37) (2)
€ 1,77 (0,41) (2)
€ 2,16 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali    € 5,32    € 1,14 (0,27) (2)    € 1,14 (0,27) (2)
* Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 DPR 1403/71).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
SENZA IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 2 c. 28 L. 92/2012)

GESTIONE    LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF    LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
    ALIQUOTE    COEFFICIENTI    ALIQUOTE    COEFFICIENTI
FPLD
ASpI
CUAF
Maternità
INAIL
Fondo garanzia TFR
TOTALE    17,4275%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%
19,9675%    0,872793
0,051584
0,000000
0,000000
0,065607
0,010016
1,000000    17,4275%
1,1500%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,2000%
20,0875%    0,867579
0,057250
0,000000
0,000000
0,065215
0,009956
1,000000
COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 2, c. 28, L. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato*
GESTIONE    LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF    LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
    ALIQUOTE    COEFFICIENTI    ALIQUOTE    COEFFICIENTI
FPLD
ASpI
CUAF
Maternità
INAIL
Contributo addizionale
Fondo garanzia TFR
TOTALE    17,4275%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,3675%    0, 815608
0, 048204
0,000000
0,000000
0,061308
0,065520
0, 009360
1,000000    17,4275%
1,1500%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,2000%
21,4875%    0, 811053
0,053519
0,000000
0,000000
0,060966
0,065154
0,065154
1,000000
* Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

INPS: RIORDINO AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIME INDICAZIONI (INPS CIRCOLARE N. 18 DEL 01/02/2022)
L’Inps fornisce le prime istruzioni in merito alle novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Le modifiche producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione
dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022.
 Lavoratori destinatari
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché
delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.
Anzianità di effettivo lavoro
Per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda.
Il requisito in esame non è richiesto per le sole domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
Importo dei trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti decorrenti dal 2022 viene introdotto un unico massimale.
Per l’anno 2021, è stato pari a € 1.199,72.
Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Computo dei dipendenti
Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Pertanto a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero ma che occupano almeno un dipendente.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
Il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
CIGO
La Legge di Bilancio non modifica la disciplina della cassa integrazione ordinaria.
le relative disposizioni continuano ad applicarsi a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
 o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
La novità introdotta riguarda la possibilità di svolgere la consultazione sindacale anche in modalità telematica.
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; restano salve le istanze riferite a eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Contributo addizionale
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione
salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale sia determinata secondo le aliquote che seguono:
•    ·6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; ·
•    9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile
•    15% oltre il limite delle 104 settimane
CIGS
Dal mese di gennaio 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali
b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, e indipendentemente dal requisito dimensionale.
Inoltre è prevista l’estensione della cassa integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.
La Legge di Bilancio 2022 modifica anche le causali di intervento della Cigs.
Viene ampliata la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro.
Viene inoltre modificata la causale relativa la “contratto di solidarietà”:
•    la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%;
•     la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.
Per quanto riguarda il contributo di finanziamento, l ’aliquota del contributo ordinario rimane fissata nella misura dello 0,90% (0,60% a carico datore di lavoro e 0,30% a carico lavoratore).
Accordo di transizione occupazionale
Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata , un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
Fondi di solidarietà bilaterali
A partire dal 01.01.22 è resa obbligatoria la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che occupino almeno un dipendente.
I Fondi di solidarietà già costituiti al 31 dicembre 2021, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale.
Fondo di integrazione salariale
A partire dal 01.01.22 sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Inoltre sempre a partire dal mese di gennaio 2022 sono attratte dalla disciplina del Fondo di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale.
Inoltre per quanto riguarda le prestazioni, l’assegno ordinario è sostituito dall’assegno di integrazione salariale.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della
cassa integrazione straordinaria, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
L’assegno di solidarietà viene abrogato per le prestazioni decorrenti da gennaio 2022.
Dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime: a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
 b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Inoltre sempre a partire dal 1° gennaio 2022, cessa di operare la disposizione (c.d. tetto aziendale), che limita le prestazioni concesse dal FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.
Finanziamento fis
a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento è pari a:
•    0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
•     0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti
Solo per l’anno 2022 è prevista una riduzione della contribuzione ordinaria
DESTINATARI    MISURA DELLA CONTRIBUZIONE
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti    0,15%
Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti    0,55%
Datori di lavoro oltre 15 dipendenti    0,69%
Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti    0,24%

Si mantiene inalterata l’aliquota del 4% per il contributo addizionale, salvo quanto poi già illustrato a partire dal 01.01.2025.
Di seguito i contributi Cigs solo per l’anno 2022 per i datori di lavoro destinatari del FIS che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti:
•    0,27% (0,90% ordinaria - 0,63% riduzione)
Termini di trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria, di CISOA e di assegno di integrazione salariale.
L’Istituto rende noto che la procedura telematica è stata aggiornata e che le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1 Febbraio 2022, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022)
Il DL 04/2022 ha previsto per i settori del Turismo, della Ristorazione, dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.lgs n. 148/2015, l’esclusione dal pagamento del contributo addizionale.
Ai fini dell’accesso ai trattamenti previsti dal Decreto Sostegni Ter i datori di lavoro trasmetteranno domanda secondo le consuete modalità.
Di seguito i codici ateco dei settori interessati:
Turismo
 Alloggio 55.10 e 55.20
Agenzie e tour operator 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90
Ristorazione
Ristorazione su treni e navi 56.10.5
Catering per eventi, banqueting 56.21.0
Mense e catering continuativo su base contrattuale 56,29
 Bar e altri esercizi simili senza cucina 56.30
Ristorazione con somministrazione 56.10.1
Parchi divertimenti e parchi tematici 93.21
 Stabilimenti termali 96.04.20
Attività ricreative
 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 93.29.1
 Sale giochi e biliardi 93.29.3
 Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) 93.29.9
Altre attività
 Traporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 49.31 e 49.39.9
 Gestione di stazioni per autobus 52.21.30
 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e suburbano 49.39.01
Attività di sevizi radio per radio taxi 52.21.90
Musei 91.02 e 91.03
 Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 52.22.09
 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 52.23.00
 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00
Attività di proiezione cinematografica 59.14.00
Organizzazione di feste e cerimonie 96.09.05

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